Giurisprudenza
Salvo l’accertamento alla società
anche se l’imprenditore è assolto
L’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario
Dalla sentenza penale di assoluzione del rappresentante legale di una società non deriva automaticamente l’annullamento, nel giudizio tributario, della pretesa del fisco nei confronti della società, a maggior ragione se la pretesa tributaria è fondata su fatti diversi da quelli presi in esame dal giudice penale.
Questa è la sfumatura del principio del doppio binario tra giudizio penale e giudizio tributario rilevata nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte di cassazione con ordinanza n. 21049 del 12 ottobre.

La fattispecie
L’annullamento dell’avviso di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata viene confermato dalla Commissione tributaria regionale di Roma, rilevando il giudice di secondo grado che il legale rappresentante della società è stato assolto in sede penale perché il fatto contestato non sussiste.
Tale sentenza, a parere dell’Agenzia, contrasta con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che nega, alla sentenza penale passata in giudicato, automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario.
Dello stesso avviso, la Corte Suprema che, con l’ordinanza 21049/2010, ribadisce il principio di diritto secondo il quale “… l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, sicché, anche qualora i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso accertamenti nei confronti del contribuente, il giudice tributario è tenuto comunque ad accertare la fondatezza della pretesa fiscale nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e dei materiale probatorio acquisito agli atti …”.

Osservazioni
E’ noto che l’articolo 654 c.p.p. stabilisce l’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile e amministrativo subordinandola alla triplice condizione che il giudicato stesso sia fatto valere nei confronti di chi abbia partecipato al giudizio penale, che anche nel giudizio civile o amministrativo la soluzione dipenda dagli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale e che la legge civile non ponga limitazione alla prova “della posizione soggettiva controversa”. Efficacia vincolante ma non automatica.

A parere dei giudici di legittimità, “… l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna, sicché nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, con l’ulteriore conseguenza che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.) deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare (Cass. n. 3724 del 2010; Cass. n. 10495 del 2005)…” (Cassazione, ordinanza 21049/2010 e sentenza 11782/2010).

Inoltre, nella fattispecie in esame con riferimento alla circostanza che la sentenza penale favorevole sia intervenuta a seguito di udienza preliminare, deve osservarsi che “l’art. 654 c.p.p. - norma applicabile anche ai procedimenti per reati previsti da leggi speciali, come quelle penali tributarie (art. 207 disp. att. c.p.p.) …, non diversamente da quanto disponeva l’abrogato art. 12 [comma 1, del Dl 429/1982] (cfr. Cass. n. 586/2006)…”, abrogato “… prima implicitamente dall’art. 654 nuovo c.p.p., poi espressamente dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, art. 25, lett. d) …” (Cassazione, sentenze 19481/2004, 11272/2001, 9410/2000) - “… attribuisce autorità di cosa giudicata nel processo tributario, secondo le condizioni ed i limiti in esso stabiliti, alla ‘sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento’…(Cassazione, sentenza 3726/2010). E ciò non si è verificato nel caso di specie.

Inoltre, “… anche con riferimento a sentenze penali pronunziate a seguito di dibattimento, si ritiene che nessuna automatica autorità di cosa giudicata possa più attribuirsi nel giudizio tributario (neppure) alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4 e trovano ingresso, con rilievo probatorio … anche presunzioni semplici (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54), di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna (Cass. nn. 9109/2002, 633 7/2002, 3961 /2002, 889/2002, 15207/2001,3421/2001). Di modo che l’imputato assolto in sede penale, anche con piena formula (per non aver commesso il fatto o perché il fato non sussiste), potrebbe tuttavia essere responsabile fiscalmente, qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria da parte dello stesso contribuente, a giustificare in tutto o in parte il debito tributario”(Cassazione, sentenze 3726/2010 e 3564/2010).

Infatti, “nel processo tributario il giudice può fondare il proprio convincimento anche su elementi presuntivi, con una sua autonoma valutazione rispetto a quella del giudice penale (Cass. n. 12041/08)”(Cassazione, sentenza 3568/2010).

E ancora, l’efficacia del giudicato penale non avrebbe potuto vincolare l’ufficio che non aveva partecipato al giudizio, “… sempre che l’amministrazione finanziaria fosse stata messa in grado di partecipare al giudizio”(Cassazione, sentenza 13458/2007).
Al riguardo, infatti, “… va rilevato che nessun elemento favorevole al contribuente può essere tratto dalla sentenza penale di assoluzione …, in quanto l’art. 654 c.p.p. … stabilisce l’efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile ed amministrativo nei confronti di coloro che abbiano partecipato al processo penale …” (Cassazione, sentenza 6133/2009).

In conclusione, nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale di Roma, pur rilevando che il giudice di primo grado aveva proceduto a una autonoma valutazione dei fatti, così riconoscendo la necessità di tale operazione, in concreto ha fondato il proprio convincimento unicamente sul rilievo che il legale rappresentante della società contribuente era stato assolto in sede penale perché il fatto non sussiste.
Ne deriva che la sentenza di secondo grado, oltre che per gli evidenti elementi di violazione dell’articolo 654 c.p.p., andava cassata, non avendo il giudice di appello sottoposto, all’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione, gli elementi probatori sui quali si è fondata la pronuncia del giudice penale, come del resto richiesto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza 14963/2010).
Romina Morrone
pubblicato Lunedì 18 Ottobre 2010

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