Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Timbro, carta intestata e firma leggibile non rappresentano requisiti essenziali
Fondamentale è che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato
Non costituiscono requisito di validità dell'accertamento tributario l'apposizione del sigillo, né l'utilizzo della carta intestata. Allo stesso modo, la leggibilità della sottoscrizione non è requisito indispensabile ai fini dell'esistenza dell'atto.
Queste, in sostanza, le conclusioni cui è giunta, con la sentenza n. 9779 del 31 gennaio 2003, depositata il 18 giugno, la sezione tributaria della Corte di cassazione.
La vicenda che ha dato origine alla pronuncia riguardava un avviso di rettifica ai fini Iva, per l'anno 1990, emesso nei confronti di una società dall'ufficio di Savona, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
L'atto veniva impugnato dalla società, insieme ad altri due emessi sempre ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per gli anni 1991 e 1992, dinanzi al giudice tributario.
Nei gradi di merito il contribuente sollevava censure, oltre che sotto il profilo dell'erronea applicazione delle norme sostanziali in materia di Iva, anche sotto il profilo della mancanza nell'atto dei requisiti formali prescritti dalla legge: in particolare, veniva dedotto che la mancanza del timbro dell'ufficio e l'illeggibilità della sottoscrizione nell'avviso di rettifica relativo all'annualità 1990 ne avrebbero determinato la nullità, per violazione dell'articolo 56 del Dpr n. 633 del 1972.
La sentenza della commissione tributaria regionale di Genova (n. 157 del 30 ottobre 1997), confermando la pronuncia di prime cure emessa dalla Ctp di Savona, sul punto aveva respinto le censure sollevate, ritenendo, quanto alla mancanza del sigillo, che la stessa non poteva determinare la nullità dell'atto, dal momento che tale requisito non è elemento essenziale; quanto alla sottoscrizione, che, nel caso di specie, l'autenticità della firma dell'atto e la reale competenza dell'ufficio per la sua emissione potevano essere rilevate per analogia dagli stessi atti emessi per le altre annualità e anche essi impugnati, sotto profili diversi da quello in argomento, perché gli stessi recavano sigillo e firme leggibili.
Davanti alla Corte di cassazione è stata, dunque, riproposta la questione dei requisiti di forma e di sostanza che debbono inerire a un atto tributario affinché lo stesso possa considerarsi come effettivamente emesso da colui che ha i poteri di rappresentanza dell'amministrazione finanziaria.
Secondo i giudici del Supremo collegio, la soluzione della questione di diritto se sia imputabile all'organo amministrativo e, dunque, se possa considerarsi esistente un atto che sia privo del sigillo dell'ufficio e cha sia fornito di firma illeggibile, deve essere rintracciata passando attraverso i seguenti principi che vengono chiaramente esplicitati nel corpo della sentenza:
- l'atto amministrativo esiste se proviene dall'ufficio amministrativo titolare del relativo potere e se la dichiarazione in cui esso consiste è imputabile alla persona fisica preposta all'ufficio
- detta imputabilità si realizza, negli atti che vengono esternati a mezzo della scrittura, attraverso la sottoscrizione
- l'apposizione del sigillo, al pari dell'utilizzo della carta intestata, è un profilo meramente esteriore del documento in cui è incorporata la dichiarazione a esternazione scritta e non è, quindi, requisito essenziale per la sua esistenza
- la leggibilità della firma di una dichiarazione scritta non è parimenti requisito essenziale per lo svolgimento della sua funzione di imputabilità della volontà dichiarativa al titolare dell'ufficio e, quindi, per l'esistenza dell'atto amministrativo, "a condizione, peraltro, che il contesto dei fatti in cui si inserisce il comportamento dichiarativo sia tale da assicurare la riferibilità della dichiarazione e da sostituire così la leggibilità della firma".
In sostanza, secondo la Cassazione, il requisito essenziale perché l'atto possa considerarsi giuridicamente esistente è che nello stesso - anche quando difetti nel documento che incorpora la relativa dichiarazione il sigillo o il timbro dell'ufficio e risulti illeggibile la firma del titolare dell'ufficio - la dichiarazione sia, per l'insieme delle circostanze che ne accompagnano la formulazione, inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio la dichiarazione medesima viene adottata.
Così chiariti gli aspetti di legittimità della vicenda, i giudici della Suprema corte hanno precisato che l'accertamento circa il ricorrere nel caso concreto di tale requisito essenziale è rimesso al giudice di merito, in quanto riguardante questioni di fatto, sottratte al sindacato della Corte stessa.
Spetterà, dunque, alle commissioni tributarie verificare se una determinata, specifica, dichiarazione portata al loro esame e trasfusa in un atto di accertamento tributario a firma illeggibile e sfornita di sigillo sia imputabile al titolare dell'ufficio e, di conseguenza, all'organo e sia stata, quindi, formulata in un contesto fattuale funzionalmente idoneo e alternativo alla leggibilità della firma e all'apposizione del timbro dell'ufficio.
Queste, in sostanza, le conclusioni cui è giunta, con la sentenza n. 9779 del 31 gennaio 2003, depositata il 18 giugno, la sezione tributaria della Corte di cassazione.
La vicenda che ha dato origine alla pronuncia riguardava un avviso di rettifica ai fini Iva, per l'anno 1990, emesso nei confronti di una società dall'ufficio di Savona, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza.
L'atto veniva impugnato dalla società, insieme ad altri due emessi sempre ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per gli anni 1991 e 1992, dinanzi al giudice tributario.
Nei gradi di merito il contribuente sollevava censure, oltre che sotto il profilo dell'erronea applicazione delle norme sostanziali in materia di Iva, anche sotto il profilo della mancanza nell'atto dei requisiti formali prescritti dalla legge: in particolare, veniva dedotto che la mancanza del timbro dell'ufficio e l'illeggibilità della sottoscrizione nell'avviso di rettifica relativo all'annualità 1990 ne avrebbero determinato la nullità, per violazione dell'articolo 56 del Dpr n. 633 del 1972.
La sentenza della commissione tributaria regionale di Genova (n. 157 del 30 ottobre 1997), confermando la pronuncia di prime cure emessa dalla Ctp di Savona, sul punto aveva respinto le censure sollevate, ritenendo, quanto alla mancanza del sigillo, che la stessa non poteva determinare la nullità dell'atto, dal momento che tale requisito non è elemento essenziale; quanto alla sottoscrizione, che, nel caso di specie, l'autenticità della firma dell'atto e la reale competenza dell'ufficio per la sua emissione potevano essere rilevate per analogia dagli stessi atti emessi per le altre annualità e anche essi impugnati, sotto profili diversi da quello in argomento, perché gli stessi recavano sigillo e firme leggibili.
Davanti alla Corte di cassazione è stata, dunque, riproposta la questione dei requisiti di forma e di sostanza che debbono inerire a un atto tributario affinché lo stesso possa considerarsi come effettivamente emesso da colui che ha i poteri di rappresentanza dell'amministrazione finanziaria.
Secondo i giudici del Supremo collegio, la soluzione della questione di diritto se sia imputabile all'organo amministrativo e, dunque, se possa considerarsi esistente un atto che sia privo del sigillo dell'ufficio e cha sia fornito di firma illeggibile, deve essere rintracciata passando attraverso i seguenti principi che vengono chiaramente esplicitati nel corpo della sentenza:
- l'atto amministrativo esiste se proviene dall'ufficio amministrativo titolare del relativo potere e se la dichiarazione in cui esso consiste è imputabile alla persona fisica preposta all'ufficio
- detta imputabilità si realizza, negli atti che vengono esternati a mezzo della scrittura, attraverso la sottoscrizione
- l'apposizione del sigillo, al pari dell'utilizzo della carta intestata, è un profilo meramente esteriore del documento in cui è incorporata la dichiarazione a esternazione scritta e non è, quindi, requisito essenziale per la sua esistenza
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In sostanza, secondo la Cassazione, il requisito essenziale perché l'atto possa considerarsi giuridicamente esistente è che nello stesso - anche quando difetti nel documento che incorpora la relativa dichiarazione il sigillo o il timbro dell'ufficio e risulti illeggibile la firma del titolare dell'ufficio - la dichiarazione sia, per l'insieme delle circostanze che ne accompagnano la formulazione, inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio la dichiarazione medesima viene adottata.
Così chiariti gli aspetti di legittimità della vicenda, i giudici della Suprema corte hanno precisato che l'accertamento circa il ricorrere nel caso concreto di tale requisito essenziale è rimesso al giudice di merito, in quanto riguardante questioni di fatto, sottratte al sindacato della Corte stessa.
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Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 12 Agosto 2003
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