Giurisprudenza
Tassazione auto, quando la sproporzione
crea disparità di trattamento
La sentenza della Corte di Giustizia del 19 marzo evidenzia la discrepanza tra normativa finlandese e comunitaria
corte giustizia
La sentenza pronunziata dalla Corte di Giustizia lo scorso 19 marzo concerne l’accertamento della conformità tra il diritto comunitario, in particolare l’articolo 17, paragrafo 1 e 2 della sesta direttiva e l’articolo 90 del Trattato Ce, e la normativa vigente in Finlandia sulla tassazione degli autoveicoli usati. La Commissione Europea ha richiesto ai giudici comunitari di condannare la Repubblica finlandese per avere mantenuto in vigore una disposizione normativa che prevede per gli acquisti di auto usate effettuati negli altri Stati membri un trattamento fiscale più oneroso rispetto ai medesimi veicoli acquistati sul mercato nazionale. In conformità a una consolidata giurisprudenza comunitaria, l’articolo 90 del Trattato europeo ha una precisa funzione di tutela e salvaguardia del libero svolgersi della concorrenza in area Ue. La norma mira a garantire che nessuno Stato membro adotti criteri discriminatori o vessatori per la tassazione di beni con caratteristiche similari ovvero con caratteristiche tipologiche omogenee o equivalenti. Le violazioni si verificano quando i metodi di tassazione adottati nei riguardi di un bene differiscono non solo nell’an ma anche nel quantum a seconda se quel bene si trovi già sul territorio dello Stato o, invece, sia stato introdotto con la procedura di acquisto comunitario.

L'oggetto della controversia
La controversia ruota attorno alla diversa incidenza con cui l’imposta finlandese sulle autovetture usate colpisce gli acquirenti a seconda che il soggetto sia un privato consumatore o, invece, un operatore economico e che l’auto acquistata provenga da un paese comunitario o sia, invece, già immatricolata in Finlandia. Nel caso in cui l’autovettura sia acquistata da un soggetto nell’ambito della propria attività commerciale, l’articolo 102 della normativa finlandese in materia di imposta sul valore aggiunto dispone che l’imposta sulle autovetture riscossa all’atto della loro immatricolazione venga dedotta dall’Iva dovuta. Non così nel caso in cui l’autovettura usata sia acquistata da un privato in altro Stato membro e successivamente introdotta in Finlandia. In questo caso, difatti, l’acquirente è tenuto a pagare l’Iva nello Stato membro in cui ha acquistato l’auto e la tassa corrisposta in Finlandia all’atto della immatricolazione del veicolo usato rimane integralmente a suo carico.

 
La posizione della Commissione europea
A parere della Commissione, tale disposizione, oltre a violare il principio di una sana e leale concorrenza in area Ue, si pone in contrasto con l’articolo 17 della sesta direttiva che consente la detrazione della sola imposta sul valore aggiunto e non di altre tasse, come quella percepita dalla Repubblica finlandese per la immatricolazione.


La posizione degli eurogiudici
Sulla questione la Corte osserva che dagli atti di causa emerge chiaramente una sproporzione in ordine alla tassazione di beni aventi caratteristiche similari. Difatti, l’ammontare dell’imposta sugli autoveicoli dovuta dal privato è ben più elevata di quella corrisposta dal soggetto operatore economico in quanto, in quest’ultimo caso, detta imposta non viene inclusa nel valore dell’autoveicolo.

Raffaella Salerno
pubblicato Mercoledì 25 Marzo 2009

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
testo alternativo per immagine
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione