Giurisprudenza
Un triste annuncio da fare in fretta
Valida la notifica effettuata al domicilio del de cuius nel caso l'ufficio non sia a conoscenza del suo decesso
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E' valido l'avviso di accertamento notificato a mezzo posta nell'ultimo domicilio del de cuius e a lui intestato, se il coniuge, persona legittimata a riceverlo in ragione dei suoi rapporti con il destinatario, firmi la ricevuta di ritorno senza rappresentare al portalettere l'avvenuto decesso. In questo caso, non è necessaria la notifica "impersonale e collettiva" a tutti gli eredi, dal momento che l'ufficio non è stato messo a conoscenza del decesso.
E' quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 26844 del 20/12/2007.
La controversia traeva origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, con la quale gli eredi del contribuente deducevano la nullità della notifica avvenuta in violazione dell'articolo 65, quarto comma, del Dpr 600/73, per non essere stata effettuata "impersonalmente e collettivamente" a tutti gli eredi nell'ultimo domicilio del de cuius.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso degli eredi, mentre la Commissione tributaria regionale riformava la sentenza della Ctp, rilevando la validità della notifica effettuata nell'ultimo domicilio del defunto, considerato che l'ufficio non era stato messo a conoscenza del decesso del contribuente.

Gli eredi ricorrevano per cassazione.

Prima di esaminare la sentenza in esame, è opportuno precisare brevemente che l'articolo 65 del Dpr 600/1973 prevede che:

 

  • gli eredi rispondano in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa
  • gli eredi debbano comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale
  • la notifica degli atti intestati al dante causa possa essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso, con la sua efficacia che si estende nei confronti di quelli che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui sopra.

Al riguardo, è opportuno ricordare che la Corte di cassazione ha più volte affermato che l'articolo 65 considera espressamente e disciplina, di conseguenza, il solo caso in cui la morte del soggetto passivo del rapporto giuridico tributario sia nota all'ufficio. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi prevista dalla norma si articola in due sottoipotesi.

Più specificatamente, se gli eredi hanno comunicato all'ufficio le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, la notifica degli atti intestati al dante causa:

  1. può essere effettuata a ciascuno di essi personalmente e individualmente e, quindi, nel loro domicilio fiscale differenziato
  2. può essere effettuata agli stessi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto, anche per i trenta giorni successivi alla presentazione diretta all'ufficio della comunicazione delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, o successivi alla data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno della stessa comunicazione.

Nel caso in cui, invece, gli eredi non abbiano comunicato all'ufficio le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, la notifica degli atti intestati al dante causa, della cui morte l'ufficio è comunque a conoscenza, è efficacemente effettuata dall'ufficio impersonalmente e collettivamente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto (cfr Cassazione, sentenze nn. 13504/1993, 16699/2005, 7645/2006, 8272/2006, 12886/2007).

Tanto premesso, la Suprema corte ha rigettato il ricorso presentato dai contribuenti, affermando che se il decesso del soggetto passivo del rapporto giuridico tributario non sia noto all'ufficio, non può trovare applicazione l'articolo 65 del Dpr 600/1973, il quale "non considera affatto l'ipotesi in cui l'ufficio non abbia alcuna conoscenza della morte del soggetto passivo d'imposta".
In tal caso, pertanto, l'Amministrazione finanziaria potrà correttamente emettere i propri atti nei confronti del defunto, tentando la notificazione degli avvisi di accertamento presso il suo domicilio.

Peraltro, hanno concluso i giudici, la circostanza secondo cui la moglie, coerede del de cuius, non abbia rappresentato il decesso del marito all'atto della notifica, non consentiva, a maggior ragione, all'ufficio di conoscere che il contribuente non era più in vita, né di poter effettuare la notifica "impersonale e collettiva" agli eredi, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 65.

Francesca La Face
pubblicato Mercoledì 23 Gennaio 2008

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