Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Rettifica della detrazione per beni d’investimento
La spinosa questione è stata al centro del procedimento C-184/04 definito dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 30 marzo
L’operazione è prevista obbligatoriamente quando muta la destinazione economica di un bene con riferimento all'impiego che ne fa il soggetto passivo nell’ambito della sua attività economica. Oggetto della causa la detrazione di imposta operata da un Comune finlandese per le spese di ristrutturazione di immobili dati in locazione allo Stato e a una impresa.
Tale obbligo è sancito dall’articolo 20 della sesta direttiva CE che impone agli Stati membri di prevedere per i beni di investimento una rettifica della detrazione da ripartire a decorrere dall’anno di acquisto o di fabbricazione del bene. E’ consentita, agli Stati membri, la facoltà di far decorrere la rettifica dal momento di messa in uso del bene.
Il protagonista della controversia
La fattispecie in esame concerne la detrazione di imposta operata dal Comune finlandese di Usikaupunki con riguardo alle spese di ristrutturazione sostenute per degli immobili dati in locazione allo Stato finlandese e ad un’impresa. La legge finlandese in materia Iva prescrive, per quanto attiene il trattamento fiscale delle operazioni di locazione di beni immobili, l’esenzione di tali operazioni. La stessa legge, però, conformemente a quanto riconosciuto dall’articolo 13 della sesta direttiva, accorda ai soggetti passivi il diritto di optare per l’assoggettamento a Iva delle prestazioni a condizione che l’immobile concesso in locazione venga usato dallo Stato o sia comunque impiegato per operazioni imponibili.
La procedura seguita dal Comune
A tal fine il Comune ha presentato istanza alle autorità fiscali finlandesi ottemperando, in tal modo, alla normativa nazionale che prescrive che la detrazione dell’Iva sugli investimenti immobiliari è possibile a condizione che il soggetto interessato presenti un’apposita richiesta di assoggettamento ad imposta delle attività di gestione immobiliare non oltre sei mesi dall’utilizzo del bene.
La posizione dell’Amministrazione fiscale e il contenzioso
L’Amministrazione fiscale ha rigettato la richiesta di detrazione dell’imposta gravante le spese di ristrutturazione, rilevando che la stessa non era stata presentata tempestivamente. La querelle è sfociata nella fase contenziosa ed è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia con riferimento alle seguenti questioni pregiudiziali: se sia o meno obbligatoria l’applicazione della rettifica della detrazione di cui all’articolo 20 della sesta direttiva per i beni di investimento; se gli Stati membri dispongano di un potere assoluto nel prescrivere le modalità che i soggetti passivi devono osservare per l’esercizio del diritto a deduzione.
La questione passa ai giudici comunitari
A parere dei giudici comunitari non è accoglibile la tesi del governo finlandese secondo cui la rettifica della detrazione per i beni di investimento ha carattere facoltativo. La Corte, difatti, aderendo alle conclusioni presentate dall’Avvocato generale nel corso del procedimento, ritiene che la rettifica del diritto a detrazione prevista dal citato articolo 20 rappresenta la necessaria "integrazione" del diritto a detrazione sancito e regolato dall’articolo 17 della sesta direttiva, diritto che è volto ad esonerare interamente l’imprenditore dall’imposta dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche al fine di garantire la piena neutralità dell’Iva. In tale ottica la rettifica della detrazione, nel prendere in considerazione eventi successivi all’acquisto o all’utilizzo del beni di investimento che, per loro natura, sono destinati a permanere a lungo nel patrimonio aziendale, contribuisce a definire in maniera più circoscritta la portata del diritto a detrazione.
La posizione della Corte di Giustizia Ue
Pertanto la Corte ritiene che la rettifica debba essere necessariamente operata nel caso in esame, atteso che il bene di investimento (i terreni e gli immobili) sono stati dapprima impiegati per operazioni esenti e solo in un momento successivo per attività imponibili. In particolare, il diritto alla rettifica della detrazione non può essere escluso per il solo fatto che il mutamento di destinazione economica sia dipeso da una scelta volontaria del contribuente. Invero, escludere la rettifica della detrazione equivarrebbe a sovvertire il principio di neutralità che caratterizza l’imposta atteso che, negando la possibilità di avvalersi del predetto meccanismo, si avrebbe una duplicazione dell’imposta in capo al soggetto passivo (il Comune) il quale si vedrebbe negato il diritto alla detrazione anche con riferimento all’attività imponibile esercitata.
I rilievi mossi all’Amministrazione fiscale
Per quanto concerne, inoltre, la legittimità delle restrizioni poste in essere dal Governo finlandese in relazione all’esercizio del diritto alla detrazione in presenza di operazioni (la locazione di immobili) che l’articolo 13 della sesta direttiva qualifica come operazioni esenti pur riconoscendo agli Stati membri la facoltà di assoggettarle ad imposta sia pure a certe condizioni, la Corte ritiene eccessivamente gravose le modalità imposte dall’Amministrazione fiscale finlandese al proprio contribuente per optare per l’imponibilità e, quindi, per avvalersi della detrazione. Se è vero, rileva la Corte, che gli Stati membri dispongono, ai sensi del predetto articolo 13, di un ampio potere discrezionale nel conferire ai soggetti passivi il diritto di optare o meno per l’assoggettamento ad imposta di talune operazioni esenti, tale potere non può essere esercitato in modo da limitare la portata di altri diritti garantiti dalla sesta direttiva come, nel caso di specie, il diritto alla detrazione. Certo, gli Stati possono prevedere a carico dei soggetti passivi determinate modalità da seguire se vogliono assoggettare ad imposta operazioni "ab origine" esenti, ma è sicuramente illegittima la esclusione operata dal Governo Finlandese per il solo fatto che il Comune non ha rispettato il termine dei sei mesi decorrenti dall’utilizzo del bene d’investimento per inoltrare la richiesta formale di assoggettamento ad Iva delle operazioni (esenti) di locazione di beni immobili.
Gli effetti della sentenza
Per quanto concerne, infine, gli effetti della sentenza la Corte, accogliendo le osservazioni dell’Avvocato generale, ritiene che nel caso in esame si applica il principio generale di cui all’articolo 234 CE secondo cui, poiché i giudici comunitari nella loro attività interpretativa chiariscono la portata e il significato della norma al momento della sua entrata in vigore, la norma così interpretata può e deve essere applicata anche a tutti i rapporti giuridici sorti prima della sentenza. In particolare, rileva la Corte, non sussistono nel caso in esame i motivi eccezionali che giustificano una limitazione temporale degli effetti della sentenza. Tale limitazione, difatti, dipende dalla verifica dell’esistenza di significative conseguenze economiche, da un lato, e della buona fede degli interessati, dall’altro. Poiché il governo finlandese, nel richiedere che l’eventuale sentenza di condanna abbia effetti circoscritti nel tempo, ha addotto difficoltà di carattere meramente pratico, la Corte non scorge alcun motivo per concedere siffatta limitazione temporale.
L’operazione è prevista obbligatoriamente quando muta la destinazione economica di un bene con riferimento all'impiego che ne fa il soggetto passivo nell’ambito della sua attività economica. Oggetto della causa la detrazione di imposta operata da un Comune finlandese per le spese di ristrutturazione di immobili dati in locazione allo Stato e a una impresa.Tale obbligo è sancito dall’articolo 20 della sesta direttiva CE che impone agli Stati membri di prevedere per i beni di investimento una rettifica della detrazione da ripartire a decorrere dall’anno di acquisto o di fabbricazione del bene. E’ consentita, agli Stati membri, la facoltà di far decorrere la rettifica dal momento di messa in uso del bene.
Il protagonista della controversia
La fattispecie in esame concerne la detrazione di imposta operata dal Comune finlandese di Usikaupunki con riguardo alle spese di ristrutturazione sostenute per degli immobili dati in locazione allo Stato finlandese e ad un’impresa. La legge finlandese in materia Iva prescrive, per quanto attiene il trattamento fiscale delle operazioni di locazione di beni immobili, l’esenzione di tali operazioni. La stessa legge, però, conformemente a quanto riconosciuto dall’articolo 13 della sesta direttiva, accorda ai soggetti passivi il diritto di optare per l’assoggettamento a Iva delle prestazioni a condizione che l’immobile concesso in locazione venga usato dallo Stato o sia comunque impiegato per operazioni imponibili.
La procedura seguita dal Comune
A tal fine il Comune ha presentato istanza alle autorità fiscali finlandesi ottemperando, in tal modo, alla normativa nazionale che prescrive che la detrazione dell’Iva sugli investimenti immobiliari è possibile a condizione che il soggetto interessato presenti un’apposita richiesta di assoggettamento ad imposta delle attività di gestione immobiliare non oltre sei mesi dall’utilizzo del bene.
La posizione dell’Amministrazione fiscale e il contenzioso
L’Amministrazione fiscale ha rigettato la richiesta di detrazione dell’imposta gravante le spese di ristrutturazione, rilevando che la stessa non era stata presentata tempestivamente. La querelle è sfociata nella fase contenziosa ed è stata sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia con riferimento alle seguenti questioni pregiudiziali: se sia o meno obbligatoria l’applicazione della rettifica della detrazione di cui all’articolo 20 della sesta direttiva per i beni di investimento; se gli Stati membri dispongano di un potere assoluto nel prescrivere le modalità che i soggetti passivi devono osservare per l’esercizio del diritto a deduzione.
La questione passa ai giudici comunitari
A parere dei giudici comunitari non è accoglibile la tesi del governo finlandese secondo cui la rettifica della detrazione per i beni di investimento ha carattere facoltativo. La Corte, difatti, aderendo alle conclusioni presentate dall’Avvocato generale nel corso del procedimento, ritiene che la rettifica del diritto a detrazione prevista dal citato articolo 20 rappresenta la necessaria "integrazione" del diritto a detrazione sancito e regolato dall’articolo 17 della sesta direttiva, diritto che è volto ad esonerare interamente l’imprenditore dall’imposta dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche al fine di garantire la piena neutralità dell’Iva. In tale ottica la rettifica della detrazione, nel prendere in considerazione eventi successivi all’acquisto o all’utilizzo del beni di investimento che, per loro natura, sono destinati a permanere a lungo nel patrimonio aziendale, contribuisce a definire in maniera più circoscritta la portata del diritto a detrazione.
La posizione della Corte di Giustizia Ue
Pertanto la Corte ritiene che la rettifica debba essere necessariamente operata nel caso in esame, atteso che il bene di investimento (i terreni e gli immobili) sono stati dapprima impiegati per operazioni esenti e solo in un momento successivo per attività imponibili. In particolare, il diritto alla rettifica della detrazione non può essere escluso per il solo fatto che il mutamento di destinazione economica sia dipeso da una scelta volontaria del contribuente. Invero, escludere la rettifica della detrazione equivarrebbe a sovvertire il principio di neutralità che caratterizza l’imposta atteso che, negando la possibilità di avvalersi del predetto meccanismo, si avrebbe una duplicazione dell’imposta in capo al soggetto passivo (il Comune) il quale si vedrebbe negato il diritto alla detrazione anche con riferimento all’attività imponibile esercitata.
I rilievi mossi all’Amministrazione fiscale
Per quanto concerne, inoltre, la legittimità delle restrizioni poste in essere dal Governo finlandese in relazione all’esercizio del diritto alla detrazione in presenza di operazioni (la locazione di immobili) che l’articolo 13 della sesta direttiva qualifica come operazioni esenti pur riconoscendo agli Stati membri la facoltà di assoggettarle ad imposta sia pure a certe condizioni, la Corte ritiene eccessivamente gravose le modalità imposte dall’Amministrazione fiscale finlandese al proprio contribuente per optare per l’imponibilità e, quindi, per avvalersi della detrazione. Se è vero, rileva la Corte, che gli Stati membri dispongono, ai sensi del predetto articolo 13, di un ampio potere discrezionale nel conferire ai soggetti passivi il diritto di optare o meno per l’assoggettamento ad imposta di talune operazioni esenti, tale potere non può essere esercitato in modo da limitare la portata di altri diritti garantiti dalla sesta direttiva come, nel caso di specie, il diritto alla detrazione. Certo, gli Stati possono prevedere a carico dei soggetti passivi determinate modalità da seguire se vogliono assoggettare ad imposta operazioni "ab origine" esenti, ma è sicuramente illegittima la esclusione operata dal Governo Finlandese per il solo fatto che il Comune non ha rispettato il termine dei sei mesi decorrenti dall’utilizzo del bene d’investimento per inoltrare la richiesta formale di assoggettamento ad Iva delle operazioni (esenti) di locazione di beni immobili.
Gli effetti della sentenza
Per quanto concerne, infine, gli effetti della sentenza la Corte, accogliendo le osservazioni dell’Avvocato generale, ritiene che nel caso in esame si applica il principio generale di cui all’articolo 234 CE secondo cui, poiché i giudici comunitari nella loro attività interpretativa chiariscono la portata e il significato della norma al momento della sua entrata in vigore, la norma così interpretata può e deve essere applicata anche a tutti i rapporti giuridici sorti prima della sentenza. In particolare, rileva la Corte, non sussistono nel caso in esame i motivi eccezionali che giustificano una limitazione temporale degli effetti della sentenza. Tale limitazione, difatti, dipende dalla verifica dell’esistenza di significative conseguenze economiche, da un lato, e della buona fede degli interessati, dall’altro. Poiché il governo finlandese, nel richiedere che l’eventuale sentenza di condanna abbia effetti circoscritti nel tempo, ha addotto difficoltà di carattere meramente pratico, la Corte non scorge alcun motivo per concedere siffatta limitazione temporale.
Raffaella Salerno
pubblicato Lunedì 10 Aprile 2006
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
4/5/2009
È la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la recente sentenza
24/4/2009
È la conclusione a cui è pervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza pronunciata nella causa C-357/07
25/3/2009
La sentenza della Corte di Giustizia del 19 marzo evidenzia la discrepanza tra normativa finlandese e comunitaria
19/3/2009
Il caso che ha impegnato la Corte di Giustizia dell'Ue è giunto a sentenza oggi e vede protagonista l'Italia
Notizie correlate
- Rettifica della detrazione Iva per beni di investimento
- 4/1/2006
- La questione, rimessa all’attenzione della Corte, è prevista e disciplinata dall’articolo 20 della sesta direttiva
- E’ deducibile l’Iva assolta sull’acquisto di un bene d’investimento
- 25/7/2005
- La questione riguarda la legittimità del diritto a detrazione esercitato in modo integrale con riferimento a
- Quando affitto e locazione di beni immobili sono esenti da Iva
- 25/1/2006
- La recente sentenza della Corte di Giustizia Ue verte sull’interpretazione dell’articolo 13 della sesta direttivaIl
- Paga l'Iva l'uso privato di un bene se sull'acquisto è detratta l'imposta
- 5/4/2012

- Protagonista della controversia una società belga a cui è stata contestata la detraibilità di una parte dell’imposta versata, per l'uso non professionale di un edificio
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)















