Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Usucapione: benefici prima casa
circoscritti all’imposta di registro
circoscritti all’imposta di registro
Ipotecarie e catastali, dovute per la registrazione della sentenza, soggette ad aliquota proporzionale
Le agevolazioni spettanti per l’acquisto della “prima casa” sono limitate in caso di immobile acquisito per usucapione: valgono solo per l’imposta di registro e non anche per quelle ipotecarie e catastali; queste ultime sono applicabili con l’aliquota ordinaria.
Ad affermarlo la Corte di cassazione con la sentenza n. 581 del 15 gennaio.
Il fatto
Premesso che, sul piano civilistico, l’usucapione designa il modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale di godimento con il possesso continuato per venti anni (articolo 1158 cc), nella vertenza in oggetto un contribuente ricorre nei confronti di un avviso di liquidazione in tema di imposte indirette (registro, ipotecarie, catastali e Invim), ritenendo applicabili i benefici prima casa anche a sentenza di acquisto per usucapione, negati invece dall’ente impositore.
La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso, riconoscendo la spettanza del beneficio per tutte le imposte implicate nella vicenda, il cui giudizio viene confermato in appello con sentenza ora gravata da ricorso per Cassazione, nel cui unico motivo l’Amministrazione finanziaria assume che i benefici prima casa non siano tutti applicabili alle sentenze dichiarative di acquisto per usucapione di un immobile destinato ad abitazione.
Il giudice di legittimità, sovvertendo gli uniformi giudicati di merito, accoglie il ricorso prevedendo un beneficio a stretto giro e cioè circoscritto soltanto al Registro e non anche alle altre imposte, come surrettiziamente ritenuto dalla sentenza opposta.
Tra l’altro, la sezione tributaria, nel passaggio centrale della motivazione, afferma che, secondo l’orientamento di legittimità (Cassazione 29371/2008, 5447/2008), i benefici fiscali previsti per l’acquisto a titolo oneroso della “prima casa” si applicano anche, in linea di principio, alle sentenze dichiarative dell’acquisto per usucapione, a condizione che l’immobile usucapito sia destinato a prima casa di abitazione, in virtù della previsione di cui all’articolo 8, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986. In questo caso, però, i suddetti benefici sono limitati soltanto all’imposta di registro e all’Invim (per quest’ultima imposta, vedi Cassazione 7170/2002), mentre ne restano escluse le imposte ipotecarie e catastali (Dlgs 347/1990), in quanto il richiamato articolo 8, nota II-bis), non fa menzione di queste ultime. Perciò, i benefici per l’acquisto della “prima casa” non sono applicabili a una sentenza dichiarativa di usucapione (in precedenza, con sentenza 23900/2007, la Suprema corte ha affermato che la nota II-bis) - che ha parificato la tassazione delle sentenze dichiarative di usucapione a quella degli atti di trasferimento - non consente affatto un’automatica e indiscriminata estensione agli atti giudiziari accertativi dell’usucapione di qualunque norma, anche a carattere generale, agevolatrice degli atti di trasferimento a titolo oneroso).
Che non possa essere invocato il beneficio in narrativa - conclude la sentenza - a fattispecie di acquisizione della proprietà a titolo originario discende dall’insuscettibilità di applicazione analogica delle leggi eccezionali nonché dall’insussistenza di identità di ratio. In tal modo, affermando che le disposizioni agevolative de quibus non sono suscettibili di interpretazione estensiva, la Cassazione riconferma il principio di diritto secondo cui, allorché si verte in tema di norme di favore e, quindi, di natura eccezionale, le disposizioni relative vengono a qualificarsi di stretta interpretazione e, come tali, non estensibili a situazioni e negozi giuridici diversi da quelli espressamente contemplati, ai sensi dell’articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale (Cassazione 1613/2002, 10889/2003).
Osservazioni
Sulla questione esaminata dalla pronuncia annotata si osserva che i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili pur distinguendosi, sotto il profilo civilistico, dalle fattispecie negoziali contemplate nell’articolo 1, parte prima, della tariffa allegata al Dpr 131/1986 (atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere, atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, eccetera), sono tuttavia equiparati alle medesime per il trattamento tributario in forza della nota II-bis) dell’articolo 8 della stessa tariffa che rinvia, per la relativa tassazione, alle disposizioni dell’articolo l.
In particolare, l’articolo 8, comma 1, lettera c), prevede l’aliquota dell’l% per gli atti dell’autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale; tuttavia, la nota II-bis) dispone che i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili sono soggetti all’imposta di registro secondo le disposizioni dell’articolo 1 della tariffa, che disciplina, tra le altre fattispecie negoziali, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei medesimi beni.
La circolare 267/1997 ha chiarito che la nota II-bis) è stata introdotta allo scopo di reprimere manovre elusive consistenti nel mascherare gli atti di compravendita per non corrispondere i relativi tributi, escludendo, tuttavia, che l’assoggettamento delle sentenze dichiarative dell’avvenuta usucapione della proprietà di beni immobili alle medesime aliquote previste per i normali trasferimenti realizzi ex lege una forma di equiparazione tra le due categorie di atti.
Pertanto, secondo il documento interpretativo, quando si tratta di agevolazioni prima casa, è da escludere un’automatica “simmetria” tra acquisti di abitazioni con sentenza di usucapione e acquisti di abitazioni mediante trasferimenti a titolo oneroso, con la conseguenza che le imposte ipotecaria e catastale dovute in sede di registrazione delle sentenze dichiarative dell’usucapione sconteranno anch’esse le medesime aliquote previste per i trasferimenti di beni immobili, ossia, rispettivamente, il 2 e l’1% (articolo 1, tariffa allegata al Dlgs 347/1990 e articolo 10 dello stesso decreto) (diversa sarebbe stata la tassazione se si fossero applicati i benefici prima casa anche per tali imposte, poiché in detta evenienza i due tributi avrebbero scontato due tasse fisse nella misura di 168 euro ciascuna).
In piena sintonia con l’indirizzo dell’Amministrazione finanziaria, anche la Corte di cassazione che ha confermato la lettura restrittiva della disposizione.
Pertanto, sulla scorta dell’uniforme orientamento amministrativo e giurisprudenziale, si può concludere affermando che le imposte ipotecarie e catastali dovute per la registrazione di sentenza dichiarativa di usucapione siano soggette ad aliquota proporzionale, proprio nel rispetto della funzione antielusiva apposta dal legislatore alla più volte menzionata nota II-bis) dell’articolo 8 della tariffa annessa al Dpr 131/1986.
Salvatore Servidio
pubblicato Lunedì 25 Gennaio 2010
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
22/5/2012
La mancanza dei presupposti per beneficiare di un’agevolazione fiscale non può essere considerata una nuova eccezione che cambia, in appello, l’originaria impostazione del ricorso
17/5/2012
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
11/5/2012
E l’Amministrazione finanziaria può utilizzate le notizie acquisite dal web a fini accertativi e per verificare se il campo d’azione di un’azienda sia tra quelli imponibili
7/5/2012
Il conseguimento della titolarità di nuove quote societarie presuppone, in relazione agli esborsi necessari per ottenerlo, la disponibilità di un corrispondente reddito
Notizie correlate
- Imposta di registro “prima casa” anche per gli immobili usucapiti
- 20/3/2012

- La presenza dei requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione va verificata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, alla data della sentenza di trasferimento
- Immobili acquisiti per usucapione. Il bonus prima casa si ferma a metà
- 21/1/2010

- Legge alla mano, l'agevolazione fiscale è limitata al Registro e all'Invim. Non trova, invece, applicazione per le imposte ipotecaria e catastale
- Decadenza dai benefici prima casa. Il termine triennale “si allunga”
- 10/3/2011

- In caso di vendita infraquinquennale, il conteggio parte non dalla data della cessione, ma dall’anno successivo
- Prima casa: se il dichiarante mente, anche i coeredi perdono i benefici
- 15/3/2011

- Unico immobile e più successori: il destino dell’agevolazione dipende solo da chi attesta il possesso dei requisiti
Archivio Giurisprudenza
Maggio, 2012
(24)
Aprile, 2012
(27)
Marzo, 2012
(28)
Febbraio, 2012
(24)
Gennaio, 2012
(21)
Dicembre, 2011
(22)
Novembre, 2011
(26)
Ottobre, 2011
(30)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(21)
Luglio, 2011
(26)
Giugno, 2011
(23)















