Giurisprudenza
Ruolo straordinario per il fallito
La procedura concorsuale rappresenta una situazione di fondato pericolo per la riscossione
_1846.jpg

Il fallimento del contribuente, determinando una situazione di fondato pericolo per la riscossione, costituisce fatto idoneo a giustificare l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'imposta dovuta. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 12887, depositata lo scorso 1° giugno. La controversia traeva origine dalla notifica di una cartella esattoriale al curatore del fallimento di una Spa, con cui l'ufficio chiedeva il pagamento di una somma iscritta nei ruoli straordinari, a titolo di Irpeg e Ilor, contro cui il curatore stesso aveva proposto ricorso, deducendo che in caso di fallimento del debitore l'ufficio non avrebbe potuto iscrivere l'imposta accertata nei ruoli straordinari ed emettere la cartella di pagamento.

Per comprendere meglio la questione sottoposta al vaglio della Suprema corte, è opportuno precisare, brevemente, che il ruolo straordinario è una specie qualificata di quello ordinario, nel senso che quest'ultimo diventa straordinario quando si ravvisi il pericolo per la piena riscossione delle somme indicate nell'avviso di accertamento notificato al contribuente.
In proposito, l'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 586 del 24 febbraio 1995, aveva precisato che i ruoli straordinari sono formati "ogni qualvolta sussista fondato pericolo per la riscossione, in quanto è il periculum in mora che assurge ad elemento preminente rispetto ad ogni altra circostanza".

In sostanza, lo Stato, in deroga alla gradualità dei pagamenti dovuti in pendenza del ricorso e del relativo procedimento, può pretendere il totale pagamento delle somme richieste quando abbia timore fondato per la riscossione del suo credito, salvo poi provvedere alle dovute restituzioni.
Ne consegue, quindi, che le imposte, gli interessi e le sanzioni, sono iscritti nei ruoli straordinari per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo.

La Cassazione, con la sentenza in rassegna, ha affermato che l'ufficio, ai sensi degli articoli 11 e 15-bis, del Dpr n. 602/73, può legittimamente iscrivere nel ruolo straordinario le imposte dovute dal debitore fallito, al fine di quantificare per intero e con tempestività le proprie pretese nei confronti della massa fallimentare.
Per i giudici, il ruolo straordinario consente all'Amministrazione finanziaria la rapida predisposizione di un titolo che permette l'inserimento nel fallimento della pretesa finanziaria e, quindi, costituisce "un utile strumento per incidere immediatamente sulla formazione dello stato passivo e dei relativi privilegi"

E' da aggiungere, per completezza d'informazione, che l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 87/2007, ha precisato che l'attività di riscossione non va proseguita quando sia stata emessa una sentenza favorevole al contribuente che annulli l'avviso di accertamento dal quale è scaturita l'iscrizione nei ruoli straordinari delle imposte accertate. In altri termini, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che la sentenza favorevole al contribuente, emessa nella controversia concernente l'atto dal quale è scaturita l'iscrizione del ruolo straordinario, comporta l'applicazione dell'articolo 68 del Dlgs n. 546/1992 (che disciplina il pagamento del tributo in pendenza di giudizio e stabilisce l'importo da riscuotere) e, quindi, l'ufficio dovrà effettuare lo sgravio delle iscrizioni effettuate.
Conseguentemente, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso (anche in presenza di ruolo straordinario), il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d'ufficio, cioè senza la necessità di un'apposita istanza di rimborso, nel termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Francesca La Face
pubblicato Giovedì 16 Agosto 2007

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
testo alternativo per immagine
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione