Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Giurisprudenza
Tempo scaduto per il rimborso. Possibile l'annuncio anche in Ctr
Giudicato interno a parte, l'eccezione di decadenza dal diritto è proponibile per la prima volta in appello
E' deducibile per la prima volta in appello la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per tardività della relativa istanza rispetto al termine fissato dall'articolo 38, Dpr 602/1973. Ciò, salvo che sul punto non si sia formato un giudicato interno contrario. Questo, in breve, uno dei principi di diritto desumibili dalla sentenza della Corte di cassazione n. 29227, depositata lo scorso 12 dicembre 2008.
La vicenda
Una società cooperativa, che in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 1990 aveva esposto un credito Irpeg di cui aveva chiesto il rimborso il 14 ottobre 1997, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria; ricorso accolto con sentenza poi riformata dalla Ctr della Lombardia.
Avverso la pronuncia di secondo grado, la società proponeva ricorso in sede di legittimità cui la parte pubblica resisteva con controricorso.
Il giudizio di legittimità
Dinanzi alla Suprema corte, tra l'altro, la società ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 57, comma 2, del Dlgs 546/1992 - secondo il quale nel secondo grado del giudizio tributario "non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio" - sostenendo che la Commissione regionale avesse errato nel momento in cui aveva disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, da essa formulata in considerazione della novità della questione introdotta in appello dall'Amministrazione.
Secondo l'interessata, i giudici tributari di secondo grado avrebbero trascurato che il motivo di appello addotto dall'ufficio, anche se era dichiaratamente rivolto all'articolo 38 del Dpr 602/1973, coinvolgeva in realtà l'applicabilità di un'altra norma (l'articolo 4, comma 4, del Dpr 42/1988), che costituiva un passaggio logicamente e giuridicamente antecedente e che non era stato introdotto in primo grado. In sostanza, la società lamentava che soltanto in Ctr l'ufficio aveva eccepito la decadenza dal diritto al rimborso, per non avere presentato la relativa istanza nel termine previsto, appunto, dal citato articolo 38 del Dpr 602/1973.
Con la sentenza 29227/2008, la Cassazione ha respinto tale tesi, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia tributaria la decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria "in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili è rilevabile anche d'ufficio".
La conseguenza di tale impostazione, hanno continuato i giudici, alla luce degli articoli 57, comma 2, del decreto sul contenzioso tributario, e 345, comma 2, del codice di procedura civile, è che, come anticipato, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per tardività della relativa istanza rispetto al termine fissato dalla legge può essere dedotta per la prima volta in appello, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno.
Considerazioni
Il principio di diritto fissato dalla sentenza si pone lungo il filone giurisprudenziale di legittimità secondo il quale occorre distinguere l'ipotesi di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente da quella, diversa, di decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (cfr Cassazione, sentenza 11521/2004, con abbondante richiamo di giurisprudenza; conforme, in tempi più recenti, Cassazione, sentenza 1605/2008).
Nel primo caso, precisa la sentenza 11521/2004, la decadenza - in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili - "non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente davanti all'adita commissione tributaria".
Nel secondo caso, invece, la decadenza, in quanto stabilita in favore dell'Amministrazione finanziaria e attinente a situazioni non disponibili da quest'ultima "…- perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti - , è rilevabile anche d'ufficio".
Da tale impostazione, sul piano processuale, discendono alcune conseguenze, evidenziate dalla richiamata giurisprudenza della Suprema corte, ovvero:
Per completezza, appare opportuno precisare che l'espressione "giudicato interno" identifica il giudicato formatosi su una questione per effetto della pronuncia esplicita o implicita su di essa nell'ambito dello stesso processo in cui il giudicato interno si intende far valere.
Tale giudicato, come ricordato anche dalla sentenza 29227/2008 in esame, deve avere per oggetto una questione, avente una propria individualità e autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente mentre "non può formarsi su una mera argomentazione giuridica, pur se servita a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, e che il giudice abbia adoperato solo per chiarire l'iter logico della motivazione ma che non si traduca in un accertamento isolabile dal contesto dell'argomentazione stessa (cfr Cass. n. 8215/07, n. 19679/03)".
La vicenda
Una società cooperativa, che in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 1990 aveva esposto un credito Irpeg di cui aveva chiesto il rimborso il 14 ottobre 1997, presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria; ricorso accolto con sentenza poi riformata dalla Ctr della Lombardia.
Avverso la pronuncia di secondo grado, la società proponeva ricorso in sede di legittimità cui la parte pubblica resisteva con controricorso.
Il giudizio di legittimità
Dinanzi alla Suprema corte, tra l'altro, la società ricorrente lamentava la violazione dell'articolo 57, comma 2, del Dlgs 546/1992 - secondo il quale nel secondo grado del giudizio tributario "non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio" - sostenendo che la Commissione regionale avesse errato nel momento in cui aveva disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, da essa formulata in considerazione della novità della questione introdotta in appello dall'Amministrazione.
Secondo l'interessata, i giudici tributari di secondo grado avrebbero trascurato che il motivo di appello addotto dall'ufficio, anche se era dichiaratamente rivolto all'articolo 38 del Dpr 602/1973, coinvolgeva in realtà l'applicabilità di un'altra norma (l'articolo 4, comma 4, del Dpr 42/1988), che costituiva un passaggio logicamente e giuridicamente antecedente e che non era stato introdotto in primo grado. In sostanza, la società lamentava che soltanto in Ctr l'ufficio aveva eccepito la decadenza dal diritto al rimborso, per non avere presentato la relativa istanza nel termine previsto, appunto, dal citato articolo 38 del Dpr 602/1973.
Con la sentenza 29227/2008, la Cassazione ha respinto tale tesi, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia tributaria la decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria "in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili è rilevabile anche d'ufficio".
La conseguenza di tale impostazione, hanno continuato i giudici, alla luce degli articoli 57, comma 2, del decreto sul contenzioso tributario, e 345, comma 2, del codice di procedura civile, è che, come anticipato, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per tardività della relativa istanza rispetto al termine fissato dalla legge può essere dedotta per la prima volta in appello, salvo che sul punto si sia già formato un giudicato interno.
Considerazioni
Il principio di diritto fissato dalla sentenza si pone lungo il filone giurisprudenziale di legittimità secondo il quale occorre distinguere l'ipotesi di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente da quella, diversa, di decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (cfr Cassazione, sentenza 11521/2004, con abbondante richiamo di giurisprudenza; conforme, in tempi più recenti, Cassazione, sentenza 1605/2008).
Nel primo caso, precisa la sentenza 11521/2004, la decadenza - in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili - "non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente davanti all'adita commissione tributaria".
Nel secondo caso, invece, la decadenza, in quanto stabilita in favore dell'Amministrazione finanziaria e attinente a situazioni non disponibili da quest'ultima "…- perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti - , è rilevabile anche d'ufficio".
Da tale impostazione, sul piano processuale, discendono alcune conseguenze, evidenziate dalla richiamata giurisprudenza della Suprema corte, ovvero:
- l'inammissibilità della deduzione - effettuata per la prima volta in appello - della violazione di un termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente (si vedano, sentenze 404/1999, 5634/1999, 2552/2003)
- la deducibilità per la prima volta in appello della decadenza stabilita dalla legge tributaria in favore dell'Amministrazione finanziaria - trattandosi, come detto, di situazione non disponibile dalla stessa e, pertanto, rilevabile d'ufficio -, come nel caso di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dall'articolo 38 del Dpr 602/1973 (ex multis, Cassazione, sentenze 9940/2000 e 10591/2002), sempre fatto salvo che sul punto non si sia già formato un giudicato interno.
Per completezza, appare opportuno precisare che l'espressione "giudicato interno" identifica il giudicato formatosi su una questione per effetto della pronuncia esplicita o implicita su di essa nell'ambito dello stesso processo in cui il giudicato interno si intende far valere.
Tale giudicato, come ricordato anche dalla sentenza 29227/2008 in esame, deve avere per oggetto una questione, avente una propria individualità e autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente mentre "non può formarsi su una mera argomentazione giuridica, pur se servita a risolvere questioni strumentali rispetto all'attribuzione del bene controverso, e che il giudice abbia adoperato solo per chiarire l'iter logico della motivazione ma che non si traduca in un accertamento isolabile dal contesto dell'argomentazione stessa (cfr Cass. n. 8215/07, n. 19679/03)".
Massimo Cancedda
pubblicato Venerdì 30 Gennaio 2009
I più letti
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Senza partecipazione al contraddittorio, anche l’alta concentrazione di concorrenza perde valore e non può scalfire la legittimità dell’accertamento standardizzato
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Adeguate le prescrizioni tecniche riguardanti i “rotoli” da impiegare per l’emissione di scontrini e altri documenti fiscali attraverso gli apparecchi misuratori e la loro conservazione
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
10/1/2012
Il termine decadenziale, per quanto riguarda il mittente, si interrompe nel momento in cui l’atto viene affidato ad altri e sottratto alla propria sfera di disponibilità
19/12/2011
Quella ordinaria, garantisce comunque la validità della notifica anche quando il destinatario non la preleva. Questi, infatti, viene avvertito del deposito nell’ufficio postale
21/11/2011
Il pubblico ufficiale che consegna l’atto non ha anche il compito di verificare se chi accetta il plico sia effettivamente, come afferma, dipendente dell’intestatario
27/10/2011
Non serve la firma del responsabile dell'ufficio o un apposito documento di delega, se nell'atto si legge "per il Direttore il Capo Area Controllo delegato Dott.ssa.."
Notizie correlate
- Rimborsi a rischio decadenza. Sempre, anche in Cassazione
- 11/2/2009
- La tardività dell’istanza è rilevabile, per la prima volta e d’ufficio, in sede di legittimità
- La nuova norma non salva il rimborso “decaduto”
- 27/2/2007

- La disposizione che amplia il termine stabilito per la domanda è entrata in vigore quando quello originario era già spirato
- La decadenza dell'A.F. non può essere rilevata d'ufficio dal giudice
- 21/11/2008

- Essendo stabilita nell'interesse esclusivo del contribuente, deve essere da questo dedotta in sede giudiziale
- Nozioni di decadenza e prescrizione nella sfera dei rimborsi II.DD.
- 22/1/2009

- Un'indagine conoscitiva sull'utilizzo dei crediti non può prescindere dall'analisi dell'articolo 4 del Dpr 42/1988
Archivio Giurisprudenza
Febbraio, 2012
(3)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)
Maggio, 2011
(21)
Aprile, 2011
(18)
Marzo, 2011
(22)
















