Giurisprudenza
Valido l'accertamento che contesta
metodi di contabilizzazione pregressi
Ridotti gli ammortamenti deducibili dopo la rettifica del costo storico di beni acquistati in anni precedenti
E' legittimo l'accertamento induttivo fondato sulla contestazione dei criteri adottati per la redazione del bilancio che hanno riflessi fiscali negli anni d'imposta successivi alla prima adozione.
A sancirlo è la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15178 del 23 giugno, si è pronunciata in riferimento a una verifica fiscale nei confronti di una società per azioni.

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento ai fini Irpeg e Ilor relativamente all'anno d'imposta 1996, basato, tra l'altro, sulla ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati e di costi indebitamente dedotti (quote di ammortamento, spese assicurative eccetera).
In particolare, l'ufficio aveva rettificato il costo "storico" di fabbricati industriali acquistati dalla società in anni d'imposta precedenti, che avevano originato, nell'annualità oggetto di controllo, quote di ammortamento dedotte in bilancio e, conseguentemente, in dichiarazione dei redditi. L'ufficio aveva pertanto diminuito l'importo degli ammortamenti deducibili.

La società proponeva ricorso, e la Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente le motivazioni del contribuente.

L'Amministrazione finanziaria si appellava alla Commissione tributaria regionale, che respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate presentava ricorso per cassazione, censurando la sentenza della Ctr, tra l'altro, in base ai motivi di seguito esposti.

L'Amministrazione finanziaria sosteneva che la sentenza impugnata aveva violato gli articoli 39 e 43 del Dpr 600/1973, in quanto la sentenza dei giudici di secondo grado aveva confermato l'assunto della Ctp secondo cui le riprese fiscali operate dall'ufficio, relative a un calcolo errato delle quote di ammortamento di fabbricati industriali e delle spese di manutenzione degli stessi, erano inammissibili, essendo divenuto non più rettificabile, per decorso del tempo, il valore patrimoniale dei beni.

L'Amministrazione rivendicava la legittimità dell'avviso di accertamento a carico della società, in quanto era stato emesso entro il quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'annualità 1996 (entro il temine di decadenza ex articolo 43 del Dpr 600/1973), rettificando alcune "poste di bilancio" (valore dei fabbricati) che non potevano considerarsi "cristallizzate" e non suscettibili di variazione, in quanto erroneamente valorizzate dal contribuente.

Inoltre, veniva eccepita la violazione, da parte della sentenza di appello, dell'articolo 112 del codice di procedura civile, che afferma: "Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti", e dell'articolo 18 del Dlgs 546/1992, recante gli elementi essenziali che deve contenere il ricorso alle Commissioni tributarie.
In effetti, ad avviso dell'Amministrazione ricorrente, la Ctr aveva confermato una compensazione operata dalla Ctp tra costi non di competenza dell'esercizio con altri costi, erroneamente dedotti dal contribuente in esercizi diversi (indebita deduzione di canoni di leasing e costi di assicurazione).

La Corte ha accolto le suddette motivazioni, sulla base delle seguenti considerazioni.
La rettifica del calcolo degli ammortamenti per il 1996 era legittima da parte dell'ufficio, anche se il recupero d'imposta si basava su parametri di calcolo (costo storico, coefficienti, numero di anni) che erano stati stabiliti dal contribuente in annualità d'imposta non più accertabili (per decadenza del termine di quattro anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 43 del Dpr 600/1973).

La legittimità dell'operato dell'ufficio è giustificata, ad avviso della Corte, dalla rilevanza fiscale, anche per gli esercizi futuri, dei metodi di contabilizzazione di costi e ricavi, adottati in sede civilistica dalle imprese.

Questa pronuncia si incardina nella consolidata giurisprudenza della Corte (cfr sentenza 12880/2008), secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è facoltà dell'ufficio contestare anche soltanto i criteri utilizzati dal contribuente nella redazione del bilancio, a causa delle conseguenze che l'adozione dei suddetti criteri può comportare negli esercizi/anni d'imposta successivi, senza necessariamente procedere, per il periodo considerato, alla determinazione di una maggiore pretesa impositiva e senza che ciò comporti una preclusione al recupero d'imposta per gli anni successivi.
Ne consegue la legittimità dell'avviso di accertamento motivato in base alla censura del metodo di contabilizzazione e del sistema di deduzione di una spesa o di una quota di spesa sostenuta, in quanto l'atto può assolvere a una funzione di "regolarizzazione" di altri aspetti del comportamento tributario del contribuente nell'annualità considerata e ad assicurare il corretto svolgimento del rapporto tributario nel futuro.

Conclusioni
La sentenza appena esaminata offre alcuni spunti di riflessione.
La Corte sottolinea l'importanza, da un punto di vista fiscale, del "comportamento contabile" e dei criteri adottati dal contribuente per la redazione delle scritture contabili e del bilancio di esercizio.
I riflessi fiscali devono essere valutati ai fini della determinazione della pretesa impositiva per l'anno di imposta in cui è stato adottato un criterio non conforme ai principi contabili e per tutti gli anni d'imposta successivi, nei quali i criteri stessi sono in grado di determinare un effetto "distorsivo" sulla quantificazione del reddito imponibile.

In effetti, nel caso di specie, la Corte riconosce la legittimità dell'accertamento induttivo dell'ufficio fondato, in gran parte, sulla non correttezza del processo di ammortamento (in particolare, la non congruità dei valori patrimoniali) civilistico adottato dall'impresa sottoposta a verifica.

Infine, si sottolinea che i giudici tributari non possono autonomamente attribuire al contribuente crediti o "compensazioni contabili", ma devono limitarsi a stabilire la legittimità dei recuperi d'imposta; in caso contrario, si violerebbe il principio stabilito dall'articolo 112 cpc, applicabile anche al rito tributario, che sancisce la "corrispondenza tra chiesto e pronunciato".
Giovanni Bagni
pubblicato Mercoledì 30 Giugno 2010

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