Venerdì 17 Maggio 2013 - Aggiornato alle 19:01
Giurisprudenza
Se il destinatario è ignoto,
la notifica finisce in Comune
la notifica finisce in Comune
Gli atti tributari devono essere consegnati presso il recapito dichiarato dal contribuente e spetta a quest’ultimo informare l’Amministrazione di eventuali variazioni
La notificazione di un atto tributario nei confronti di una persona giuridica che sia sconosciuta presso il domicilio fiscale dichiarato è correttamente eseguita mediante l’applicazione della procedura “degli irreperibili”, prevista dall’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973.
Questo, in sintesi, il principio di diritto affermato dalla sentenza 8637 del 30 maggio, in cui la Cassazione ha anche escluso la necessità, in tali ipotesi, del tentativo di notifica presso il legale rappresentante quando questo risiede in un Comune diverso da quello in cui l’ente ha il proprio domicilio fiscale.
La vicenda di merito
Una società impugnava vittoriosamente in Commissione tributaria provinciale alcune cartelle notificate per Irpeg e Ilor relative agli anni 1994 e 1995.
L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dal giudice tributario di secondo grado (Ctr Lombardia, sentenza 108/34/2005), il quale rilevava l’omessa notifica degli atti di accertamento presupposti.
In particolare, secondo il collegio regionale, doveva ritenersi illegittimo il procedimento di cui all’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973 (procedura “degli irreperibili”) utilizzato (essendo la società destinataria risultata “sconosciuta” al domicilio fiscale dichiarato) per la notifica degli atti prodromici, considerato, altresì, che il predetto iter non era stato successivamente seguito da un tentativo di notificazione degli avvisi di accertamento presso il legale rappresentante dell’ente.
Il giudizio di legittimità e la pronuncia della Suprema corte
Avverso detta sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione, in particolare, dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 e degli articoli 137 e 140 cpc, norme tutte concernenti, in via diretta o per richiamo espresso da parte delle norme fiscali, le modalità di notificazione degli atti tributari.
La Cassazione, con la sentenza 8637, ha accolto il ricorso della parte pubblica sul rilievo che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale “e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni”; con la conseguenza che “il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e …”.
In proposito, la Corte suprema ricorda che la notificazione degli avvisi di accertamento tributario, anche quando riguarda soggetti diversi dalle persone fisiche, non si sottrae alla regola generale, enunciata dall’articolo 60 – specificamente dal primo comma, lettera c) – del Dpr 600/1973, secondo cui, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, detta notifica deve essere fatta nel Comune dove il contribuente destinatario dell’atto ha il domicilio fiscale.
Con specifico riferimento alle società commerciali, precisa la sentenza 8637, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’articolo 145 cpc (“Notificazione alle persone giuridiche”) comporta per consolidata giurisprudenza che, in caso d’impossibilità di eseguire la consegna presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile (con prevalenza sulla previsione di cui al primo comma, lettera e), del richiamato articolo 60), soltanto se tale persona fisica, oltre a essere identificata nell’atto, risiede nel Comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale.
Nel caso concreto, invece, poiché il legale rappresentante della società destinataria dell’accertamento risiedeva in un comune diverso da quello della sede dichiarata dalla società, secondo i giudici di piazza Cavour era del tutto legittimo l’utilizzo della procedura di notifica “degli irreperibili”, con relativo perfezionamento secondo quanto previsto dalla speciale disposizione tributaria.
All’esito delle riferite argomentazioni, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Osservazioni
La disciplina delle notificazioni degli atti e degli avvisi tributari, fondamentalmente contenuta nell’articolo 60 del Dpr 600/1973, opera un generale rinvio alle disposizioni in tema di notifiche stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, stabilendo altresì delle regole specifiche per la materia fiscale.
Tra queste ultime, vi è quella di cui alla lettera e) del primo comma dell’articolo 60 che, facendo le veci dell’articolo 143 cpc, inapplicabile in ambito tributario, prevede che, laddove nel comune (coincidente con il domicilio fiscale individuato ai sensi dell’articolo 58 del medesimo Dpr 600/1973) nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione è validamente eseguita mediante affissione dell’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 cpc nell’albo del municipio e la notifica “ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Questa procedura (“degli irreperibili”) è quindi intesa a regolamentare le situazioni in cui, nel comune nel quale la notifica deve essere eseguita, l’agente notificatore non reperisca il destinatario dell’atto, il quale – all’esito delle ricerche e delle richieste di informazione suggerite, in relazione al caso concreto, dall’ordinaria diligenza – risulti trasferito in luogo sconosciuto o, comunque, di fatto “assolutamente” irreperibile (a differenza delle ipotesi che invece ricadono sotto l’articolo 140 cpc che, invece, disciplina le situazioni di irreperibilità soltanto “relativa”, ovvero di assenza meramente momentanea dell’interessato, all’atto della notificazione, nel luogo in cui la stessa deve eseguirsi).
Secondo la sentenza in esame, che conferma sul punto l’orientamento già espresso nella 1206/2011, il necessario coordinamento tra la particolare procedura “degli irreperibili” e le regole fissate dall’articolo 145 cpc per la notificazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, impone di provvedere alla notifica alla persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito territoriale del domicilio fiscale; qualora peraltro tale modalità si riveli inapplicabile - perché, come nel caso de quo, l’ente risulti “sconosciuto” all’indirizzo noto all’ufficio - occorre applicare il terzo comma dell’articolo 145 provvedendo alla notifica presso il legale rappresentante, sempre che, però, il domicilio fiscale di quest’ultimo sia ricompreso nel comune del domicilio fiscale della società.
Quando quest’ultima condizione non si verifichi e, quindi, non sia possibile giungere al legale rappresentante, è legittimo procedere con la notifica ai sensi dell’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973, cioè con il deposito di copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune.
Questo, in sintesi, il principio di diritto affermato dalla sentenza 8637 del 30 maggio, in cui la Cassazione ha anche escluso la necessità, in tali ipotesi, del tentativo di notifica presso il legale rappresentante quando questo risiede in un Comune diverso da quello in cui l’ente ha il proprio domicilio fiscale.
La vicenda di merito
Una società impugnava vittoriosamente in Commissione tributaria provinciale alcune cartelle notificate per Irpeg e Ilor relative agli anni 1994 e 1995.
L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dal giudice tributario di secondo grado (Ctr Lombardia, sentenza 108/34/2005), il quale rilevava l’omessa notifica degli atti di accertamento presupposti.
In particolare, secondo il collegio regionale, doveva ritenersi illegittimo il procedimento di cui all’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973 (procedura “degli irreperibili”) utilizzato (essendo la società destinataria risultata “sconosciuta” al domicilio fiscale dichiarato) per la notifica degli atti prodromici, considerato, altresì, che il predetto iter non era stato successivamente seguito da un tentativo di notificazione degli avvisi di accertamento presso il legale rappresentante dell’ente.
Il giudizio di legittimità e la pronuncia della Suprema corte
Avverso detta sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione, in particolare, dell’articolo 60 del Dpr 600/1973 e degli articoli 137 e 140 cpc, norme tutte concernenti, in via diretta o per richiamo espresso da parte delle norme fiscali, le modalità di notificazione degli atti tributari.
La Cassazione, con la sentenza 8637, ha accolto il ricorso della parte pubblica sul rilievo che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale “e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto Ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni”; con la conseguenza che “il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e …”.
In proposito, la Corte suprema ricorda che la notificazione degli avvisi di accertamento tributario, anche quando riguarda soggetti diversi dalle persone fisiche, non si sottrae alla regola generale, enunciata dall’articolo 60 – specificamente dal primo comma, lettera c) – del Dpr 600/1973, secondo cui, salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, detta notifica deve essere fatta nel Comune dove il contribuente destinatario dell’atto ha il domicilio fiscale.
Con specifico riferimento alle società commerciali, precisa la sentenza 8637, il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’articolo 145 cpc (“Notificazione alle persone giuridiche”) comporta per consolidata giurisprudenza che, in caso d’impossibilità di eseguire la consegna presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile (con prevalenza sulla previsione di cui al primo comma, lettera e), del richiamato articolo 60), soltanto se tale persona fisica, oltre a essere identificata nell’atto, risiede nel Comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale.
Nel caso concreto, invece, poiché il legale rappresentante della società destinataria dell’accertamento risiedeva in un comune diverso da quello della sede dichiarata dalla società, secondo i giudici di piazza Cavour era del tutto legittimo l’utilizzo della procedura di notifica “degli irreperibili”, con relativo perfezionamento secondo quanto previsto dalla speciale disposizione tributaria.
All’esito delle riferite argomentazioni, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Osservazioni
La disciplina delle notificazioni degli atti e degli avvisi tributari, fondamentalmente contenuta nell’articolo 60 del Dpr 600/1973, opera un generale rinvio alle disposizioni in tema di notifiche stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, stabilendo altresì delle regole specifiche per la materia fiscale.
Tra queste ultime, vi è quella di cui alla lettera e) del primo comma dell’articolo 60 che, facendo le veci dell’articolo 143 cpc, inapplicabile in ambito tributario, prevede che, laddove nel comune (coincidente con il domicilio fiscale individuato ai sensi dell’articolo 58 del medesimo Dpr 600/1973) nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione è validamente eseguita mediante affissione dell’avviso del deposito prescritto dall’articolo 140 cpc nell’albo del municipio e la notifica “ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Questa procedura (“degli irreperibili”) è quindi intesa a regolamentare le situazioni in cui, nel comune nel quale la notifica deve essere eseguita, l’agente notificatore non reperisca il destinatario dell’atto, il quale – all’esito delle ricerche e delle richieste di informazione suggerite, in relazione al caso concreto, dall’ordinaria diligenza – risulti trasferito in luogo sconosciuto o, comunque, di fatto “assolutamente” irreperibile (a differenza delle ipotesi che invece ricadono sotto l’articolo 140 cpc che, invece, disciplina le situazioni di irreperibilità soltanto “relativa”, ovvero di assenza meramente momentanea dell’interessato, all’atto della notificazione, nel luogo in cui la stessa deve eseguirsi).
Secondo la sentenza in esame, che conferma sul punto l’orientamento già espresso nella 1206/2011, il necessario coordinamento tra la particolare procedura “degli irreperibili” e le regole fissate dall’articolo 145 cpc per la notificazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, impone di provvedere alla notifica alla persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito territoriale del domicilio fiscale; qualora peraltro tale modalità si riveli inapplicabile - perché, come nel caso de quo, l’ente risulti “sconosciuto” all’indirizzo noto all’ufficio - occorre applicare il terzo comma dell’articolo 145 provvedendo alla notifica presso il legale rappresentante, sempre che, però, il domicilio fiscale di quest’ultimo sia ricompreso nel comune del domicilio fiscale della società.
Quando quest’ultima condizione non si verifichi e, quindi, non sia possibile giungere al legale rappresentante, è legittimo procedere con la notifica ai sensi dell’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973, cioè con il deposito di copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del medesimo comune.
Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 12 Giugno 2012
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