Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Spese di rappresentanza, deducibili
se le finalità sono documentate
se le finalità sono documentate
La società deve provare la sussistenza dei requisiti necessari per scalare, ancorché parzialmente, i costi
Le spese sostenute da una società farmaceutica per pasti, vitto e quant’altro a fini pubblicitari e quelle dirette ad aumentare il volume delle vendite, attraverso l’organizzazione di convegni, necessitano di rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle stesse e della loro diretta imputabilità.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza 2276 del 31 gennaio.
La fattispecie
Con avviso di accertamento Irpeg e Ilor per l’anno 1994, l’ufficio ha recuperato, tra l’altro, sia le spese di ospitalità sia quelle volte ad aumentare il volume delle vendite che una società farmaceutica aveva sostenuto organizzando convegni, congressi e conferenze.
In ordine alla deducibilità di tali costi, i giudici di merito hanno riconosciuto sussistenti i requisiti dettati dal legislatore per le spese di rappresentanza e di pubblicità. Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate, che ha impugnato, con un unico motivo, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, deducendo violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’articolo 74 del Dpr 917/1986, dell’articolo 19 del Dl 67/1988, dell’articolo 12 del Dlgs 541/1992 e dell’articolo 2697 del codice civile, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione. In particolare, per l’Amministrazione, il giudice a quo non ha tenuto nel debito conto che la contribuente non aveva fornito la prova del carattere di rappresentanza e di pubblicità delle spese sostenute e portate in deduzione.
La Corte di cassazione, con sentenza 2276 del 31 gennaio, ha affermato che “non tutte le spese sostenute dalla contribuente per la organizzazione di congressi; convegni e quant’altro, …, potevano essere oggetto di deduzione, e per di più per l’intero, dovendosi avere invece riguardo alle caratteristiche … enunciate…”, relative alle predette spese.
La sentenza della Corte
I giudici di legittimità hanno chiarito che le spese sostenute per organizzare convegni, congressi e conferenze, nella parte relativa ai costi per pasti e vitto potevano avere carattere di rappresentanza se “… previamente autorizzati dal Ministero della Sanità per la loro deducibilità. Inoltre questi in particolare dovevano avere rilevante interesse scientifico per lo sviluppo delle conoscenze nei settori della chimica, tecnica farmaceutica, biodinamica, fisiologia e patologia, e perciò non dovevano avere scopo pubblicitario…”.
A tale riguardo, la Corte ha osservato “… che nell'ambito della distinzione prevista, ai fini della diversa deducibilità, dalla L. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2, le spese di ospitalità sostenute da aziende produttrici di farmaci nella organizzazione di convegni o congressi sono qualificabili quali spese di rappresentanza, deducibili nella misura di un terzo del relativo ammontare, e non come spese di pubblicità o propaganda, integralmente deducibili, atteso che hanno quale effetto quello di accrescere il prestigio della società organizzatrice, ma non costituiscono spese necessarie per l'attività propagandistica o di incentivazione del prodotto …” (cfr anche Cassazione 21270/2008).
Né per le spese di vitto può essere riconosciuta integrale deducibilità, applicando in via analogica la previsione dettata per i beni distribuiti gratuitamente di valore inferiore a 25,83 euro.
Nella sentenza 2276/2011 si precisa, infatti, che “… nell’ambito delle spese di rappresentanza, … , le spese di vitto non possono essere ricomprese nell’ambito di quelle integralmente detraibili se di valore inferiore alle vecchie 50.000 lire italiane, posto che la norma si riferisce inequivocabilmente a beni ed oggetti materiali distribuiti gratuitamente, e non può ritenersi riferita anche all'offerta del vitto, che non è inquadrabile nella categoria dei beni, ma più propriamente in quella dei servizi, in quanto attiene fondamentalmente all’attività di manipolazione necessaria per la preparazione del cibo e di distribuzione ai commensali (cfr. anche Cass. Sentenze n. 21270 del 07/08/2008, n. 11226 del 2007)...”.
In relazione poi alle spese sostenute sempre per organizzare convegni al fine di far aumentare il volume delle vendite, la Corte suprema ha affermato che tali spese“potevano essere qualificate di pubblicità …, posto che possono ritenersi inerenti all’attività di impresa, e perciò non sono in contrasto con la disciplina della pubblicità dei farmaci contenuta nella L. n. 833 del 1978, art. 31, solo quando esse abbiano finalità di rilevante interesse scientifico, con esclusione di scopi pubblicitari e ricadano nell’ambito delle disposizioni della L. n. 67 del 1988, art. 19, e dei relativi regolamenti, ed inoltre la società contribuente dimostri tali elementi (V. pure Cass. Sentenza n. 10959 del 14/05/2007)”.
Infatti, “l’art. 19, comma 14, della L. n. 67/1988 limita la deducibilità delle specifiche spese … all’organizzazione di congressi e/o convegni che siano caratterizzati dal riscontro, in senso positivo, della ‘finalità di rilevante interesse scientifico’ perseguita e, in senso negativo, dalla ‘esclusione di scopi pubblicitari’”… (Cassazione 21270/2008), in conformità ai criteri stabiliti dal ministero della Sanità.
Anche i successivi interventi legislativi hanno ribadito il principio secondo cui la possibilità di dedurre le spese per congressi, convegni o altre riunioni su tematiche attinenti l’impiego di medicinali effettuati dalle aziende farmaceutiche è subordinata all’ottenimento, da parte dell’azienda, dell’autorizzazione preventiva secondo le forme di legge (Dlgs 541/1992, articolo 12; legge 449/1997, articolo 36, comma 13; Dlgs 219/2006, articolo 124) ovvero al decorso dei termini per la formazione del “silenzio-assenso” (quest’ultimo, peraltro, non contemplato per le manifestazioni che si svolgono all’estero e per quelle che comportano, per l’impresa farmaceutica, un onere superiore a 25.823 euro).
Infine la prova. Nella fattispecie in esame, la società non ha fornito la prova della sussistenza dei requisiti necessari per la deducibilità, ancorché parziale, dei costi.
La Corte, “… dopo aver enunciato il criterio distintivo tra spese di pubblicità (quelle che, pur non essendo imputabili direttamente ai ricavi, vengono sostenute allo scopo di incrementare le vendite, perché si spera che consentano, per esempio, di acquisire nuova clientela o permettano di ampliare il fatturato nei confronti della clientela esistente) e di rappresentanza (quei costi sostenuti al fine di creare, mantenere o accrescere il prestigio della società e di migliorarne l’immagine, ma che non danno luogo ad aspettativa di incremento del processo di vendita) ha precisato che occorre una verifica rigorosa della effettiva finalità delle spese e della sua diretta imputabilità …”(Cassazione, 7803/2000) e che “vertendosi in tema di spese portate in deduzione nella dichiarazione dei redditi, incombeva sulla contribuente (Cass. n. 16198/2001; n. 11514/2001;n. 12330/2001), che non vi ha ottemperato, l’onere di provare, stante l’espresso disconoscimento dell’ufficio, la natura e l’inerenza delle stesse …”(Cassazione 9567/2007).
Romina Morrone
pubblicato Lunedì 14 Febbraio 2011
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