Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Valido l'accertamento induttivo
anche se entrate e uscite sono pari
anche se entrate e uscite sono pari
La circostanza, infatti, non significa che si tratta di movimenti di cui si è tenuto conto nella dichiarazione
Con la sentenza n. 21695 del 22 ottobre, la Corte di cassazione ha stabilito, in materia di accertamento del reddito, che è pienamente legittimo l'accertamento induttivo basato sui conti correnti dell'amministratore di una società anche quando le entrate risultino pari alle uscite.
La controversia
La controversia scaturiva da alcuni avvisi di accertamento Irpef che l'Amministrazione finanziaria notificava per recuperare a tassazione il maggior reddito imponibile e che si basavano sulle risultanze dei movimenti finanziari rilevati sui conti correnti bancari intestati al contribuente.
Questi proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, la quale sposava le sue ragioni, annullando gli atti accertativi.
Gli uffici finanziari proponevano appello contro tale decisione, ma anche il giudice tributario di secondo grado continuava a dar ragione al contribuente. L'Agenzia delle Entrate si è rivolta in ultima istanza alla Suprema corte.
Il ricorso del fisco
Contro le decisioni dei giudici tributari, il fisco ha presentato ricorso per vizi di motivazione e violazione di legge, con specifico riguardo all'articolo 32 del Dpr 600/1973, che disciplina i poteri dell'ufficio in materia di accertamento dei redditi.
La Commissione tributaria regionale, infatti, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, ha accolto acriticamente i ricorsi del contribuente, senza andare a verificare la veridicità delle sue affermazioni e non considerando affatto la circostanza in base alla quale gravava sullo stesso contribuente l'onere della prova della non imputabilità dei movimenti bancari alla sua attività.
Da qui, la doglianza della violazione dell'articolo 32 del Dpr 600/1973. La norma prevede, infatti, espressamente che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti dall'ufficio sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dai successivi articoli da 38 a 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito imponibile o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Alle stesse condizioni sono anche posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti e operazioni.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria e ha cassato la sentenza di secondo grado.
I magistrati romani, infatti, hanno disconosciuto l'interpretazione data nonché l'operato dei giudici tributari piemontesi. Nella sua decisione, infatti, la Ctr addebitava alla Guardia di finanza di non avere effettuato controlli incrociati sui movimenti bancari del soggetto sottoposto a verifica dimenticando proprio che, ai sensi del richiamato articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1972, i dati e gli elementi attinenti ai rapporti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli da 38 a 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
La norma, infatti, prevede una presunzione legale relativa a carico del contribuente titolare di conti correnti bancari. I movimenti e le operazioni transitate su detti conti sono pienamente imputabili, salvo prova contraria, al titolare del conto stesso. La presunzione, ha chiarito la Corte anche rifacendosi ad alcune sentenze già intervenute sul punto, è da ricondurre alla massima di esperienza, secondo cui le rimesse in conto corrente sono normalmente derivate dall'attività del contribuente.
Dunque, spettava al contribuente dare la prova che i movimenti registrati sul suo o sui suoi conti correnti non erano imputabili all'attività di impresa e dunque non imponibili. La Commissione tributaria ha invece sostenuto che spettava agli ispettori del fisco svolgere controlli incrociati anche con terzi e fornitori del contribuente, affermando, per di più, proprio per superare la presunzione in parola, che "le entrate nel conto corrente personale dell'amministratore erano adeguate alle uscite, secondo le indicazioni rese in contraddittorio dal contribuente il quale ha riferito di operazioni di monetizzazione di assegni secondo prassi consolidate del settore".
Ebbene, i giudici di piazza Cavour, disconoscendo in tutto il ragionamento dei magistrati tributari, hanno affermato che la circostanza per cui nei conti correnti sottoposti a controllo entrate e uscite siano in pareggio non sta certo a significare che si tratta di movimenti di cui si sia tenuto conto nella dichiarazione dei redditi.
L'affermazione dei giudici tributari che i movimenti in questione sarebbero stati espressione di non meglio specificate prassi per ottenere liquidità, oltre a non spiegare di che tipo di prassi si tratterebbe, non trova infatti nessun conforto probatorio né argomentativo. I giudici tributari piemontesi, conclude la Corte, hanno commesso l'errore di dare credito superficialmente alle affermazioni del contribuente, per giungere alla conclusione, assolutamente priva di fondamento giuridico e di riscontri fattuali, della non rilevanza delle movimentazioni rinvenute nei conti correnti bancari del contribuente ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Di conseguenza, la Suprema corte ha cassato la decisione della Ctr del Piemonte, ha rinviato la causa stessa ad altra sezione della medesima Ctr anche per provvedere sulle spese processuali e ha affermato che è pienamente legittimo l'accertamento induttivo basato sui conti correnti dell'amministratore di una società anche quando le entrate risultino pari alle uscite.
La controversia
La controversia scaturiva da alcuni avvisi di accertamento Irpef che l'Amministrazione finanziaria notificava per recuperare a tassazione il maggior reddito imponibile e che si basavano sulle risultanze dei movimenti finanziari rilevati sui conti correnti bancari intestati al contribuente.
Questi proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, la quale sposava le sue ragioni, annullando gli atti accertativi.
Gli uffici finanziari proponevano appello contro tale decisione, ma anche il giudice tributario di secondo grado continuava a dar ragione al contribuente. L'Agenzia delle Entrate si è rivolta in ultima istanza alla Suprema corte.
Il ricorso del fisco
Contro le decisioni dei giudici tributari, il fisco ha presentato ricorso per vizi di motivazione e violazione di legge, con specifico riguardo all'articolo 32 del Dpr 600/1973, che disciplina i poteri dell'ufficio in materia di accertamento dei redditi.
La Commissione tributaria regionale, infatti, a giudizio dell'Amministrazione finanziaria, ha accolto acriticamente i ricorsi del contribuente, senza andare a verificare la veridicità delle sue affermazioni e non considerando affatto la circostanza in base alla quale gravava sullo stesso contribuente l'onere della prova della non imputabilità dei movimenti bancari alla sua attività.
Da qui, la doglianza della violazione dell'articolo 32 del Dpr 600/1973. La norma prevede, infatti, espressamente che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti dall'ufficio sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dai successivi articoli da 38 a 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito imponibile o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Alle stesse condizioni sono anche posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti e operazioni.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria e ha cassato la sentenza di secondo grado.
I magistrati romani, infatti, hanno disconosciuto l'interpretazione data nonché l'operato dei giudici tributari piemontesi. Nella sua decisione, infatti, la Ctr addebitava alla Guardia di finanza di non avere effettuato controlli incrociati sui movimenti bancari del soggetto sottoposto a verifica dimenticando proprio che, ai sensi del richiamato articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1972, i dati e gli elementi attinenti ai rapporti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli da 38 a 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
La norma, infatti, prevede una presunzione legale relativa a carico del contribuente titolare di conti correnti bancari. I movimenti e le operazioni transitate su detti conti sono pienamente imputabili, salvo prova contraria, al titolare del conto stesso. La presunzione, ha chiarito la Corte anche rifacendosi ad alcune sentenze già intervenute sul punto, è da ricondurre alla massima di esperienza, secondo cui le rimesse in conto corrente sono normalmente derivate dall'attività del contribuente.
Dunque, spettava al contribuente dare la prova che i movimenti registrati sul suo o sui suoi conti correnti non erano imputabili all'attività di impresa e dunque non imponibili. La Commissione tributaria ha invece sostenuto che spettava agli ispettori del fisco svolgere controlli incrociati anche con terzi e fornitori del contribuente, affermando, per di più, proprio per superare la presunzione in parola, che "le entrate nel conto corrente personale dell'amministratore erano adeguate alle uscite, secondo le indicazioni rese in contraddittorio dal contribuente il quale ha riferito di operazioni di monetizzazione di assegni secondo prassi consolidate del settore".
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Mauro Di Biasi
pubblicato Venerdì 5 Novembre 2010
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