Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Senza l’apposito modello VR
il rimborso Iva è precluso
il rimborso Iva è precluso
In caso di chiusura dell’attività, il contribuente ha dieci anni di tempo per chiedere le somme spettanti se presenta la “domanda formale”. Altrimenti ne ha solo due
La Corte di cassazione ha chiarito, con la sentenza 18920 del 16 settembre, che non è sufficiente, anche nel caso di chiusura dell’attività, la semplice indicazione all’interno della dichiarazione annuale del credito Iva spettante per ottenerne il rimborso. La domanda, infatti, per essere ritenuta valida, deve essere presentata esclusivamente mediante l'apposito modello “VR”.
Il fatto
La vicenda di fatto concerne un contribuente che ha maturato nell’anno un credito Iva, ma, anziché evidenziarlo nella dichiarazione successiva con l’apposito quadro VR, ha procrastinato la richiesta a seguito della cessazione dell’attività d’impresa, producendo, così, un’ordinaria istanza di rimborso.
In conseguenza di siffatta procedura, ritenuta anomala, l’ente impositore ha respinto l’istanza motivando l’intervenuta decadenza per produzione della richiesta oltre il termine biennale previsto dall’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992, nei cui confronti l’interessata propose ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, nella considerazione che, in mancanza di apposite previsioni, l’istanza di rimborso si doveva ritenere legittimamente proposta nell’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 codice civile.
Il ricorso viene accolto in primo grado e confermato in appello, ove la Commissione regionale spiega che il diritto al rimborso di un’eccedenza d'imposta non è subordinato all’utilizzazione di un particolare modello ministeriale, surrogabile per mezzo di un’istanza priva di particolari formalità, né all’osservanza di specifici termini di adempimento.
Nella conseguente opposizione in Cassazione, l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione di legge (articoli 30 e 38-bis del Dpr 633/1972) poiché la procedura di rimborso dell’Iva presuppone necessariamente l’utilizzazione dell’apposito modello VR approvato con Dm 29 dicembre 2000. In caso contrario, invece, scatta l'applicazione della norma generale di chiusura, a garanzia dell'amministrazione finanziaria, che impone il termine di decadenza di due anni.
Motivi della decisione
Con la sentenza 18920/2011 la Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, fa anche luce sulle problematiche dei rimborsi Iva, evidenziando i contrasti giurisprudenziali sussistenti in seno alla stessa Corte sulla vexata quaestio (è recente, infatti, la pronuncia 10428/2011 con la quale era stato motivato che la richiesta di rimborso Iva fondata su una delle ipotesi previste dall’articolo 30, comma 2, Dpr 633/1972, non è soggetta al termine biennale di cui all’articolo 21 Dlgs 546/1992, ma alla sola prescrizione ordinaria decennale, decorrente da quando si è consolidato il diritto al rimborso).
Con l’odierna sentenza, quindi, la Suprema corte affronta e dirime i contrasti esistenti, pervenendo così alla conclusione che, in caso di cessazione dell’attività, il contribuente ha dieci anni di tempo per chiedere il rimborso dell’Iva se ha presentato il modello VR; ha invece soltanto due anni negli altri casi.
Osservato, infatti, preliminarmente che sulla questione “si rinvengono, nella giurisprudenza della Corte, affermazioni eterogenee”, la Sezione tributaria finisce per schierarsi a favore della tesi secondo la quale la presentazione di una domanda di rimborso, sostanzialmente conforme al modello legale, costituisce un vero e proprio onere a carico del soggetto passivo Iva, con la conseguenza che una domanda formulata in modo difforme non è idonea, quale che sia la condizione legittimante, a integrare un valido esercizio del corrispondente diritto, in quanto esula dalle condizioni volute dall’articolo 30 del Dpr 633/1972 (Cassazione 9794/2010).
Peraltro, nella fattispecie in esame, l’omissione del modello VR ha comportato l’impossibilità di qualificare la pretesa del contribuente quale richiesta di rimborso (cfr al riguardo Cassazione 21053/2005).
La soluzione adottata, spiega la Corte, ha anche una base logica, considerato che, in caso di cessazione dell’attività, proprio perché questa non prosegue, non sarebbe, infatti, possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo.
Occorre aggiungere al riguardo, per completezza, che dall’anno 2011 (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 5822/2011) non è più prevista l’approvazione del modello VR che, fino allo scorso anno, era utilizzato per chiedere il rimborso del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione.
Dal 1° febbraio del 2011, infatti, i contribuenti Iva chiedono il rimborso direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale (quindi esclusivamente in via telematica) che, a tal fine, contiene il nuovo quadro VR.
Il fatto
La vicenda di fatto concerne un contribuente che ha maturato nell’anno un credito Iva, ma, anziché evidenziarlo nella dichiarazione successiva con l’apposito quadro VR, ha procrastinato la richiesta a seguito della cessazione dell’attività d’impresa, producendo, così, un’ordinaria istanza di rimborso.
In conseguenza di siffatta procedura, ritenuta anomala, l’ente impositore ha respinto l’istanza motivando l’intervenuta decadenza per produzione della richiesta oltre il termine biennale previsto dall’articolo 21, comma 2, del Dlgs 546/1992, nei cui confronti l’interessata propose ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, nella considerazione che, in mancanza di apposite previsioni, l’istanza di rimborso si doveva ritenere legittimamente proposta nell’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’articolo 2946 codice civile.
Il ricorso viene accolto in primo grado e confermato in appello, ove la Commissione regionale spiega che il diritto al rimborso di un’eccedenza d'imposta non è subordinato all’utilizzazione di un particolare modello ministeriale, surrogabile per mezzo di un’istanza priva di particolari formalità, né all’osservanza di specifici termini di adempimento.
Nella conseguente opposizione in Cassazione, l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione di legge (articoli 30 e 38-bis del Dpr 633/1972) poiché la procedura di rimborso dell’Iva presuppone necessariamente l’utilizzazione dell’apposito modello VR approvato con Dm 29 dicembre 2000. In caso contrario, invece, scatta l'applicazione della norma generale di chiusura, a garanzia dell'amministrazione finanziaria, che impone il termine di decadenza di due anni.
Motivi della decisione
Con la sentenza 18920/2011 la Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, fa anche luce sulle problematiche dei rimborsi Iva, evidenziando i contrasti giurisprudenziali sussistenti in seno alla stessa Corte sulla vexata quaestio (è recente, infatti, la pronuncia 10428/2011 con la quale era stato motivato che la richiesta di rimborso Iva fondata su una delle ipotesi previste dall’articolo 30, comma 2, Dpr 633/1972, non è soggetta al termine biennale di cui all’articolo 21 Dlgs 546/1992, ma alla sola prescrizione ordinaria decennale, decorrente da quando si è consolidato il diritto al rimborso).
Con l’odierna sentenza, quindi, la Suprema corte affronta e dirime i contrasti esistenti, pervenendo così alla conclusione che, in caso di cessazione dell’attività, il contribuente ha dieci anni di tempo per chiedere il rimborso dell’Iva se ha presentato il modello VR; ha invece soltanto due anni negli altri casi.
Osservato, infatti, preliminarmente che sulla questione “si rinvengono, nella giurisprudenza della Corte, affermazioni eterogenee”, la Sezione tributaria finisce per schierarsi a favore della tesi secondo la quale la presentazione di una domanda di rimborso, sostanzialmente conforme al modello legale, costituisce un vero e proprio onere a carico del soggetto passivo Iva, con la conseguenza che una domanda formulata in modo difforme non è idonea, quale che sia la condizione legittimante, a integrare un valido esercizio del corrispondente diritto, in quanto esula dalle condizioni volute dall’articolo 30 del Dpr 633/1972 (Cassazione 9794/2010).
Peraltro, nella fattispecie in esame, l’omissione del modello VR ha comportato l’impossibilità di qualificare la pretesa del contribuente quale richiesta di rimborso (cfr al riguardo Cassazione 21053/2005).
La soluzione adottata, spiega la Corte, ha anche una base logica, considerato che, in caso di cessazione dell’attività, proprio perché questa non prosegue, non sarebbe, infatti, possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo.
Occorre aggiungere al riguardo, per completezza, che dall’anno 2011 (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 5822/2011) non è più prevista l’approvazione del modello VR che, fino allo scorso anno, era utilizzato per chiedere il rimborso del credito Iva annuale emergente dalla dichiarazione.
Dal 1° febbraio del 2011, infatti, i contribuenti Iva chiedono il rimborso direttamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale (quindi esclusivamente in via telematica) che, a tal fine, contiene il nuovo quadro VR.
Salvatore Servidio
pubblicato Mercoledì 21 Settembre 2011
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