Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Successione: prelievo in timeout.
È indebito per Fisco e giudici
È indebito per Fisco e giudici
A tutela dell’eredità la legge stabilisce l’irrilevanza di ogni sottrazione effettuata in prossimità dell’evento
Con la sentenza n. 121/13/20 del 2010, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l’appello di un contribuente affermando rilevanti principi. Nel caso all’esame dei giudici di merito, in particolare, era stata presentata dagli eredi denuncia di successione con successiva integrazione. Nell’attivo ereditario venivano dichiarati vari cespiti, tra cui fabbricati, terreni, un’azienda e vari conti correnti bancari attivi.
L’ufficio richiedeva, dunque, documentazione relativa all’azienda e ai conti correnti bancari e, successivamente, notificava avviso di rettifica e liquidazione. Il valore dei crediti passava da 154 a oltre 711 milioni di lire, inoltre, veniva accertato il maggior valore finale di un terreno edificabile da 2 a 95 milioni di lire.
La parte, interpellata in merito a tali prelievi, affermava che si riferivano a un rimborso di un prestito infruttifero, senza fornire però alcun documento a supporto di quanto affermato.
Per tale motivo, ai sensi del comma 3, articolo 22, del Dlgs 346/1990, il quale dispone che “nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell’apertura della successione”, l’ufficio provvedeva al recupero della maggiore imposta (e delle sanzioni).
Vista l’evidenza del fatto (prelievo che non poteva essere negato) il ricorrente, in primo grado come poi in appello, cercava allora di dimostrare che l’ufficio aveva effettuato un’errata interpretazione della norma, eccependo che l’avviso in contestazione sarebbe stato comunque illegittimo, dato che il comma 3 citato in motivazione, seppur “suggestivo” nella dicitura, non si riferiva in realtà alle situazioni come quella in esame ma, considerata anche l’intestazione della rubrica dell’articolo, intitolata “limiti alla deducibilità dei debiti”, soltanto al caso in cui i prelievi incidessero non su minori attività, ma su maggiori passività.
Da qui, sia in primo grado sia in appello, faceva seguire tutta una serie di eccezioni, per cui:
Nonostante tali chiare argomentazioni il contribuente proponeva appello, ribadendo esattamente quanto già eccepito in primo grado.
A conferma della correttezza delle decisione dei primi giudici, l’ufficio ribadiva dunque che, se era vero che “giocare” sulla deduzione delle passività ereditarie costituisce uno dei principali strumenti usati dai contribuenti per porre in essere manovre elusive o di vera e propria evasione, per cui, pur ammettendosi, in via di principio, al passivo ereditario tutti i debiti esistenti alla data di apertura della successione, si pongono una serie di limiti alla deducibilità degli stessi, è anche vero che la stessa finalità di evasione viene agevolmente perseguita giocando anche sui minori crediti sottoposti a tassazione.
La Ctr, come annunciato, ha concordato con le tesi dell’Amministrazione e affermato che “per la sua chiarezza, l’enunciazione della norma, riferita alla determinazione dei saldi dei conti correnti bancari, da operarsi senza tenere conto degli addebitamenti originati da assegni presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell’apertura della successione, non consente (come invece l’appellante assume) di ritenere che la sua portata debba limitarsi alle sole ipotesi in cui tali addebitamenti riducano l’attivo ereditario incrementando le passività e non in quelle in cui lo riducano incidendo sulle attività”.
I giudici di secondo grado stabiliscono poi che una tale irragionevole conclusione si porrebbe, infatti, “in contrasto con la finalità della norma, volta appunto a neutralizzare, attraverso una presunzione assoluta di irrilevanza, le riduzioni dell’attivo correlate a prelievi bancari effettuati nei giorni immediatamente precedenti alla morte del de cuius”. Conseguentemente vengono respinte tutte le altre eccezioni già sollevate dal contribuente.
Con la dichiarazione integrativa venivano poi indicati ulteriori crediti.
L’ufficio richiedeva, dunque, documentazione relativa all’azienda e ai conti correnti bancari e, successivamente, notificava avviso di rettifica e liquidazione. Il valore dei crediti passava da 154 a oltre 711 milioni di lire, inoltre, veniva accertato il maggior valore finale di un terreno edificabile da 2 a 95 milioni di lire.
In particolare, l’ufficio rettificava i saldi dei conti correnti bancari, incrementando gli importi dichiarati per un ammontare pari alle somme di alcuni prelevamenti risultati effettuati nei giorni immediatamente precedenti il decesso del de cuius.
La parte, interpellata in merito a tali prelievi, affermava che si riferivano a un rimborso di un prestito infruttifero, senza fornire però alcun documento a supporto di quanto affermato.
Per tale motivo, ai sensi del comma 3, articolo 22, del Dlgs 346/1990, il quale dispone che “nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell’apertura della successione”, l’ufficio provvedeva al recupero della maggiore imposta (e delle sanzioni).
Vista l’evidenza del fatto (prelievo che non poteva essere negato) il ricorrente, in primo grado come poi in appello, cercava allora di dimostrare che l’ufficio aveva effettuato un’errata interpretazione della norma, eccependo che l’avviso in contestazione sarebbe stato comunque illegittimo, dato che il comma 3 citato in motivazione, seppur “suggestivo” nella dicitura, non si riferiva in realtà alle situazioni come quella in esame ma, considerata anche l’intestazione della rubrica dell’articolo, intitolata “limiti alla deducibilità dei debiti”, soltanto al caso in cui i prelievi incidessero non su minori attività, ma su maggiori passività.
Da qui, sia in primo grado sia in appello, faceva seguire tutta una serie di eccezioni, per cui:
- non essendo quella la norma utilizzabile e non sussistendo altra norma che consentisse una rettifica dei saldi attivi il cespite non era accertabile
- non essendo accertabile, non era possibile la sanatoria ex legge 289/2002
- non essendo possibile la sanatoria, non poteva operare la proroga dei termini di accertamento
- non potendo operare la proroga dei termini di accertamento, l’avviso era tardivo.
La sentenza della Ctp di Firenze (n. 136/01/07) respingeva però le argomentazioni del contribuente, evidenziando in particolare come “invero la lettera dell’art. 22, comma terzo, del Dlgs 346/90 consente un’unica interpretazione. La norma di cui sopra è volta ad impedire la sottrazione di beni dall’attivo ereditario in prossimità della morte del de cuius e giustamente l’Ufficio richiama il meccanismo della revocatoria fallimentare. La disposizione di cui all’art. 22, comma terzo, del Dlgs 346/90 attiene non alle passività, ma espressamente e letteralmente ai “saldi” dei conti correnti e quindi non può essere interpretata in maniera univoca in termini positivi o negativi. A norma dell’art. 22, comma terzo del Dlgs 346/90, infatti, si presume la assoluta irrilevanza di tutti gli addebiti effettuati nei giorni immediatamente antecedenti alla morte del de cuius. D’altra parte è vero che i ricorrenti non hanno offerto una qualche prova contraria”.
Nonostante tali chiare argomentazioni il contribuente proponeva appello, ribadendo esattamente quanto già eccepito in primo grado.
A conferma della correttezza delle decisione dei primi giudici, l’ufficio ribadiva dunque che, se era vero che “giocare” sulla deduzione delle passività ereditarie costituisce uno dei principali strumenti usati dai contribuenti per porre in essere manovre elusive o di vera e propria evasione, per cui, pur ammettendosi, in via di principio, al passivo ereditario tutti i debiti esistenti alla data di apertura della successione, si pongono una serie di limiti alla deducibilità degli stessi, è anche vero che la stessa finalità di evasione viene agevolmente perseguita giocando anche sui minori crediti sottoposti a tassazione.
Evidenziava poi come fosse, peraltro, evidente che maggiori debiti e minori crediti rappresentano due facce della stessa medaglia (con la sola differenza che nel caso di minori crediti è necessaria una maggiore attività investigativa da parte dell’Amministrazione).
La normativa citata, del resto, non riguarda le passività ereditarie, ma, espressamente, “i saldi” dei conti correnti, laddove il termine “saldo”, come tutti sanno, esprime un concetto algebrico e può essere indifferentemente positivo o negativo.
Secondo l’ufficio, anzi, l’articolo citato poneva in realtà una vera e propria presunzione assoluta (senza dunque neppure possibilità di prova contraria) di irrilevanza di tutti gli addebitamenti effettuati nei giorni immediatamente precedenti alla morte del de cuius (a prescindere quindi da se tali addebitamenti insistano su un conto in passivo o in attivo).
La norma di cui all’articolo 22 è, infatti, evidentemente volta a evitare la sottrazione di beni dall'attivo ereditario in prossimità della morte, utilizzando un meccanismo paragonato dalla dottrina prevalente alla revocatoria fallimentare.
La Ctr, come annunciato, ha concordato con le tesi dell’Amministrazione e affermato che “per la sua chiarezza, l’enunciazione della norma, riferita alla determinazione dei saldi dei conti correnti bancari, da operarsi senza tenere conto degli addebitamenti originati da assegni presentati al pagamento almeno quattro giorni prima dell’apertura della successione, non consente (come invece l’appellante assume) di ritenere che la sua portata debba limitarsi alle sole ipotesi in cui tali addebitamenti riducano l’attivo ereditario incrementando le passività e non in quelle in cui lo riducano incidendo sulle attività”.
I giudici di secondo grado stabiliscono poi che una tale irragionevole conclusione si porrebbe, infatti, “in contrasto con la finalità della norma, volta appunto a neutralizzare, attraverso una presunzione assoluta di irrilevanza, le riduzioni dell’attivo correlate a prelievi bancari effettuati nei giorni immediatamente precedenti alla morte del de cuius”. Conseguentemente vengono respinte tutte le altre eccezioni già sollevate dal contribuente.
Giovambattista Palumbo
pubblicato Venerdì 23 Luglio 2010
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