Il fallimento del contribuente, determinando una situazione di fondato pericolo per la riscossione, costituisce fatto idoneo a giustificare l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'imposta dovuta. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 12887, depositata lo scorso 1° giugno. La controversia traeva origine dalla notifica di una cartella esattoriale al curatore del fallimento di una Spa, con cui l'ufficio chiedeva il pagamento di una somma iscritta nei ruoli straordinari, a titolo di Irpeg e Ilor, contro cui il curatore stesso aveva proposto ricorso, deducendo che in caso di fallimento del debitore l'ufficio non avrebbe potuto iscrivere l'imposta accertata nei ruoli straordinari ed emettere la cartella di pagamento.
Per comprendere meglio la questione sottoposta al vaglio della Suprema corte, è opportuno precisare, brevemente, che il ruolo straordinario è una specie qualificata di quello ordinario, nel senso che quest'ultimo diventa straordinario quando si ravvisi il pericolo per la piena riscossione delle somme indicate nell'avviso di accertamento notificato al contribuente.
In proposito, l'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 586 del 24 febbraio 1995, aveva precisato che i ruoli straordinari sono formati "ogni qualvolta sussista fondato pericolo per la riscossione, in quanto è il periculum in mora che assurge ad elemento preminente rispetto ad ogni altra circostanza".
In sostanza, lo Stato, in deroga alla gradualità dei pagamenti dovuti in pendenza del ricorso e del relativo procedimento, può pretendere il totale pagamento delle somme richieste quando abbia timore fondato per la riscossione del suo credito, salvo poi provvedere alle dovute restituzioni.
Ne consegue, quindi, che le imposte, gli interessi e le sanzioni, sono iscritti nei ruoli straordinari per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.
La Cassazione, con la sentenza in rassegna, ha affermato che l'ufficio, ai sensi degli articoli 11 e 15-bis, del Dpr n. 602/73, può legittimamente iscrivere nel ruolo straordinario le imposte dovute dal debitore fallito, al fine di quantificare per intero e con tempestività le proprie pretese nei confronti della massa fallimentare.
Per i giudici, il ruolo straordinario consente all'Amministrazione finanziaria la rapida predisposizione di un titolo che permette l'inserimento nel fallimento della pretesa finanziaria e, quindi, costituisce "un utile strumento per incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo e dei relativi privilegi"
E' da aggiungere, per completezza d'informazione, che l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 87/2007, ha precisato che l'attività di riscossione non va proseguita quando sia stata emessa una sentenza favorevole al contribuente che annulli l'avviso di accertamento dal quale è scaturita l'iscrizione nei ruoli straordinari delle imposte accertate. In altri termini, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la sentenza favorevole al contribuente, emessa nella controversia concernente l'atto dal quale è scaturita l'iscrizione del ruolo straordinario, comporta l'applicazione dell'articolo 68 del Dlgs n. 546/1992 (che disciplina il pagamento del tributo in pendenza di giudizio e stabilisce l'importo da riscuotere) e, quindi, l'ufficio dovrà effettuare lo sgravio delle iscrizioni effettuate.
Conseguentemente, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso (anche in presenza di ruolo straordinario), il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d'ufficio, cioè senza la necessità di un'apposita istanza di rimborso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
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