Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Su pex e direttiva "madre-figlia" la Francia ricorre all’Ue
Nel mirino della Corte di Giustizia la compatibilità tra participation exemption e le disposizioni della normativa comunitaria
Oggetto della controversia il caso Banque Féderative du Crédit Mutuel v Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Secondo l’istituto di credito l’interpretazione della direzione generale delle imposte nelle istruzioni del 31 gennaio 2000, pubblicate nel Bulletin Officiel des Impôts, sarebbe in contrasto con le previsioni della direttiva. Il 17 gennaio 2007 la Corte amministrativa francese ha adito la Corte di Giustizia Ue sulla compatibilità tra la disciplina della participation exemption e le disposizioni della direttiva madre-figlia, che dovrà quindi esaminare il caso Banque Féderative du Crédit Mutuel v Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Case C-27/07).
L’articolo 4 della direttiva madre-figlia stabilisce quanto segue: "1. Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest’ultima, lo Stato della società madre: si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione o li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l’importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia in applicazione delle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente. 2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfetariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili della società figlia (…)".
L'ordinamento francese
In termini generali l’ordinamento francese stabilisce all’articolo 145 del Code Général des Impôts che le disposizioni della direttiva madre/figlia sono applicabili alle società e ad altri soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle società che detengono partecipazioni capaci di soddisfare le seguenti condizioni: le azioni devono essere nominative o depositate presso un organismo deputato alla loro amministrazione. Nel caso in cui il prezzo delle partecipazioni sia inferiore a 150 milioni di franchi, le partecipazioni dovranno rappresentare almeno il 10 per cento del capitale della società emittente. Il successivo articolo 146 stabilisce quanto segue: "lorsque les distributions auxquelle procède une societé mère donnent lieu à l’application du précompte prévu à l’article 223 sexies, ce précompte est diminuì, le cas échéant, du montant des crédits d’impôts qui sont attachés au produits des partecipations visée à l’article 145, encaissés au cours des exercises clos depuis cinq ans au plus (…)".
Le istruzioni del Bulletin Officiel des Impôts
Le istruzioni del 31 gennaio 2000, pubblicate nel Bulletin Officiel des Impôts 14-H-1-00 del 16 febbraio 2000 hanno chiarito quanto segue: "l’article 20 de la loi de finance 2000 a porté à 5% le taux de la quote-part de frais et janvier de charge à réintegrer dans le résultat imposable des sociétés mères qui perçoivent des produits de partecipations exonérés en application de l’article 216 du code général des impôts. (…) Il est rappelé que: le montant de cette quote-part ne peut pas excéder le montant totale des frais et charges de toute nature exposés au titre de l’exercise au cours duquel les produits concernés on été perçus; l’avoir fiscal attacché, le cas echéant, à ces distributions n’est pas imputable sur l’impôts sur le sociétés (…)".
La posizione del Banque Féderative du Crédit Mutuel
Secondo la Banque Féderative du Crédit Mutuel l’interpretazione fornita dalla Direzione generale delle Imposte nelle citate istruzioni sarebbe palesemente in contrasto con le previsioni della Direttiva in quanto il credito di imposta (avoir fiscal) non deve essere computato negli oneri connessi alla partecipazione. Pertanto la Corte Amministrativa ha adito la Corte di Giustizia Ue con la seguente questione pregiudiziale: "Il reintegro nell’imponibile di una società controllante stabilita in Francia del 5 per cento dei crediti di imposta attribuiti al momento della distribuzione di dividendi da parte di una controllata stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea, quando tali dividendi distribuiti sono stati soggetti a ritenuta alla fonte in detto altro Stato, non incide sul livello di imposta gravante sulla controllante quando quest’ultima può detrarre la totalità di detti crediti d’imposta dall’imposta dovuta. Risulta dubbio se, nel caso in cui la controllante non abbia deciso di ridistribuire i dividendi in questione ai propri azionisti entro cinque anni, e quindi non abbia diritto all’agevolazione fiscale costituita da siffatti crediti di imposta, l’aggravio tributario risultante, per l’imposta sulle società del reintegro del 5 per cento dei crediti d’imposta nel suo imponibile possa ritenersi consentito dalle disposizioni di cui all’articolo 7, n. 2 della direttiva 23 luglio 1990, 90/435/CEE in considerazione dell’importo contenuto di tale prelievo e della circostanza che esso è instaurato in diretta connessione con il pagamento di crediti di imposta, istituiti al fine di attenuare la doppia imposizione economica sui dividendi, oppure vada considerato in contrasto con gli obiettivi risultanti dall’art. 4 della citata direttiva".
L’articolo 4 della direttiva madre-figlia stabilisce quanto segue: "1. Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione di quest’ultima, lo Stato della società madre: si astiene dal sottoporre tali utili a imposizione o li sottopone a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili e, eventualmente, l’importo della ritenuta alla fonte prelevata dallo Stato membro in cui è residente la società figlia in applicazione delle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente. 2. Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfetariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili della società figlia (…)".
L'ordinamento francese
In termini generali l’ordinamento francese stabilisce all’articolo 145 del Code Général des Impôts che le disposizioni della direttiva madre/figlia sono applicabili alle società e ad altri soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle società che detengono partecipazioni capaci di soddisfare le seguenti condizioni: le azioni devono essere nominative o depositate presso un organismo deputato alla loro amministrazione. Nel caso in cui il prezzo delle partecipazioni sia inferiore a 150 milioni di franchi, le partecipazioni dovranno rappresentare almeno il 10 per cento del capitale della società emittente. Il successivo articolo 146 stabilisce quanto segue: "lorsque les distributions auxquelle procède une societé mère donnent lieu à l’application du précompte prévu à l’article 223 sexies, ce précompte est diminuì, le cas échéant, du montant des crédits d’impôts qui sont attachés au produits des partecipations visée à l’article 145, encaissés au cours des exercises clos depuis cinq ans au plus (…)".
Le istruzioni del Bulletin Officiel des Impôts
Le istruzioni del 31 gennaio 2000, pubblicate nel Bulletin Officiel des Impôts 14-H-1-00 del 16 febbraio 2000 hanno chiarito quanto segue: "l’article 20 de la loi de finance 2000 a porté à 5% le taux de la quote-part de frais et janvier de charge à réintegrer dans le résultat imposable des sociétés mères qui perçoivent des produits de partecipations exonérés en application de l’article 216 du code général des impôts. (…) Il est rappelé que: le montant de cette quote-part ne peut pas excéder le montant totale des frais et charges de toute nature exposés au titre de l’exercise au cours duquel les produits concernés on été perçus; l’avoir fiscal attacché, le cas echéant, à ces distributions n’est pas imputable sur l’impôts sur le sociétés (…)".
La posizione del Banque Féderative du Crédit Mutuel
Secondo la Banque Féderative du Crédit Mutuel l’interpretazione fornita dalla Direzione generale delle Imposte nelle citate istruzioni sarebbe palesemente in contrasto con le previsioni della Direttiva in quanto il credito di imposta (avoir fiscal) non deve essere computato negli oneri connessi alla partecipazione. Pertanto la Corte Amministrativa ha adito la Corte di Giustizia Ue con la seguente questione pregiudiziale: "Il reintegro nell’imponibile di una società controllante stabilita in Francia del 5 per cento dei crediti di imposta attribuiti al momento della distribuzione di dividendi da parte di una controllata stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea, quando tali dividendi distribuiti sono stati soggetti a ritenuta alla fonte in detto altro Stato, non incide sul livello di imposta gravante sulla controllante quando quest’ultima può detrarre la totalità di detti crediti d’imposta dall’imposta dovuta. Risulta dubbio se, nel caso in cui la controllante non abbia deciso di ridistribuire i dividendi in questione ai propri azionisti entro cinque anni, e quindi non abbia diritto all’agevolazione fiscale costituita da siffatti crediti di imposta, l’aggravio tributario risultante, per l’imposta sulle società del reintegro del 5 per cento dei crediti d’imposta nel suo imponibile possa ritenersi consentito dalle disposizioni di cui all’articolo 7, n. 2 della direttiva 23 luglio 1990, 90/435/CEE in considerazione dell’importo contenuto di tale prelievo e della circostanza che esso è instaurato in diretta connessione con il pagamento di crediti di imposta, istituiti al fine di attenuare la doppia imposizione economica sui dividendi, oppure vada considerato in contrasto con gli obiettivi risultanti dall’art. 4 della citata direttiva".
Diletta Fuxa
pubblicato Martedì 29 Maggio 2007
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