Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Lo scudo fiscale non copre anche
il mancato versamento dell’Iva
il mancato versamento dell’Iva
La regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero non prevede una generica “non punibilità”
Lo scudo fiscale si applica rigorosamente ai capitali rimpatriati e non copre il reato di omesso versamento Iva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la pronuncia 28724 del 19 luglio.
Il fatto
Il giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro per equivalente, in vista della successiva confisca, di alcune disponibilità e beni, mobili e immobili, di due soggetti, indagati, tra l'altro, per reati di natura tributaria, in concorso tra loro (articolo 110 codice penale), in relazione ai delitti di cui agli articoli 5, 10-ter e 11 del Dlgs 74/2000 (rispettivamente, omessa dichiarazione, omesso versamento Iva e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). I contribuenti facendo richiesta di riesame preventivo al fine di ottenere il dissequestro dei beni, motivato, tra l'altro, per l’intervenuta adesione al cosiddetto “scudo fiscale-ter” (all’articolo 13-bis del Dl 78/2009), adesione che avrebbe come diretta conseguenza l'esclusione dalla punibilità per i reati tributari contestati.
Con propria ordinanza, il tribunale ha accolto parzialmente i ricorsi, annullando l'impugnato sequestro limitatamente a un solo bene mobile registrato (un elicottero), mentre confermava il resto.
Con la successiva opposizione in sede di legittimità gli imputati chiedevano che il decreto di sequestro preventivo fosse annullato, revocato o comunque dichiarato totalmente inefficace e che i beni fossero restituiti all’avente diritto, insistendo nel motivare la pretesa con il richiamo alla disciplina dello scudo fiscale per dedurre la non punibilità delle condotte di omessa dichiarazione e omesso versamento dell'Iva.
Lo scudo fiscale
Si premette che la ridefinizione della normativa volta a consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da soggetti residenti in Italia, il cosiddetto “scudo fiscale-ter”, è avvenuta ad opera dell’articolo 13-bis, introdotto nel Dl “anticrisi” 78/2009, successivamente modificato dall'articolo 1 del Dl 103/2009.
Il Dl 78 ha istituito un’imposta straordinaria per regolarizzare la posizione fiscale di chi, fino alla data del 31 dicembre 2008 e successive proroghe (risoluzione 122/2010), ha esportato o detenuto all’estero capitali o altre attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni sul cosiddetto “monitoraggio fiscale” (Dl 167/1990, convertito con modificazioni dalla legge n. 227/1990), nonché degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera (circolare 43/2009).
Si aggiunge che il Dl 78/2009 presenta, altresì, un esplicito richiamo agli adempimenti antiriciclaggio cui devono adeguarsi gli intermediari e i professionisti che sono chiamati a seguire le operazioni di “emersione”, i quali “devono” rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione previsti dal Dlgs 231/2007.
Gli effetti prodotti dall’adesione alla sanatoria (Dl 350/2001, relativo al primo scudo fiscale) sono così riassumibili:
- preclusione di ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi di imposta non scaduti, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio
- estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle sul monitoraggio fiscale
- esclusione della punibilità per i reati indicati nell’articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 289/2002 (in particolare quelli previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del Dlgs 74/2000), quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire un profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
Motivi della decisione
Diversamente dal Tribunale del riesame, con la sentenza 28724/2011, la Cassazione ha dichiarato infondati i ricorsi dei contribuenti, ritenendo priva di valore l’asserzione da loro sostenuta sulla valenza ontologica della dichiarazione di emersione, che sarebbe atta a coprire ogni tipologia di infrazione penale commessa.
Sì che l'articolo 13-bis del Dl 78/2009 - si legge in motivazione - prevede come misura incentivante il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato, ma lo scudo fiscale non offre una generica e onnicomprensiva non punibilità della condotta per il solo fatto di aver operato un rimpatrio o una regolarizzazione di capitali (illecitamente) detenuti all'estero. Dal punto di vista dei reati coinvolti è, infatti, noto che tale sanatoria copre solo alcuni di essi, ossia quelli legati alla dichiarazione annuale (fraudolenta, infedele o omessa, ex articolo 5 Dlgs 74/2000) e quelli legati all'occultamento e alla distruzione di documenti contabili (articolo 10, Dlgs 74/2000).
In altri termini, l'esonero riguarda esclusivamente le condotte che fanno riferimento ai capitali oggetto, prima di espatrio illegale e, dopo, di rimpatrio sanato attraverso lo scudo fiscale. Occorre, quindi, che ci si riferisca a reati di fraudolenta, omessa o infedele dichiarazione riconducibili alle somme che si sono riportate in Italia, ma l'assenza di un siffatto legame rende del tutto sterile la “protezione”, con la conseguenza che se non si riesce a dimostrare, come nel caso di specie, che le somme rimpatriate (o regolarizzate) sono quelle trasferite all'estero a seguito della commissione dei reati contestati, nessuna esclusione di punibilità può essere invocata.
In concreto, quindi, lo scudo fiscale non può comunque coprire reati legati agli omessi versamenti dell’Iva e delle ritenute alla fonte (rispettivamente articoli 10-ter e 10-bis Dlgs 74/2000) o reati legati a condotte illecite diverse da quelle espressamente previste, come il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 Dlgs 74).
Salvatore Servidio
pubblicato Mercoledì 3 Agosto 2011
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