Giurisprudenza
La richiesta di adesione fasulla
non sospende i termini del ricorso
Oltre alla forma ci vuole la sostanza, vale a dire la reale e concreta intenzione di avviare un dialogo con l’ufficio per giungere a una revisione della pretesa fiscale
Pinocchio
La Commissione tributaria regionale di Venezia ha stabilito, con la sentenza 154/22/2011, che l’istanza di accertamento con adesione prodotta dalla parte all’ufficio per meri fini dilatori e non seguita da alcun tentativo effettivo di adesione, è assolutamente ininfluente ai fini della sospensione di 90 giorni dei termini di impugnazione prevista dall’articolo 6, comma 3, del Dlgs 218/1997.
 
La vicenda
Dopo aver verificato l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di una società a responsabilità limitata per l’anno d’imposta 2006, l’Agenzia delle Entrate, anche in considerazione che la stessa società era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bassano del Grappa, chiedeva l’esibizione di tutta la documentazione contabile e fiscale. Il curatore dichiarava di non essere in “possesso di un solo documento della società fallita”, rinunciando ai trenta giorni concessi per cercare di recuperare i documenti del fallimento.
In effetti, la controparte non aveva mai prodotto, neppure prima della notifica dell’avviso di accertamento, o con la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, alcun documento, inducendo l’ufficio a emettere l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione del maggior reddito rideterminato ai sensi degli articoli 41 e 39 del Dpr 600/1973.
 
A questo punto, la società produceva formale istanza di accertamento con adesione (peraltro, senza autorizzazione del giudice delegato) chiedendo esclusivamente “che l’Ufficio voglia provvedere ad auto-annullare l’atto o comunque a formulare proposta di accertamento con adesione in relazione al predetto avviso di accertamento”.
A seguito dell’istanza, l’ufficio, stante la finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione e della ratio sottesa alla norma che lo disciplina, si era attivato per instaurare contraddittorio e redigere, quindi, apposito verbale con la prospettiva di apprendere dal contribuente le indicazioni in base alle quali valutare una eventuale rettifica dei rilievi avanzati.
Tuttavia, nonostante la notifica di formale invito a comparire dell’interessato, nessun rappresentante della società si presentava per l’instaurazione del contraddittorio, né venivano mai prodotte memorie esplicative, né la parte si attivava per contattare l’Agenzia delle Entrate.
 
Successivamente, a distanza di tre mesi dalla notifica dell’avviso di accertamento, la società contribuente proponeva ricorso, eccependo vizi di legittimità. Immediata è stata la reazione dell’Agenzia delle Entrate, che ha denunciato ai giudici di Vicenza l’illegittimità del comportamento adottato dalla parte, la quale, senza essere intenzionata a instaurare una reale attività di accordo con l’ufficio per addivenire ad adesione sui rilievi effettuati, aveva tratto abusivo vantaggio dalla previsione che concede una sospensione di 90 giorni, rispetto all’ordinario termine di impugnativa, per chi, a seguito di tentativo di adesione negativo, intenda poi proporre ricorso (articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997).
 
La Ctp di Vicenza si era espressa in senso favorevole all’Amministrazione, condividendo l’opinione dell’ufficio, secondo cui dal comportamento della parte non era possibile desumere alcuna effettiva volontà di effettuazione del contraddittorio, né alcuna volontà di adesione.
 
Dopo l’impugnazione della sentenza da parte della società, l’ufficio ribadiva la propria tesi di inammissibilità del ricorso, che veniva nuovamente accolta dalla Ctr di Venezia.
 
La motivazione della sentenza
La Commissione ha osservato che all’istanza presentata all’ufficio, nella quale si chiedeva “di auto-annullare l’atto o comunque di formulare proposta di accertamento con adesione” “la curatela non avesse fatto seguire alcuna volontà concreta atta ad instaurare il contraddittorio”. Pertanto, l’istanza stessa doveva considerarsi una mera istanza di autotutela “e, in quanto tale, insensibile di sospendere il termine per la prescrizione del ricorso di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 546/92”. Secondo la Ctr, sia l’istanza presentata sia il successivo comportamento del contribuente segnalavano all’Amministrazione la volontà di voler solo annullare l’atto e non di addivenire a una revisione parziale, conseguibile con l’adesione.
 
Osservazioni
La sentenza in esame ha portata innovativa in quanto, sanzionando la condotta di quei contribuenti che, senza voler concretamente realizzare alcun tentativo di accordo o confronto con l’Amministrazione finanziaria, cercano di usufruire di un termine di impugnazione più lungo rispetto a quello ordinario.
Tale comportamento si pone in aperto contrasto con la regola sancita dal legislatore nell’articolo 10 della legge 212/2000, che vuole i rapporti tra contribuente e Fisco improntati al principio della collaborazione e della buona fede, e denuncia una situazione di disparità di trattamento rispetto a coloro che, impugnando direttamente gli atti tributari, senza istanza di adesione, hanno termini più ridotti per ricorrere.
 
L’illegittimità di tale condotta è stata rilevata dall’Agenzia delle Entrate sulla scorta del principio secondo cui ogni negozio giuridico (contratto, atto, istanza) deve essere interpretato secondo la comune intenzione delle parti, non limitandosi al senso letterale delle parole.
Nel caso concreto, invece, il rappresentante della società ha svuotato di ogni significato l’istanza riferita all’istituto invocato (l’accertamento con adesione) e la finalità (dialogo tra le parti come “tentativo” di valutare nella fase precontenziosa gli elementi ignorati, sconosciuti o comunque non considerati dall’ufficio), per la quale il legislatore ha inteso concedere al contribuente il vantaggio della “sospensione” dei termini di impugnativa.
 
In altre parole, non è richiesto, né è sufficiente che il contribuente presenti una istanza solo formalmente denominata “istanza di accertamento con adesione”, per vedersi attribuita dalla legge la sospensione dei termini di 90 giorni, ma occorre invece che lo stesso dia contenuto concreto, reale ed effettivo alla istanza, dimostrando con comportamento fattivo di avere la volontà di avviare per lo meno un dialogo con l’Amministazione.
 
Se così non fosse, si finirebbe per ritenere che il legislatore abbia voluto concedere la sospensione dei termini di impugnazione, per il sol fatto della presentazione formalistica e burocratica di un anonimo foglio intitolato “istanza di accertamento con adesione”, non seguito da alcuna reale manifestazione di volontà di attivare un dialogo con l’interlocutore pubblico.
 
Il contraddittorio non può e non deve essere considerato soltanto una mera applicazione di un elementare canone giuridico, dal momento che esso richiede un considerevole impiego di energie, umane e materiali, e, quindi, ha un prezzo, a priori, non oggettivamente quantificabile per l’Amministrazione finanziaria.
 
Pertanto, chi si avvantaggia indebitamente delle disposizioni relative all’istituto dell’accertamento con adesione, correrà il rischio di imbattersi in una pronuncia di inammissibilità (ex articolo 21, Dlgs 546/1992) per tardiva presentazione del ricorso, rendendosi operante anche per tali contribuenti l’ordinario termine di impugnazione di 60 giorni.
Silvia Francesca Piccolotto
pubblicato Mercoledì 15 Febbraio 2012

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