crea disparità di trattamento
L'oggetto della controversia
La controversia ruota attorno alla diversa incidenza con cui l’imposta finlandese sulle autovetture usate colpisce gli acquirenti a seconda che il soggetto sia un privato consumatore o, invece, un operatore economico e che l’auto acquistata provenga da un paese comunitario o sia, invece, già immatricolata in Finlandia. Nel caso in cui l’autovettura sia acquistata da un soggetto nell’ambito della propria attività commerciale, l’articolo 102 della normativa finlandese in materia di imposta sul valore aggiunto dispone che l’imposta sulle autovetture riscossa all’atto della loro immatricolazione venga dedotta dall’Iva dovuta. Non così nel caso in cui l’autovettura usata sia acquistata da un privato in altro Stato membro e successivamente introdotta in Finlandia. In questo caso, difatti, l’acquirente è tenuto a pagare l’Iva nello Stato membro in cui ha acquistato l’auto e la tassa corrisposta in Finlandia all’atto della immatricolazione del veicolo usato rimane integralmente a suo carico.
La posizione della Commissione europea
A parere della Commissione, tale disposizione, oltre a violare il principio di una sana e leale concorrenza in area Ue, si pone in contrasto con l’articolo 17 della sesta direttiva che consente la detrazione della sola imposta sul valore aggiunto e non di altre tasse, come quella percepita dalla Repubblica finlandese per la immatricolazione.
La posizione degli eurogiudici
Sulla questione la Corte osserva che dagli atti di causa emerge chiaramente una sproporzione in ordine alla tassazione di beni aventi caratteristiche similari. Difatti, l’ammontare dell’imposta sugli autoveicoli dovuta dal privato è ben più elevata di quella corrisposta dal soggetto operatore economico in quanto, in quest’ultimo caso, detta imposta non viene inclusa nel valore dell’autoveicolo.
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