Con la sentenza 6 maggio 2005, n. 9407, la sezione V della suprema Corte di cassazione ha considerato ammissibile, in conformità ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, l'istanza di rimborso presentata a un ufficio incompetente, purché presentata entro il termine decadenziale di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Brevemente, la controversia esaminata dai giudici di legittimità traeva spunto da un'istanza di rimborso delle imposte sui redditi presentata da un contribuente, entro il termine di 18 mesi applicabile ratione temporis, all'ufficio locale anziché alla intendenza di Finanza competente per territorio (poi direzione regionale), come previsto dall'articolo 38 del decreto sulla riscossione. Il contribuente, avvedutosi dell'errore commesso, formalizzava una nuova istanza all'organo competente e, a seguito del silenzio rifiuto opposto dalla direzione regionale, proponeva ricorso alla Commissione tributaria competente.
I giudici della suprema Corte hanno ritenuto, in buona sostanza, valido il modus operandi del contribuente, puntualizzando, nel contempo, in quali ipotesi può dirsi formato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione a seguito di istanza di rimborso.
In particolare, la Cassazione, ribadendo il proprio consolidato orientamento, ha precisato che l'articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973 "fissa una competenza funzionale e inderogabile all'Intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il pagamento, con la conseguenza che la presentazione di detta istanza all'ufficio delle imposte, o comunque ad altro organo incompetente (anche solo territorialmente), osta alla formazione del provvedimento negativo, anche nella forma del silenzio rifiuto, e determina l'inammissibilità del ricorso al giudice tributario - che va comunque individuato nella commissione nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio, ancorché incompetente, destinatario dell'istanza - per difetto di provvedimento impugnabile".
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che, se da un lato l'istanza di rimborso presentata a un ufficio incompetente non può considerarsi giuridicamente produttiva d'interessi ai fini della formazione del silenzio-rifiuto impugnabile innanzi al giudice tributario, dall'altro non può neppure considerarsi priva di effetti ai fini del rispetto del termine decadenziale di cui all'articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973. Tale interpretazione troverebbe fondamento nelle disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente, in particolare:
- nell'articolo 5, comma 1, nella parte in cui prevede che "l'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative..."
- nell'articolo 6, comma 2, che dispone in particolare che "l'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito..."
- nell'articolo 10, comma 1, secondo cui "i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"
- nell'articolo 12, comma 7, che prevede, fra l'altro, il principio di collaborazione tra amministrazione e contribuente.
Tali disposizioni, come più volte chiarito dalla Corte di cassazione (cfr. sez. V, n. 7080 del 2004), in quanto principi generali dell'ordinamento tributario sono applicabili anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 212 del 2000 e possono essere utilizzate dall'interprete (o dal giudice) come criteri guida per orientare l'interprete nell'esegesi delle norme tributarie.
Sulla base di tali presupposti, i giudici di legittimità hanno concluso per la validità dell'istanza di rimborso rivolta a ufficio incompetente, purché presentata entro il termine decadenziale di cui all'articolo 38 del Dpr n. 602 del 1973. Tuttavia, affinché possa formarsi il silenzio-rifiuto impugnabile al giudice tributario, è necessario che il contribuente ripresenti la predetta istanza al competente ufficio entro il termine di prescrizione di cui all'articolo 2967 del codice civile. Tale incombenza potrebbe essere evitata dal contribuente qualora venga dimostrato (in giudizio) che l'istanza originaria sia stata trasmessa all'ufficio competente.
Come già anticipato, la sentenza in argomento va ad aggiungersi alle numerose pronunciate dalla Cassazione sull'argomento.
In particolare, con la sentenza 28 luglio 2004, n. 14212, la sezione tributaria della suprema Corte, richiamando i principi dello Statuto dei diritti del contribuente, ha ritenuto tempestiva, cioè entro il termine decadenziale di cui all'articolo 38 del decreto sulla riscossione, l'istanza di rimborso presentata a ufficio incompetente. Tuttavia, ha ritenuto inammissibile il ricorso, vizio peraltro rilevabile d'ufficio anche in appello, per mancata formazione del silenzio-rifiuto da parte dell'organo competente, impugnabile innanzi alle commissioni tributarie.
Tale assunto troverebbe fondamento, sempre secondo la Corte, sulla circostanza che "una diversa interpretazione della normativa avrebbe l'effetto di consentire al contribuente la scelta non soltanto dell'organo amministrativo al quale imputare l'eventuale silenzio-rifiuto, ma anche del giudice davanti al quale portare il merito della controversia" (cfr., Cass., sez. V, 21 giugno 2002, n. 9096). Tuttavia, la pronuncia n. 14212 del 2004 chiarisce che, anche nell'ipotesi di istanza di rimborso presentata a un ufficio incompetente, il giudice tributario competente a conoscere del ricorso avverso il silenzio opposto dall'Amministrazione finanziaria andrebbe individuato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale la medesima istanza è stata impropriamente presentata, considerato che "anche in caso di incompetenza dell'organo finanziario, si radica un procedimento amministrativo e sorge il dovere del destinatario di pronunciarsi sull'istanza, pur se al limitato fine di declinare la propria competenza".
Infine, di particolare interesse è la sentenza 19 marzo 2002, n. 3954, della sezione V della Cassazione, che, partendo dal presupposto che il silenzio-rifiuto trova applicazione esclusivamente nei casi previsti dalla legge, ha affermato che la fattispecie in presenza della quale il silenzio dell'Amministrazione assume il valore di rifiuto non può infatti dirsi integrata se non nel concorso di tutti gli elementi previsti, tra i quali ha valore determinante la presentazione dell'istanza all'organo competente.
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