Giurisprudenza
Sugli effetti della cancellazione
la penna passa alle Sezioni unite
Sotto esame le conseguenze, sostanziali e processuali, dell’eliminazione di una società dal registro delle imprese
penna
La I sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza interlocutoria n. 19804 del 15 settembre 2009, in considerazione del contrasto giurisprudenziale formatosi presso le sezioni semplici anche per la complessità delle questioni collegate, ha disposto la rimessione al Primo presidente, per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite, di una causa riguardante le conseguenze giuridiche, sostanziali e processuali, della cancellazione di una società dal registro delle imprese.
 
Si preannuncia quindi un intervento del collegio “allargato” della Suprema Corte, chiamato a fornire gli opportuni chiarimenti in ordine a una problematica che, riguardando più branche del diritto nazionale, finisce inevitabilmente per impattare anche sulla materia fiscale con riferimento, ad esempio, alla notificazione degli atti tributari e degli atti del processo tributario.
 
Premessa
Ai sensi dell’articolo 374 del codice di procedura civile, la Corte di cassazione, che di regola pronuncia a sezioni semplici, può essere chiamata a esprimersi a sezioni unite.
La necessità di un intervento del plenum del Supremo collegio sorge, tra l’altro, quando il Primo presidente venga investito della valutazione di ricorsi che concernono “una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici” o quando si tratta di giudicare su ricorsi che “presentano una questione di massima di particolare importanza”.
In sostanza, a fronte di situazioni in cui - a causa di un contrasto giurisprudenziale formatosi presso lo stesso giudice di legittimità in relazione a questioni interpretative di particolare difficoltà – occorre comunque garantire la funzione nomofilattica attribuita dalla legge alla Corte di cassazione, si rende opportuno rimettere gli atti alle sezioni unite.
E’ ciò che si è verificato con la recente sentenza interlocutoria n. 19804 del 15 settembre 2009, in relazione alla particolare difficoltà delle problematiche ermeneutiche in tema di effetti, sostanziali e processuali, che derivano dalla cancellazione di una società dal registro delle imprese.
 
I fatti di causa e le argomentazioni della sentenza della Cassazione
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato davanti al Tribunale di Milano e poi proseguito innanzi la Corte d’appello del capoluogo lombardo era stato affermato dal collegio di seconde cure che la cancellazione della società (nella specie, una Spa) dal registro delle imprese non ne determinava l’estinzione, ai sensi dell’articolo 2456 del codice civile nel testo vigente prima della riforma societaria di cui al decreto legislativo 6/2003, sino a quando fossero rimasti in vita rapporti di debito e credito.
In particolare, secondo la Corte d’appello, detta cancellazione avrebbe avuto valore meramente dichiarativo, determinando una semplice presunzione di estinzione superabile mediante la dimostrazione della pendenza di rapporti giuridici non ancora esauriti nonostante la chiusura delle operazioni di liquidazione.
Avverso la sfavorevole sentenza, l’interessato presentava ricorso per cassazione, eccependo, per quanto d’interesse in questa sede, che la cancellazione della società dal registro delle imprese, anche nel previgente sistema, ne determinava l’estinzione, nonostante l’eventuale sopravvivenza di rapporti di debito e credito.
 
L’esame del descritto motivo di ricorso è stato svolto dal collegio di piazza Cavour attraverso la ricognizione della più recente giurisprudenza di legittimità formatasi sulla problematica degli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese.
Attualmente, la norma di riferimento (già contenuta nell’articolo 2456 del codice civile) è costituita dall’articolo 2495 dello stesso codice che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, ha dettato la nuova disciplina in tema di cancellazione delle società (di capitali e cooperative) dal registro delle imprese.
Sull’interpretazione di tale disposizione, con particolare riguardo all’ambito soggettivo di applicabilità e alla retroattività o meno della previsione normativa, si sono formati nel tempo due orientamenti ben definiti, di cui la sentenza 19804/2009 dà puntualmente conto.
 
Secondo una prima corrente interpretativa (espressa, in particolare, dalle sentenze della Cassazione 18618/2006, 19347/2007, 25192 e 29242 del 2008), la modifica dell’articolo 2495 c.c. - per la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente a quanto previsto per la disciplina previgente dall’articolo 2456 c.c., l’estinzione della società - si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative. Inoltre, la norma, per la sua funzione ricognitiva, sarebbe retroattiva, trovando applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte in materia societaria dal decreto legislativo 6/2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi.
Con la conseguenza che, ad esempio, dovrebbe ritenersi inammissibile - per inesistenza del soggetto proponente e conseguente difetto di rappresentanza processuale - la proposizione di un ricorso per cassazione proposto da una società cancellata dal registro delle imprese dopo la notifica dell’atto di appello; e, analogamente, sarebbe inammissibile il ricorso proposto nei confronti del medesimo soggetto cancellato dal registro delle imprese, in quanto soggetto inesistente.
 
In senso contrario, altre pronunce (l’arresto in commento richiama, tra gli altri, i propri precedenti di cui alle sentenze 646/2007 e 12114 e 4652 del 2006) hanno ritenuto, con riguardo sia alle società di persone che alle società di capitali che l’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese, così come il suo scioglimento, con instaurazione della fase di liquidazione, non determina l’estinzione della persona giuridica ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici a essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non siano definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi.
Con la conseguenza, a parere di questa seconda giurisprudenza, che in relazione a rapporti giuridici rimasti in sospeso e non definiti non si verificherebbe la perdita della legittimazione processuale della società e un mutamento nella rappresentanza sostanziale e processuale della stessa, che permarrebbe in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della cancellazione.
 
Atteso il contrasto tra i due orientamenti, già denunciato dalla 3^ sezione civile della Cassazione con l’ordinanza 8665/2009, con rilievi in parte differenti da quelli odierni, e tenuto conto della complessità delle questioni interpretative, la sentenza 19804/2009 ha quindi ravvisato l’opportunità di rimettere la causa al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite.
 
Considerazioni
Sulla norma che disciplina la cancellazione delle società dal registro delle imprese si fronteggiano, a ben vedere, due opzioni interpretative di fondo.
 
La prima privilegia il dato letterale della legge, rilevando che il nuovo testo dell’articolo 2495 c.c., secondo comma, antepone al vecchio testo, che prevede le azioni dei creditori insoddisfatti nei confronti di soci e liquidatori, la proposizione “ferma restando l’estinzione della società”.
Tale elemento, si afferma, manifesta la volontà del legislatore della riforma societaria di stabilire che la cancellazione produce l’effetto costitutivo dell’estinzione irreversibile della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, e trova applicazione anche alle cancellazioni già in precedenza iscritte nel registro delle imprese.
 
L’altra linea ermeneutica, invece, ponendosi in una prospettiva sistematica, osserva che la sopra illustrata interpretazione dell’articolo 2495 non trova appiglio né nella lettera della legge – in quanto l’inciso “Ferma restando l’estinzione della società”, con cui si apre l’articolo 2495 c.c., secondo comma, sarebbe indizio della natura d’interpretazione autentica della norma – e neppure nella legge delega, rilevando altresì che il legislatore della riforma societaria è intervenuto in numerosi casi, ma non in quello in esame, a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, così implicitamente confermando il precedente regime in virtù del quale la cancellazione della società non ne determina l’estinzione quando residuino rapporti pendenti.
 
A fronte dell’estrema incertezza sulla soluzione da dare al problema in questione, non resta dunque che attendere l’intervento chiarificatore delle sezioni unite che consenta, una volta per tutte, di risolvere le problematiche – cui si accompagnano rilevanti ripercussioni pratiche sostanziali e processuali – che ancora oggi si agitano nella particolare materia.
Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 3 Novembre 2009

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