Mercoledì 8 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:58
Giurisprudenza
Scritture rubate e non ripristinate, legittimo l'accertamento induttivo
Obbligatoria la ricostruzione della documentazione contabile non disponibile per causa di forza maggiore
La circostanza che una società sia rimasta vittima del furto delle scritture contabili non esonera l'interessato dall'obbligo di procedere alla ricostruzione delle stesse.
In difetto, risulta legittimo l'utilizzo, da parte dell'ufficio, del metodo induttivo per ricostruire il reddito d'impresa.
Così si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27448 del 19 novembre 2008.
Il fatto e le fasi di merito
Una società impugnava gli avvisi di accertamento con i quali il competente ufficio finanziario aveva rettificato, con metodo induttivo, le dichiarazioni fiscali di più anni d'imposta, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto il 22 gennaio 1996 dalla Guardia di finanza a conclusione di una verifica fiscale.
Dal pvc risultava tra l'altro che, alla richiesta della documentazione fiscale obbligatoria, il responsabile della società aveva esibito la copia di una denuncia, presentata in data 22 giugno 1994 a un comando Carabinieri, dall'autista dipendente di un'altra società per il furto di un autocarro, nel quale il denunciante aveva dichiarato di trasportare, unitamente ad altra merce, sette colli contenenti la documentazione contabile dell'azienda verificata e di altre due.
I ricorsi con i quali la società contestava gli atti di recupero tributario venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale.
In secondo grado, la Ctr riformava la pronuncia di prime cure, riconoscendo la legittimità della pretesa tributaria.
L'interessato proponeva ricorso alla Corte di cassazione, denunciando l'indebito utilizzo da parte dell'ufficio del metodo di accertamento induttivo, mediante presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973).
La sentenza di legittimità
Il motivo è stato disatteso dalla Suprema corte che ha rilevato innanzitutto come l'ufficio "può sempre procedere ad accertamento sulla base di presunzioni semplici, quando, come nella specie, le scritture contabili obbligatorie non siano disponibili per causa di forza maggiore" (articolo 39, secondo comma, lettera c), Dpr 600/1973).
Al riguardo, la circostanza che la società sia rimasta vittima del furto delle scritture contabili "non la esimeva dall'obbligo di procedere alla ricostruzione delle stesse", tanto più che, nel giudizio di merito, neppure risultava eccepita l'impossibilità di tale ricostruzione.
In più, alla luce del fatto (non contestato in sede di merito) che il furto era avvenuto il 22 giugno 1994, mentre la verifica della Guardia di finanza si era chiusa il 22 gennaio 2006, i giudici della Cassazione rilevano che "la società ha avuto tutto il tempo per tentare almeno di ricostruire la contabilità da opporre ai verificatori".
Per questo motivo, la Suprema corte ha ritenuto legittimo l'accertamento impugnato.
La pronuncia in esame appare in linea con altre precedenti relative a fattispecie analoghe a quella in questione dove, a fronte di una situazione integrante "causa di forza maggiore" che non rendeva disponibili le scritture contabili obbligatorie, si è comunque ritenuto sussistente un obbligo collaborativo a carico del contribuente diretto a consentire una qualche ricostruzione delle stesse.
In un caso in cui l'interessato non era stato in grado di dimostrare la fonte che giustificava l'asserita spettanza di una detrazione, per aver denunciato un furto della contabilità, la Cassazione ha ritenuto che spetta al contribuente "di attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime. Né una denuncia di furto è di per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico (Cass. n. 13605 del 2003)" (Cassazione, sentenze nn. 18297/2008 e 9919/2008).
In difetto, risulta legittimo l'utilizzo, da parte dell'ufficio, del metodo induttivo per ricostruire il reddito d'impresa.
Così si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27448 del 19 novembre 2008.
Il fatto e le fasi di merito
Una società impugnava gli avvisi di accertamento con i quali il competente ufficio finanziario aveva rettificato, con metodo induttivo, le dichiarazioni fiscali di più anni d'imposta, sulla base di un processo verbale di constatazione redatto il 22 gennaio 1996 dalla Guardia di finanza a conclusione di una verifica fiscale.
Dal pvc risultava tra l'altro che, alla richiesta della documentazione fiscale obbligatoria, il responsabile della società aveva esibito la copia di una denuncia, presentata in data 22 giugno 1994 a un comando Carabinieri, dall'autista dipendente di un'altra società per il furto di un autocarro, nel quale il denunciante aveva dichiarato di trasportare, unitamente ad altra merce, sette colli contenenti la documentazione contabile dell'azienda verificata e di altre due.
I ricorsi con i quali la società contestava gli atti di recupero tributario venivano accolti dalla Commissione tributaria provinciale.
In secondo grado, la Ctr riformava la pronuncia di prime cure, riconoscendo la legittimità della pretesa tributaria.
L'interessato proponeva ricorso alla Corte di cassazione, denunciando l'indebito utilizzo da parte dell'ufficio del metodo di accertamento induttivo, mediante presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), del Dpr 600/1973).
La sentenza di legittimità
Il motivo è stato disatteso dalla Suprema corte che ha rilevato innanzitutto come l'ufficio "può sempre procedere ad accertamento sulla base di presunzioni semplici, quando, come nella specie, le scritture contabili obbligatorie non siano disponibili per causa di forza maggiore" (articolo 39, secondo comma, lettera c), Dpr 600/1973).
Al riguardo, la circostanza che la società sia rimasta vittima del furto delle scritture contabili "non la esimeva dall'obbligo di procedere alla ricostruzione delle stesse", tanto più che, nel giudizio di merito, neppure risultava eccepita l'impossibilità di tale ricostruzione.
In più, alla luce del fatto (non contestato in sede di merito) che il furto era avvenuto il 22 giugno 1994, mentre la verifica della Guardia di finanza si era chiusa il 22 gennaio 2006, i giudici della Cassazione rilevano che "la società ha avuto tutto il tempo per tentare almeno di ricostruire la contabilità da opporre ai verificatori".
Per questo motivo, la Suprema corte ha ritenuto legittimo l'accertamento impugnato.
La pronuncia in esame appare in linea con altre precedenti relative a fattispecie analoghe a quella in questione dove, a fronte di una situazione integrante "causa di forza maggiore" che non rendeva disponibili le scritture contabili obbligatorie, si è comunque ritenuto sussistente un obbligo collaborativo a carico del contribuente diretto a consentire una qualche ricostruzione delle stesse.
In un caso in cui l'interessato non era stato in grado di dimostrare la fonte che giustificava l'asserita spettanza di una detrazione, per aver denunciato un furto della contabilità, la Cassazione ha ritenuto che spetta al contribuente "di attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime. Né una denuncia di furto è di per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico (Cass. n. 13605 del 2003)" (Cassazione, sentenze nn. 18297/2008 e 9919/2008).
Massimo Cancedda
pubblicato Giovedì 4 Dicembre 2008
I più letti
A decidere sull’applicabilità dell’inversione contabile è la possibile utilizzazione del meccanismo all’interno dei pc e non la loro effettiva destinazione finale
Completano la vetrina on line delle dichiarazioni 2012, nelle quali sono recepite le modifiche ispirate dalle tante novità normative intervenute sulla disciplina lo scorso anno
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
L’Agenzia delle Entrate torna sulla questione già affrontata con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo scorso, approfondendone i contenuti e ribadendo il principio di fondo
Al pari del ricorrente, è tenuto a riproporre al giudice di merito le questioni non accolte in primo grado dalla Ctp, altrimenti è come se rinunciasse al loro riesame
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
10/1/2012
Il termine decadenziale, per quanto riguarda il mittente, si interrompe nel momento in cui l’atto viene affidato ad altri e sottratto alla propria sfera di disponibilità
19/12/2011
Quella ordinaria, garantisce comunque la validità della notifica anche quando il destinatario non la preleva. Questi, infatti, viene avvertito del deposito nell’ufficio postale
21/11/2011
Il pubblico ufficiale che consegna l’atto non ha anche il compito di verificare se chi accetta il plico sia effettivamente, come afferma, dipendente dell’intestatario
27/10/2011
Non serve la firma del responsabile dell'ufficio o un apposito documento di delega, se nell'atto si legge "per il Direttore il Capo Area Controllo delegato Dott.ssa.."
Notizie correlate
- Contabilità smarrita? Il recupero non transita solo per via induttiva
- 17/2/2009

- Legittimo l'accertamento analitico basato su copie delle scritture acquisite dalla Gdf in un precedente accesso
- La contabilità è stata rubata? La “palla” resta al contribuente
- 10/4/2009

- Spetta comunque a lui attivarsi per ricostruirla e provare la legittimità e la correttezza delle detrazioni
- Gridare "Al ladro, al ladro!" non basta per detrarre l'Iva
- 23/11/2009

- Spetta al contribuente provare l'esistenza del diritto anche nel caso in cui abbia subito il furto delle fatture, circostanza tempestivamente denunciata
- Il furto di scritture contabili non svincola il contribuente
- 25/11/2009

- Sentenza favorevole per l'ufficio delle Entrate di Legnano che incassa oltre 38 milioni di euro
Archivio Giurisprudenza
Febbraio, 2012
(5)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)
Maggio, 2011
(21)
Aprile, 2011
(18)
Marzo, 2011
(22)

















