Giurisprudenza
Sul contributo al Ssn decide il giudice tributario
Questa la decisione delle sezioni unite, sulla base della natura impositiva del pagamento
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Il contributo per il Servizio sanitario nazionale riveste natura tributaria, atteso che la stessa deve essere riconosciuta a tutte quelle prestazioni che non trovano giustificazione in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione stessa e il beneficio che il singolo riceve.
Quanto precede è contenuto nell’ordinanza n. 123 dell’8 gennaio 2007, con la quale la Corte di cassazione a sezioni unite ha affermato che le controversie aventi a oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e le relative sanzioni rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

L’oggetto della giurisprudenza tributaria risulta notevolmente ampliato a seguito della modifica dell’articolo 2 del Dlgs 546/1992 (modifica apportata dall’articolo 12, comma 2, legge 448/2001), atteso che in essa vi rientrano attualmente i tributi di ogni genere e specie, ivi compreso il contributo al Servizio sanitari nazionale.

Nella fattispecie in esame, una società ha impugnato sia dinanzi alla Commissione tributaria che al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, una cartella di pagamento avente a oggetto l’iscrizione a ruolo di contributi per il Servizio sanitario nazionale e relative sanzioni pretesi dall’Inps, e relative a prestazioni di lavoro subordinato di alcuni anni precedenti. Permanendo incertezza circa l’autorità competente in materia, la medesima società ha proposto regolamento di preventivo giurisdizione.

I giudici di legittimità, nel rilevare l’esplicita inclusione normativa del contributo per il Sevizio sanitario nazionale nell’ambito della giurisdizione tributaria, hanno affermato la natura tributaria del medesimo in ragione del fatto che detta natura deve essere riconosciuta a tutte quelle prestazioni che non trovino giustificazione o in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico, o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione stessa e il beneficio che il singolo riceve. Il contributo in esame, anche se impropriamente definito come tale, denota la natura impositiva, atteso che, dal quadro normativo di riferimento, emergono da un lato la presenza di un’obbligazione tributaria, di strumenti di acquisizione coercitiva e di obbligatorietà del versamento e, dall’altro, l’assenza di una qualsiasi forma di beneficio diretto della prestazione correlato al pagamento delle somme dovute (cfr Cassazione, 22 dicembre 2004, n. 23800. In tema di contributo per le prestazioni del Ssn, al quale va riconosciuta natura tributaria ex articolo 12, comma 2, legge 448/2001, sostitutivo dell’articolo 2 del Dlgs 546/1992, il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso non va individuato in quello previsto dall’articolo 38, Dpr 602/1973, né può ritenersi richiamata dall’articolo 14, comma 2, legge 413/1991. Tale termine va, pertanto, individuato in quello stabilito, in mancanza di disposizioni specifiche, dall’articolo 21 del Dlgs 546/1992).

Occorre rilevare che anche la Corte costituzionale aveva affermato la natura tributaria del contributo in esame, collegandola alla presenza di due elementi fondamentali, quali l’imposizione di un sacrificio economico individuale, realizzata attraverso un atto autoritativo ablatorio, e la destinazione del gettito derivante da tale atto al fine di integrare la finanza pubblica (Corte costituzionale, sentenza n. 2 del 1995).

A suffragare il predetto orientamento, deve annotarsi un precedente pronunciamento della Cassazione, in cui si è affermato che con il riconoscimento della natura tributaria del contributo in esame non può ritenersi violato il principio di ragionevolezza, che costituisce l’unico limite possibile alla tendenza espansiva dell’ambito della giurisdizione tributaria, estesa dal legislatore a materie estranee alle imposte e tributi.
Nel caso specifico, era stata sancita l’appartenenza alla giurisdizione delle Commissioni tributarie delle controversie relative all’opposizione avverso l’ordinanza irrogativa di sanzione amministrativa, emessa dall’Amministrazione finanziaria per violazione dell’articolo 3, comma terzo, legge 73/2002, inerente l’omessa registrazione di lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 2888 del 2006).

Si evidenzia, per completezza, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in presenza di un atto amministrativo generale, posto a monte dell'accertamento e della determinazione in concreto del tributo, e avente una funzione di integrazione del precetto legislativo, consentita dalla natura non assoluta della riserva di legge in materia tributaria (nel caso specifico, impugnazione del Dm con cui il ministro delle Politiche agricole e forestali forma e aggiorna l’elenco dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti di sintesi).


Enzo Di Giacomo
pubblicato Martedì 13 Febbraio 2007

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