Martedì 18 Giugno 2013 - Aggiornato alle 19:30
Giurisprudenza
Rimborso Iva: termine di richiesta
è "tranchant" per i non residenti
è "tranchant" per i non residenti
La Corte di giustizia chiamata a dirimere una controversia che verte sulla presentazione dell'istanza per l'imposta versata da una società in eccedenza
L'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 77/1072/CEE è relativo alle modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a soggetti passivi non residenti. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte proprio sulla interpretazione di tale articolo. Nello specifico il giudice del rinvio chiede se il termine di sei mesi, per la presentazione della istanza di rimborso Iva dai soggetti non residenti, debba essere inteso come un termine di decadenza. La controversia, infatti, sorge nell'ambito di una richiesta di rimborso per l'Iva versata in eccedenza nello Stato italiano da una società con sede nei Paesi Bassi.
Fatti e procedimento principale
L'Amministrazione tributaria italiana non ha concesso il rimborso dell'Iva, versata dalla società controparte, sulla base di fatture emesse nell'anno 1999. Motivazione del diniego è stata la tardiva presentazione della istanza di rimborso rispetto alla data di riferimento del 30 giugno. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso della società basandosi sulla considerazione che il termine di sei mesi è un termine meramente indicativo. Di conseguenza l'Amministrazione tributaria adiva in appello la Commissione tributaria del Lazio che, a sua volta, avallava la decisione della Commissione tributaria provinciale. È così che l'Amministrazione decideva di ricorrere ai giudici della Corte suprema di cassazione nel fermo convincimento che il termine controverso fosse un termine di decadenza e non semplicemente indicativo. In considerazione dei fatti di cui alla causa principale, e riconoscendo la necessità di risolvere il dubbio interpretativo sul significato da attribuire al termine controverso, la Corte suprema sospendeva il procedimento per rivolgersi ai giudici della Corte di giustizia europea.
La questione pregiudiziale
Il termine di sei mesi, dell'anno successivo a quello del versamento della eccedenza di Iva, per la presentazione della istanza di rimborso dei soggetti non residenti, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultimo periodo, ottava direttiva Iva, deve intendersi a carattere perentorio? Pertanto, tale termine, se non rispettato, fa decadere dal diritto di presentazione della istanza di rimborso?
Sulla questione pregiudiziale
Assodato che la questione principale è stabilire se il termine dei sei mesi sia o meno un termine di decadenza, i togati europei nell'esaminare, nel merito, la questione propendono da subito per l'attribuzione del carattere di decadenza del termine. Non vale a sminuire tale presa di posizione il dubbio che le varie versione linguistiche della norma possono suscitare. Infatti, nel caso di discrepanze dovute a differenze linguistiche, le disposizioni dell'Unione debbono trovare una interpretazione uniforme. Interpretazione, le cui linee guida devono basarsi sulla funzione economica e sulla finalità della normativa a cui la disposizione appartiene. In tale contesto la l'ottava direttiva, di cui l'articolo 7 fa parte, è stata legiferata proprio con lo scopo di dirimere le divergenze fra le disposizioni in vigore nei singoli Stati membri, nell'ambito di un più lungimirante obiettivo che è quello della armonizzazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Per altro verso, ricordano i giudici della Corte, l'assenza di una puntuale limitazione temporale alla presentazione di un istanza di rimborso, come quella in materia di Iva, rischia di minare alla base il principio della certezza del diritto. Ed ancora, attribuire una interpretazione di carattere ordinatorio del termine dei sei mesi, rimetterebbe il singolo agire alla stregua dei termini in materia di prescrizione estintiva stabiliti dal diritto nazionale di ciascun Stato membro. Termini per i quali non esiste un meccanismo comunitario di armonizzazione, in assenza del quale si paventa il proliferare di divergenze fra le disposizioni dei diversi Paesi dell'Unione europea. L'assenza di un limite temporale, si deve aggiungere, è assolutamente incompatibile con quanto si evince dalla passata giurisprudenza della Corte. Se ciò non bastasse a chiarire il carattere di termine di decadenza si può aggiungere come al riguardo i singoli Stati membri hanno adottato, con apposita disposizione, una proroga del suddetto termine. Tale proroga costituisce la riprova che anche per i Paesi membri si tratta di un termine di decadenza e non meramente indicativo.
La pronuncia della Corte
A conclusione della disamina svolta, i giudici della quinta sezione della Corte europea di giustizia, considerano come di decadenza il termine stabilito dall'articolo 7, primo comma, della direttiva 79/1072/CEE. Ne consegue che i soggetti passivi non residenti devono scrupolosamente attenersi al termine di sei mesi, dalla fine dell'anno solare di riferimento, per presentare l'istanza di rimborso dell'Iva versata in eccedenza.
Fatti e procedimento principale
L'Amministrazione tributaria italiana non ha concesso il rimborso dell'Iva, versata dalla società controparte, sulla base di fatture emesse nell'anno 1999. Motivazione del diniego è stata la tardiva presentazione della istanza di rimborso rispetto alla data di riferimento del 30 giugno. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso della società basandosi sulla considerazione che il termine di sei mesi è un termine meramente indicativo. Di conseguenza l'Amministrazione tributaria adiva in appello la Commissione tributaria del Lazio che, a sua volta, avallava la decisione della Commissione tributaria provinciale. È così che l'Amministrazione decideva di ricorrere ai giudici della Corte suprema di cassazione nel fermo convincimento che il termine controverso fosse un termine di decadenza e non semplicemente indicativo. In considerazione dei fatti di cui alla causa principale, e riconoscendo la necessità di risolvere il dubbio interpretativo sul significato da attribuire al termine controverso, la Corte suprema sospendeva il procedimento per rivolgersi ai giudici della Corte di giustizia europea.
La questione pregiudiziale
Il termine di sei mesi, dell'anno successivo a quello del versamento della eccedenza di Iva, per la presentazione della istanza di rimborso dei soggetti non residenti, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, ultimo periodo, ottava direttiva Iva, deve intendersi a carattere perentorio? Pertanto, tale termine, se non rispettato, fa decadere dal diritto di presentazione della istanza di rimborso?
Sulla questione pregiudiziale
Assodato che la questione principale è stabilire se il termine dei sei mesi sia o meno un termine di decadenza, i togati europei nell'esaminare, nel merito, la questione propendono da subito per l'attribuzione del carattere di decadenza del termine. Non vale a sminuire tale presa di posizione il dubbio che le varie versione linguistiche della norma possono suscitare. Infatti, nel caso di discrepanze dovute a differenze linguistiche, le disposizioni dell'Unione debbono trovare una interpretazione uniforme. Interpretazione, le cui linee guida devono basarsi sulla funzione economica e sulla finalità della normativa a cui la disposizione appartiene. In tale contesto la l'ottava direttiva, di cui l'articolo 7 fa parte, è stata legiferata proprio con lo scopo di dirimere le divergenze fra le disposizioni in vigore nei singoli Stati membri, nell'ambito di un più lungimirante obiettivo che è quello della armonizzazione del sistema comune di imposta sul valore aggiunto. Per altro verso, ricordano i giudici della Corte, l'assenza di una puntuale limitazione temporale alla presentazione di un istanza di rimborso, come quella in materia di Iva, rischia di minare alla base il principio della certezza del diritto. Ed ancora, attribuire una interpretazione di carattere ordinatorio del termine dei sei mesi, rimetterebbe il singolo agire alla stregua dei termini in materia di prescrizione estintiva stabiliti dal diritto nazionale di ciascun Stato membro. Termini per i quali non esiste un meccanismo comunitario di armonizzazione, in assenza del quale si paventa il proliferare di divergenze fra le disposizioni dei diversi Paesi dell'Unione europea. L'assenza di un limite temporale, si deve aggiungere, è assolutamente incompatibile con quanto si evince dalla passata giurisprudenza della Corte. Se ciò non bastasse a chiarire il carattere di termine di decadenza si può aggiungere come al riguardo i singoli Stati membri hanno adottato, con apposita disposizione, una proroga del suddetto termine. Tale proroga costituisce la riprova che anche per i Paesi membri si tratta di un termine di decadenza e non meramente indicativo.
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Andrea De Angelis
pubblicato Venerdì 22 Giugno 2012
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