Tassazione dell'atto di fusione.
Il Registro fisso non è per tutti

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Imposta proporzionale se i soggetti non svolgono soltanto o principalmente attività commerciale o agricola
La registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa non trova applicazione nell'ipotesi di fusione fra soggetti giuridici che non abbiano quale oggetto, esclusivo o principale, della propria attività lo svolgimento di attività commerciali o agricole.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 4763 del 27 febbraio 2009.

Il fatto
Un'associazione ne incorpora un'altra e il relativo atto di fusione viene registrato dall'ufficio competente applicando l'imposta di registro con aliquota proporzionale del 3%, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro.

L'associazione si oppone alla tassazione, ritenendo idonea al caso l'applicazione dell'imposta in misura fissa (168 euro), stabilita dall'articolo 4, lettera b), della citata tariffa. La Commissione tributaria provinciale competente accoglie le doglianze dell'ente associativo. Favorevole al contribuente è anche la sentenza della Ctr, che respinge l'appello dell'ufficio sulla base delle seguenti motivazioni:
  • l'articolo 4 della tariffa comprende tutte le operazioni di fusione, indipendentemente dai soggetti che le pongono in essere; la mancata imposizione in misura fissa alla fusione di enti aventi finalità non lucrative comporterebbe l'assoggettamento a un trattamento fiscale più oneroso rispetto a quello riservato ad altri soggetti
  • l'associazione incorporante ha come fine istituzionale quello di offrire agli associati una serie di servizi connessi alle loro attività economiche.

L'Amministrazione finanziaria ricorre in Cassazione, affermando che l'articolo 4 della tariffa allegata al Testo unico dell'imposta di registro si rivolge a enti aventi come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole; al contrario, l'associazione, non svolgendo attività lucrativa, non può beneficiare del più favorevole trattamento fiscale.

Le motivazioni della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, puntualizzando come l'articolo 4 della tariffa preveda testualmente che sono soggetti a registrazione nella misura fissa di 168 euro gli "atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole...b) fusione tra società ...analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società".
L'articolo 9 della tariffa, parte prima, invece, ordina la registrazione con aliquota proporzionale del 3% degli "atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".

La Suprema corte contesta, quindi, l'assunto della Commissione tributaria regionale, secondo i cui giudici la tassa fissa può applicarsi a qualsiasi fusione, di qualsiasi soggetto.
Ciò in quanto l'articolo 4, nella sua formulazione letterale, destina il trattamento più favorevole ai soggetti che svolgono esclusivamente o principalmente attività commerciale o agricola. Da ciò discende che gli atti di fusione, di cui alla lettera b) dell'articolo 4, non possono che riguardare i soggetti che, a prescindere dal fatto che rivestano la forma giuridica di società o ente diverso dalle società, svolgono comunque, in via esclusiva o principale, attività commerciale o agricola.

Né appare decisiva, in senso contrario, l'obiezione in base alla quale i soci della associazione siano società commerciali. Ciò in quanto scopo dell'associazione è la rappresentanza e la tutela degli interessi comuni dei propri associati e, pur volendo riconoscere che il perseguimento di tale scopo possa manifestarsi tramite attività commerciale, non risulta accertato, nel caso di specie, la sua esclusività o il suo carattere di attività principale.

Marcello Maiorino
 pubblicato il 17/04/2009