Giurisprudenza
Scritture sacre, sempre
La loro inattendibilità non implica che l’accertamento debba essere necessariamente extracontabile
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È legittimo l’operato dell’ufficio che, pur avendo contestato l’esistenza di omissioni e falsità della contabilità e, quindi, l’inattendibilità delle scritture (articolo 39, secondo comma, lettera d), del Dpr 600/73), procede alla ricostruzione dell’imponibile anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti fondate sull’applicazione di alcuni dati contabili (articolo 39, comma primo, lettera d), del Dpr 600/73).
Questo il principio desumibile dalla sentenza n. 25729/2007 della Corte di cassazione.

Il ricorrente sosteneva che le due norme si fondano su criteri d’accertamento distinti e non utilizzabili congiuntamente. L’ufficio, infatti, aveva rilevato, in sede d’ispezione delle scritture contabili di una società di persone esercente attività di ristorazione, elementi gravi tali da escludere la valenza probatoria complessiva dell’impianto contabile, idonei a far dubitare della corretta e integrale registrazione di tutte le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del carico tributario. Secondo l’ufficio, pertanto, vi erano le condizioni per un accertamento induttivo, in funzione di presunzioni semplici, anche se prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in applicazione del secondo comma dell’articolo 39.

La ricostruzione dell’imponibile del ristorante era avvenuta utilizzando, comunque, una parte dei dati registrati nelle scritture. L’ufficio, in altre parole, aveva recepito e utilizzato i dati relativi ai costi, alle rimanenze di inizio e fine anno, associando a questi una ricostruzione induttiva dei ricavi, fondata sulla determinazione del ricarico medio ponderato, in funzione delle informazioni rilevate dai verificatori. In tal modo, era stato innalzato il ricarico dal 107% dichiarato dal contribuente a un più congruo 274,75 per cento. Il valore accertato dall’ufficio era poi stato ridotto del 35% in sede di giudizio d’appello, in funzione di alcune specifiche censure espresse dal contribuente.

La società sosteneva, di fronte ai giudici di legittimità, che l’ufficio fosse caduto in contraddizione, dal momento che, nonostante ritenesse la contabilità inattendibile, aveva finito per utilizzarla, sia pur parzialmente, nell’esercizio del suo potere accertativo.

Secondo i giudici, invece, "La circostanza che le irregolarità contabili siano così gravi e numerose da giustificare un giudizio di complessiva inattendibilità delle stesse rende, dunque, di per se sola legittima l’adozione del metodo induttivo, senza che sui presupposti per il ricorso ad esso incidano le modalità con cui tale forma di accertamento viene poi eseguita: l’amministrazione può quindi utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture, ma anche dati da queste emergenti, nella misura in cui risultino singolarmente affidabili. L’esistenza dei presupposti per l’applicazione del metodo induttivo non esclude, infatti, che l’amministrazione possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo analitico di cui all’articolo 39, comma 1, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie…".

La decisione, in fondo, trova conferma nello stesso tenore letterale del secondo comma dell’articolo 39 del Dpr 600/1973, il quale esplicitamente sancisce che, ove è applicabile l’accertamento induttivo, l’ufficio può procedere a rideterminare le imposte prescindendo in tutto ovvero anche in parte dalle scritture.
L’Amministrazione finanziaria, peraltro, aveva precisato nella circolare madre in tema d’accertamento delle imposte sui redditi (la n. 7 del 1977) che, mentre in caso di scritture regolari l’unico mezzo per rettificare il reddito, in ossequio alla legge delega, è lo strumento analitico, nell’ipotesi di scritture inattendibili, l’utilizzo esclusivo di dati extracontabili è una facoltà dell’ufficio, non certo un obbligo.
In precedenti occasioni, peraltro, la stessa Corte di cassazione aveva espresso lo stesso principio (sentenze 27068/2006, 13816/2003, 11813/2002, 11510/1993 - anche la Commissione tributaria centrale, sentenza 1252/1997).

E’ noto che l’ufficio, nell’eseguire l’accertamento, ha una discrezionalità tecnica finalizzata alla determinazione del reddito. Il contribuente può porre dei solidi argini alla discrezionalità amministrativa dotandosi di una contabilità completa e tenuta diligentemente. Se omette i dovuti adempimenti contabili, rendendo le sue scritture inattendibili, può trovarsi soggetto alla scure delle presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tuttavia, se l’ufficio ritiene comunque di poter ricostruire l’imponibile con presunzioni gravi, precise e concordanti, appare alquanto pretestuoso dolersi di non essere stati accertati con l’uso di dati privi di quei requisiti.

Baldassare Gullo
pubblicato Venerdì 11 Gennaio 2008

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