Giurisprudenza
Telematico e cartaceo coincidenti
in mancanza di prova contraria
Spetta al contribuente dimostrare la difformità tra il contenuto del modello “originale” consegnato al Centro di assistenza fiscale e i dati trasmessi on line all’Amministrazione finanziaria
pesci
La dichiarazione dei redditi, trasmessa in via telematica, fa scattare la pretesa impositiva anche nell’ipotesi in cui il contribuente sostenga che gli importi richiesti dall’Amministrazione finanziaria con una successiva cartella di pagamento non risultino conformi ai dati inseriti nell’originale cartaceo della dichiarazione.

Ne deriva che il contribuente, per sconfessare il fondamento degli importi previsti dalla cartella di pagamento, è tenuto a conservare l’originale cartaceo della dichiarazione anche oltre i termini stabiliti dalla legge per i Centri di assistenza fiscale.
Sono questi i chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13440 del 27 luglio 2012.

I fatti di causa
Il caso riguardava l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, presentata in via telematica tramite Caf, con modello Unico, dal quale emergeva l’omesso versamento di Irpef, contributo al Servizio sanitario nazionale e Iva.
Il contribuente lamentava che il contenuto del modello telematico differiva da quello cartaceo. Tuttavia, quest’ultimo, non risultando più nella disponibilità né del contribuente né del Caf, non veniva prodotto in giudizio.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente con sentenza che veniva poi completamente ribaltata dalla Commissione tributaria regionale.
Secondo i giudici d’appello, infatti, il ricorso introduttivo del giudizio doveva essere accolto in quanto il contribuente aveva comunque eccepito che, nel modello cartaceo, non erano stati dichiarati gli importi pretesi con la cartella di pagamento. Inoltre, considerato che detti importi erano stati individuati sulla base delle risultanze dell’Anagrafe tributaria, l’onere della prova circa la conformità con il modello cartaceo non poteva che spettare all’Amministrazione finanziaria.

Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 cc, in relazione all’articolo 3 del Dpr 322/1998 (nel testo vigente pro-tempore), avente come oggetto le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni dei redditi.

La motivazione
Con la sentenza 13440/2012, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ufficio e ha deciso nel merito la causa non ritenendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
 
In via preliminare, i giudici di legittimità hanno ricordato che “la modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, per il tramite di centri di assistenza… comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all’esito della trasmissione (dedotti dall’anagrafe tributaria) e i dati presenti nel modello cartaceo, conforme a quello approvato ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. n. 322/1998, sottoscritto dal contribuente”; ciò in quanto “La via telematica costituisce… soltanto una modalità di invio della dichiarazione”.
Successivamente, con riferimento alla sentenza di secondo grado, la Cassazione ha precisato che l’affermazione secondo la quale “la dichiarazione mod. 740/98 cartaceo originale firmato dal contribuente costituisce l’unica prova del debito” non fa venir meno la presunzione di coincidenza dei dati desunti dal modulo inviato telematicamente dal Caf.
 
Pertanto, qualora, il contribuente, in sede di ricorso avverso una cartella di pagamento, eccepisca la discordanza dei dati, “non è l’amministrazione a dover fornire la prova del (conforme) contenuto del modulo cartaceo, ma semmai l’eccipiente a doverne provare (ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2, sub specie dell’inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata) la difformità.
Ricade, infatti, sul contribuente, secondo il principio dell’ordinaria diligenza, l’onere di “conservare una copia del ridetto modulo anche oltre il termine, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, stabilito per la società o l’ente trasmittente”.
Michela Grisini
pubblicato Venerdì 10 Agosto 2012

I più letti

testo alternativo per immagine
Ed è del tutto irrilevante, secondo la sezione penale della Corte suprema, che l’immobile sequestrato al contribuente sia stato oggetto di conferimento in un fondo patrimoniale
testo alternativo per immagine
Ancora modifiche alla versione on line della guida fiscale che l'Agenzia delle Entrate rielabora costantemente, per adeguarla ai più recenti interventi normativi
testo alternativo per immagine
Applicare condizioni esageratamente di vantaggio alla consociata estera, anche senza elusione, può comportare la violazione dei principi internazionali sulla libera concorrenza
default
C'è difetto di inerenza, se il ripianamento delle perdite della partecipata è seguito da cessione ad altra società del gruppo a un prezzo assai inferiore a quanto "investito"
testo alternativo per immagine
Il cambio di guardia è stato deliberato oggi dal Comitato di gestione dell’Agenzia. Una carriera tutta all’interno dell’Amministrazione, iniziata con l’inquadramento base
logo Inps
Filo diretto con le dichiarazioni dei redditi. Il punto di partenza è infatti il totale di quanto denunciato al Fisco. Il versamento è on line, tramite modello F24
testo alternativo per immagine
In vista della presentazione dei modelli fiscali, consueto appuntamento, sotto forma di domande-risposte, con le precisazioni dell’Agenzia su varie questioni interpretative
testo alternativo per immagine
Ancora modifiche alla versione on line della guida fiscale che l'Agenzia delle Entrate rielabora costantemente, per adeguarla ai più recenti interventi normativi
Non occorre che l’omissione sia intenzionalmente diretta a ostacolare l’attività di controllo, poiché al contribuente viene chiesto in ogni caso un comportamento diligente
testo alternativo per immagine
Poco condivisibile anche la tesi della violazione della privacy. Il Dm del 2012, infatti, non dispone né disciplina la raccolta di informazioni da parte dell’Agenzia
logo Inps
Filo diretto con le dichiarazioni dei redditi. Il punto di partenza è infatti il totale di quanto denunciato al Fisco. Il versamento è on line, tramite modello F24
testo alternativo per immagine
Un riepilogo delle regole relative all'imposta sul valore aggiunto applicabili a locazioni e cessioni di fabbricati, così come si presentano in seguito al Dl 83/2012
modellino casa con contratto e chiavi
La riduzione del corrispettivo non comporta riliquidazione dell'imposta né risoluzione del contratto
_685.jpg
Importi differenti a seconda che sia previsto o meno un corrispettivo
testo alternativo per immagine
Per superare il vincolo, al committente basta anche una dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore che attesti di aver regolarmente provveduto a versare l’Iva e le ritenute