La Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 17222 del 28 luglio 2006, in tema di ammissibilità del cosiddetto appello cumulativo(1) nel processo tributario, ha affermato:
"Nel nostro ordinamento vige un principio di carattere generale, in virtù del quale in caso di pluralità di sentenze le impugnazioni che ad esse si riferiscono devono essere proposte con distinti atti, ma tale principio subisce deroga o quando unitario è il rapporto processuale, o quando le due sentenze concorrono a dare contenuto unico alla decisione dell'unica controversia, e sono quindi obiettivamente collegate…In applicazione di questo orientamento questa…Corte ha…già ripetutamente riconosciuto l'ammissibilità dell'impugnazione con unico atto di più sentenze che, pur riferendosi a differenti periodi di imposta, presentino la medesima struttura soggettiva (parti e giudice) e oggettiva (questioni controverse)".
Riflessioni
La sentenza in commento va segnalata poiché, con articolate argomentazioni, ha statuito l'ammissibilità, nel processo tributario, del ricorso cumulativo, proposto avverso più sentenze.
Essa va collegata all'orientamento secondo cui per esigenze d'organizzazione e d'economia processuale, nonché al fine di evitare la formazione di giudicati contrastanti, l'ammissibilità del ricorso cumulativo avverso più sentenze sussiste in presenza dei seguenti presupposti:
- le controversie devono essere pendenti rispetto a tutte le parti, anche in caso di imposte diverse (ad esempio, la cosiddetta "identità soggettiva" non ricorre allorché due delle sentenze siano state emesse nei confronti di una o più parti, e l'altra, o le altre sentenze, nei confronti di parti diverse; identità soggettiva ricorre qualora due delle sentenze siano state emesse nei confronti di due soggetti e la terza sia stata emessa nei confronti di uno solo degli stessi due soggetti, poiché in tal caso la terza sentenza non è stata emessa nei confronti di un soggetto diverso)
- le controversie oggetto dell'impugnazione devono riguardare la medesima questione (si pensi al reiterato silenzio dell'Amministrazione di fronte a distinte istanze di rimborso), anche se concernente annualità diverse per lo stesso tributo ("identità oggettiva")
- dal contesto dell'atto di gravame deve emergere espressamente (rectius in maniera chiara e inequivocabile) la volontà del ricorrente di impugnare una pluralità distinta di sentenze.
Per l'orientamento giurisprudenziale d'ammissibilità non si può ignorare che:
- l'unico atto d'impugnazione proposto avverso più sentenze del giudice tributario non determina automaticamente la riunione dei procedimenti, poiché il potere di disporre la detta riunione spetta esclusivamente al giudice
- alla luce dell'articolo 29, comma terzo, del Dlgs n. 546/92, non si può ravvisare, con la proposizione del ricorso cumulativo, la sostituzione della parte in un'attività riservata alla valutazione del giudice, poiché, qualora si rilevi che la riunione ritardi o renda più gravoso il procedimento d'alcune cause rispetto ad altre, il collegio può, con ordinanza motivata, disporre la separazione
- la riunione di più impugnazioni disposta, di fatto, dalla parte con la proposizione di un'impugnazione plurima resta sempre soggetta alla discrezionalità del collegio giudicante, il quale potrà sempre disporre la separazione, qualora non ritenga sussistere nel caso di specie le condizioni di legittimità o d'opportunità del ricorso cumulativo
- l'elemento sostanziale della dichiarazione di volontà certa e univoca, involgente il plurimo indifferenziato oggetto dei procedimenti, deve prevalere sull'elemento estrinseco dell'autonomia formale di questi
- l'esame congiunto di sentenze, tra loro connesse, permette al giudice di avere una completa e coerente visione del thema decidendum.
NOTE
1. Di Giacomo Enzo, "Inammissibile l'appello verso più sentenze" in FISCOoggi del 22 dicembre 2005.
Russo-Fransoni, sull'ammissibilità dell'appello proposto cumulativamente avverso più sentenze, in "il fisco", n. 8/2004, pagina 1181, osservano che colpire gli appelli cumulativi con la sanzione dell'inammissibilità costituisce, in mancanza di una specifica previsione normativa, una soluzione indiscriminata, irrazionale e sproporzionata.
Per l'ammissibilità, in dottrina, dell'impugnazione con un unico ricorso in appello di più sentenze rese dalla Ctp nei riguardi delle stesse parti:
- Pistolesi, "Il giudizio d'appello" in Il processo tributario Utet 1999, pag. 700
- Avolio-D'Angelo-Lucariello, Il processo tributario Eti 2003, pag. 167
- Pace, Il contenzioso in materia d'imposte dirette Giuffrè 2002 pag. 288
- Pistolesi, L'appello nel processo tributario Giappichelli 2002 pag. 194.
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