Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Ti rimetto in termini, ma non fare troppo tardi
L'errore è scusabile se l'interessato si fa parte diligente
L'erronea indicazione, nell'atto tributario, dei termini per ricorrere, nonché dell'autorità giudiziaria da adire ai fini della relativa impugnazione, può determinare un "errore scusabile", utile a rimettere in termini il destinatario dell'atto stesso. Peraltro, tale principio non è assoluto ma va temperato con il correlato onere di autodiligenza che incombe sul contribuente. Questo, in sintesi, il pensiero espresso dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 26116 del 13 dicembre 2007.
Con ricorso presentato in data 23 settembre 1997 una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano un avviso di accertamento notificatole il 3 aprile 1996 dal locale ufficio Iva.
Il gravame veniva accolto con sentenza avverso la quale proponeva appello l'ufficio tributario.
Dinanzi al giudice di seconde cure, l'Amministrazione finanziaria, in via pregiudiziale, ribadiva le considerazioni già svolte nel precedente grado di giudizio, ovvero l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente per tardività.
Inoltre, riproponeva l'eccezione di correttezza delle informazioni contenute nell'avviso, alla luce della sua data di formazione (risalente al 24 febbraio 1996).
Più specificamente, l'ufficio sottolineava che la tutela giurisdizionale non era stata in alcun modo pregiudicata dalla circostanza che, nell'avviso notificato alla contribuente, ricorresse una indicazione erronea circa l'autorità giurisdizionale competente per il ricorso - l'ormai inesistente Commissione tributaria di II grado di Milano.
Ciò in quanto l'instaurazione del processo tributario avanti la Commissione, erroneamente indicata e in realtà incompetente, non avrebbe comportato l'inammissibilità del ricorso, ma solo l'eccezione di incompetenza, sanabile con la riassunzione del giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale.
La società controdeduceva, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, se è vero che la mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere a norma dell'articolo 3 della legge 241/1990, non determina l'annullamento dell'atto, essa comporta comunque il riconoscimento dell'errore scusabile e, quindi, la rimessione in termini e, in ogni caso, incide sulla decorrenza del termine per ricorrere.
L'adita Commissione tributaria regionale respingeva il gravame, osservando, per quanto di interesse in questa sede, come l'eventuale erroneo ricorso a un organo quale la Commissione tributaria di II grado indicata nell'atto, ma ormai inesistente, avrebbe comportato l'inesistenza del ricorso, rendendo impossibile qualunque pronuncia di incompetenza nel relativo giudizio.
Precisava, inoltre, come correttamente i giudici del precedente grado di giudizio avessero concesso al contribuente la rimessione in termini, stante l'erronea indicazione presente nell'atto tributario.
L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione, lamentando come i giudici di merito non avessero considerato che le indicazioni contenute nell'atto dovevano ritenersi, in relazione alle date di formazione (come detto, 24 febbraio 1996) e di consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica (28 marzo 1996), del tutto corrette, in quanto aderenti alla situazione vigente antecedentemente al 1° aprile 1996, data di entrata in vigore della riforma del contenzioso tributario di cui al Dlgs 546/1992, introduttiva del nuovo regime delle Commissioni tributarie.
In ogni caso, precisava la parte pubblica, non era stato tenuto in considerazione il fatto che, anche a voler ritenere erronee le indicazioni contenute nell'avviso di accertamento relative all'identità dell'autorità giudiziaria adibile, da ciò non sarebbe potuta conseguire la rimessione in termini della società contribuente, sì da consentirle di proporre ricorso a distanza di oltre 17 mesi dalla notifica dell'avviso, trattandosi di istituto giuridico estraneo all'ordinamento processuale tributario.
In sede di legittimità, quest'ultimo motivo è stato accolto dai giudici.
A parere dei togati della Suprema corte, infatti, seppure in alcune pronunce sia stato riconosciuto che dalla eventuale erronea indicazione da parte dell'autorità amministrativa dei termini per ricorrere nonché dell'autorità giudiziaria da adire ai fini dell'impugnazione dell'atto amministrativo può discendere "errore scusabile", utile a rimettere in termini il destinatario dell'atto, tale principio non va inteso in modo assoluto.
Invero, precisa la sentenza in esame, deve ritenersi "indubitabile come un tal principio non si attagli di certo alla presente fattispecie, nella quale, nonostante - oltretutto - la configurabilità di un evidente e concorrente onere di autodiligenza da parte della società …, la stessa ha lasciato decorrere oltre 16 mesi prima di adire la competente Commissione Tributaria Provinciale di Milano".
In considerazione dell'assorbenza di tale motivo e della non necessità di ulteriori accertamenti istruttori, la Corte ha deciso la causa nel merito, dichiarando l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto dalla società, per l'avvenuta sua decadenza dall'impugnazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto sul contenzioso tributario.
La pronuncia in esame sembra aver ammesso un certo spazio all'operatività dell'istituto della rimessione in termini nell'ambito del processo tributario.
In questo senso, la stessa non appare allineata alla precedente giurisprudenza di legittimità.
Invero, sulla questione dell'applicabilità della rimessione in termini di cui all'articolo 184-bis del Cpc - secondo cui "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini" - il tradizionale orientamento della Suprema corte ritiene che tale norma riguardi le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nell'ambito della causa in trattazione, mentre non è invocabile per le situazioni "esterne" allo svolgimento del giudizio (Cassazione, sentenza n. 8999/1999).
Con riguardo all'ambito tributario, è stata, in particolare, affermata l'impossibilità di applicazione della rimessione in termini, trattandosi di un giudizio costruito con caratteristiche impugnatorie, che non consente al giudice alcun intervento in ordine al decorso dei termini, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (Cassazione, sentenza n. 5778/2000).
Più di recente, con sentenza n. 11062/2006, la Suprema corte, in un giudizio avente a oggetto l'impugnazione di un atto di accertamento tributario, sulla falsariga delle citate interpretazioni, ha ribadito l'impossibilità di disporre la rimessione in termini per situazioni esterne allo svolgimento del giudizio, in quanto al giudice non è concesso alcun potere sulla decorrenza dei termini, se non nei casi tassativamente indicati dalla legge.
Con ricorso presentato in data 23 settembre 1997 una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano un avviso di accertamento notificatole il 3 aprile 1996 dal locale ufficio Iva.
Il gravame veniva accolto con sentenza avverso la quale proponeva appello l'ufficio tributario.
Dinanzi al giudice di seconde cure, l'Amministrazione finanziaria, in via pregiudiziale, ribadiva le considerazioni già svolte nel precedente grado di giudizio, ovvero l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente per tardività.
Inoltre, riproponeva l'eccezione di correttezza delle informazioni contenute nell'avviso, alla luce della sua data di formazione (risalente al 24 febbraio 1996).
Più specificamente, l'ufficio sottolineava che la tutela giurisdizionale non era stata in alcun modo pregiudicata dalla circostanza che, nell'avviso notificato alla contribuente, ricorresse una indicazione erronea circa l'autorità giurisdizionale competente per il ricorso - l'ormai inesistente Commissione tributaria di II grado di Milano.
Ciò in quanto l'instaurazione del processo tributario avanti la Commissione, erroneamente indicata e in realtà incompetente, non avrebbe comportato l'inammissibilità del ricorso, ma solo l'eccezione di incompetenza, sanabile con la riassunzione del giudizio innanzi alla Commissione tributaria regionale.
La società controdeduceva, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui, se è vero che la mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere a norma dell'articolo 3 della legge 241/1990, non determina l'annullamento dell'atto, essa comporta comunque il riconoscimento dell'errore scusabile e, quindi, la rimessione in termini e, in ogni caso, incide sulla decorrenza del termine per ricorrere.
L'adita Commissione tributaria regionale respingeva il gravame, osservando, per quanto di interesse in questa sede, come l'eventuale erroneo ricorso a un organo quale la Commissione tributaria di II grado indicata nell'atto, ma ormai inesistente, avrebbe comportato l'inesistenza del ricorso, rendendo impossibile qualunque pronuncia di incompetenza nel relativo giudizio.
Precisava, inoltre, come correttamente i giudici del precedente grado di giudizio avessero concesso al contribuente la rimessione in termini, stante l'erronea indicazione presente nell'atto tributario.
L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione, lamentando come i giudici di merito non avessero considerato che le indicazioni contenute nell'atto dovevano ritenersi, in relazione alle date di formazione (come detto, 24 febbraio 1996) e di consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica (28 marzo 1996), del tutto corrette, in quanto aderenti alla situazione vigente antecedentemente al 1° aprile 1996, data di entrata in vigore della riforma del contenzioso tributario di cui al Dlgs 546/1992, introduttiva del nuovo regime delle Commissioni tributarie.
In ogni caso, precisava la parte pubblica, non era stato tenuto in considerazione il fatto che, anche a voler ritenere erronee le indicazioni contenute nell'avviso di accertamento relative all'identità dell'autorità giudiziaria adibile, da ciò non sarebbe potuta conseguire la rimessione in termini della società contribuente, sì da consentirle di proporre ricorso a distanza di oltre 17 mesi dalla notifica dell'avviso, trattandosi di istituto giuridico estraneo all'ordinamento processuale tributario.
In sede di legittimità, quest'ultimo motivo è stato accolto dai giudici.
A parere dei togati della Suprema corte, infatti, seppure in alcune pronunce sia stato riconosciuto che dalla eventuale erronea indicazione da parte dell'autorità amministrativa dei termini per ricorrere nonché dell'autorità giudiziaria da adire ai fini dell'impugnazione dell'atto amministrativo può discendere "errore scusabile", utile a rimettere in termini il destinatario dell'atto, tale principio non va inteso in modo assoluto.
Invero, precisa la sentenza in esame, deve ritenersi "indubitabile come un tal principio non si attagli di certo alla presente fattispecie, nella quale, nonostante - oltretutto - la configurabilità di un evidente e concorrente onere di autodiligenza da parte della società …, la stessa ha lasciato decorrere oltre 16 mesi prima di adire la competente Commissione Tributaria Provinciale di Milano".
In considerazione dell'assorbenza di tale motivo e della non necessità di ulteriori accertamenti istruttori, la Corte ha deciso la causa nel merito, dichiarando l'inammissibilità dell'originario ricorso proposto dalla società, per l'avvenuta sua decadenza dall'impugnazione dell'atto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto sul contenzioso tributario.
La pronuncia in esame sembra aver ammesso un certo spazio all'operatività dell'istituto della rimessione in termini nell'ambito del processo tributario.
In questo senso, la stessa non appare allineata alla precedente giurisprudenza di legittimità.
Invero, sulla questione dell'applicabilità della rimessione in termini di cui all'articolo 184-bis del Cpc - secondo cui "La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini" - il tradizionale orientamento della Suprema corte ritiene che tale norma riguardi le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nell'ambito della causa in trattazione, mentre non è invocabile per le situazioni "esterne" allo svolgimento del giudizio (Cassazione, sentenza n. 8999/1999).
Con riguardo all'ambito tributario, è stata, in particolare, affermata l'impossibilità di applicazione della rimessione in termini, trattandosi di un giudizio costruito con caratteristiche impugnatorie, che non consente al giudice alcun intervento in ordine al decorso dei termini, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge (Cassazione, sentenza n. 5778/2000).
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Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 5 Febbraio 2008
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