Venerdì 17 Maggio 2013 - Aggiornato alle 19:01
Giurisprudenza
Telematico e cartaceo coincidenti
in mancanza di prova contraria
in mancanza di prova contraria
Spetta al contribuente dimostrare la difformità tra il contenuto del modello “originale” consegnato al Centro di assistenza fiscale e i dati trasmessi on line all’Amministrazione finanziaria
La dichiarazione dei redditi, trasmessa in via telematica, fa scattare la pretesa impositiva anche nell’ipotesi in cui il contribuente sostenga che gli importi richiesti dall’Amministrazione finanziaria con una successiva cartella di pagamento non risultino conformi ai dati inseriti nell’originale cartaceo della dichiarazione.
Ne deriva che il contribuente, per sconfessare il fondamento degli importi previsti dalla cartella di pagamento, è tenuto a conservare l’originale cartaceo della dichiarazione anche oltre i termini stabiliti dalla legge per i Centri di assistenza fiscale.
Sono questi i chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13440 del 27 luglio 2012.
I fatti di causa
Il caso riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, presentata in via telematica tramite Caf, con modello Unico, dal quale emergeva l’omesso versamento di Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale e Iva.
Il contribuente lamentava che il contenuto del modello telematico differiva da quello cartaceo. Tuttavia, quest’ultimo, non risultando più nella disponibilità né del contribuente né del Caf, non veniva prodotto in giudizio.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente con sentenza che veniva poi completamente ribaltata dalla Commissione tributaria regionale.
Secondo i giudici d’appello, infatti, il ricorso introduttivo del giudizio doveva essere accolto in quanto il contribuente aveva comunque eccepito che, nel modello cartaceo, non erano stati dichiarati gli importi pretesi con la cartella di pagamento. Inoltre, considerato che detti importi erano stati individuati sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria, l’onere della prova circa la conformità con il modello cartaceo non poteva che spettare all’Amministrazione finanziaria.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 cc, in relazione all’articolo 3 del Dpr 322/1998 (nel testo vigente pro-tempore), avente come oggetto le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni dei redditi.
La motivazione
Con la sentenza 13440/2012, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ufficio e ha deciso nel merito la causa non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
In via preliminare, i giudici di legittimità hanno ricordato che “la modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, per il tramite di centri di assistenza… comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all’esito della trasmissione (dedotti dall’anagrafe tributaria) e i dati presenti nel modello cartaceo, conforme a quello approvato ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. n. 322/1998, sottoscritto dal contribuente”; ciò in quanto “La via telematica costituisce… soltanto una modalità di invio della dichiarazione”.
Successivamente, con riferimento alla sentenza di secondo grado, la Cassazione ha precisato che l’affermazione secondo la quale “la dichiarazione mod. 740/98 cartaceo originale firmato dal contribuente costituisce l’unica prova del debito” non fa venir meno la presunzione di coincidenza dei dati desunti dal modulo inviato telematicamente dal Caf.
Pertanto, qualora, il contribuente, in sede di ricorso avverso una cartella di pagamento, eccepisca la discordanza dei dati, “non è l’amministrazione a dover fornire la prova del (conforme) contenuto del modulo cartaceo, ma semmai l’eccipiente a doverne provare (ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, sub specie dell’inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata) la difformità”.
Ricade, infatti, sul contribuente, secondo il principio dell’ordinaria diligenza, l’onere di “conservare una copia del ridetto modulo anche oltre il termine, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, stabilito per la società o l’ente trasmittente”.
Ne deriva che il contribuente, per sconfessare il fondamento degli importi previsti dalla cartella di pagamento, è tenuto a conservare l’originale cartaceo della dichiarazione anche oltre i termini stabiliti dalla legge per i Centri di assistenza fiscale.
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Il caso riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, presentata in via telematica tramite Caf, con modello Unico, dal quale emergeva l’omesso versamento di Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale e Iva.
Il contribuente lamentava che il contenuto del modello telematico differiva da quello cartaceo. Tuttavia, quest’ultimo, non risultando più nella disponibilità né del contribuente né del Caf, non veniva prodotto in giudizio.
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Secondo i giudici d’appello, infatti, il ricorso introduttivo del giudizio doveva essere accolto in quanto il contribuente aveva comunque eccepito che, nel modello cartaceo, non erano stati dichiarati gli importi pretesi con la cartella di pagamento. Inoltre, considerato che detti importi erano stati individuati sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria, l’onere della prova circa la conformità con il modello cartaceo non poteva che spettare all’Amministrazione finanziaria.
Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 cc, in relazione all’articolo 3 del Dpr 322/1998 (nel testo vigente pro-tempore), avente come oggetto le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni dei redditi.
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Con la sentenza 13440/2012, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ufficio e ha deciso nel merito la causa non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
In via preliminare, i giudici di legittimità hanno ricordato che “la modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, per il tramite di centri di assistenza… comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all’esito della trasmissione (dedotti dall’anagrafe tributaria) e i dati presenti nel modello cartaceo, conforme a quello approvato ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. n. 322/1998, sottoscritto dal contribuente”; ciò in quanto “La via telematica costituisce… soltanto una modalità di invio della dichiarazione”.
Successivamente, con riferimento alla sentenza di secondo grado, la Cassazione ha precisato che l’affermazione secondo la quale “la dichiarazione mod. 740/98 cartaceo originale firmato dal contribuente costituisce l’unica prova del debito” non fa venir meno la presunzione di coincidenza dei dati desunti dal modulo inviato telematicamente dal Caf.
Pertanto, qualora, il contribuente, in sede di ricorso avverso una cartella di pagamento, eccepisca la discordanza dei dati, “non è l’amministrazione a dover fornire la prova del (conforme) contenuto del modulo cartaceo, ma semmai l’eccipiente a doverne provare (ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, sub specie dell’inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata) la difformità”.
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Michela Grisini
pubblicato Venerdì 10 Agosto 2012
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