Giurisprudenza
Valido l'appello "in mani proprie",
anche se il domicilio è altrove
La Cassazione ribadisce regole e condizioni di legittimità delle notifiche in ambito tributario e civile
Nel processo tributario, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 546/1992, la notifica dell'atto di appello, pur in presenza di elezione di domicilio presso il difensore, è valida se consegnata nelle mani della parte.
Questo, in sintesi, il principio di diritto desumibile dalla ordinanza della Cassazione n. 3746/2010.

La vicenda
Il contenzioso è originato dall'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un avviso di rettifica ai fini Iva relativo all'anno d'imposta 1996.
Nel primo grado del giudizio, l'Agenzia risultava soccombente e, pertanto, proponeva appello presso la Commissione tributaria regionale della Campania.
I giudici del gravame dichiaravano inammissibile l'appello poiché non notificato al contribuente nel domicilio eletto presso il suo rappresentante e neppure al difensore nella qualità di procuratore domiciliatario dello stesso.
In realtà, la notificazione era stata effettuata in mani proprie presso la residenza della parte nonché nel domicilio eletto del suo difensore, in proprio, e non quale rappresentante e domiciliatario della stessa.
Contro tale decisione, l'Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione di legge e sostenendo la piena legittimità della notifica diretta alla parte in quanto l'atto risultava pacificamente essere stato ricevuto dalla stessa.

La pronuncia della Cassazione

Il Supremo collegio, ritenendo manifestamente fondato il ricorso dell'Agenzia, ha cassato la sentenza della Ctr e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Secondo i giudici di piazza Cavour, con riferimento al luogo delle notificazioni, la "consegna in mani proprie" della parte deve essere ritenuta valida pure in presenza di una elezione di domicilio della stessa (articolo 17, Dlgs 546/1992).
Inoltre, la Cassazione ha chiarito che per "consegna in mani proprie" deve intendersi, non solo la notifica eseguita ai sensi dell'articolo 138 del codice di procedura civile, ma anche tutte le altre notificazioni (ex articolo 140 c.p.c., o a mezzo del servizio postale) a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani del destinatario.

Osservazioni

L'ordinanza in esame, richiamando diversi precedenti giurisprudenziali (Cassazione, sentenze nn. 4274/2002, 10474/2003 e 9381/2007), ribadisce che, per la notificazione dell'atto di appello del processo tributario, deve farsi riferimento all'articolo 17 del Dlgs 546/1992, secondo cui, a prescindere dalla elezione di domicilio, è sempre ammessa la consegna in mani proprie della parte.
A differenza del processo civile, ove secondo l'articolo 170 c.p.c., dopo la costituzione in giudizio, salvo i casi in cui è permessa la costituzione personale della parte, tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito, nel processo tributario viene quindi ammessa un'ulteriore modalità di notificazione.

Sotto il profilo normativo, in materia di impugnazioni, tale forma di notifica trova giustificazione nell'articolo 49 dello stesso decreto legislativo che, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende in ogni caso applicabili le specifiche disposizioni in materia di notificazioni dettate dal predetto decreto. A tal proposito, viene in rilievo l'articolo 16 (comunicazioni e notificazioni) che, richiamando a sua volta l'articolo 17 (luogo delle comunicazioni e notificazioni), consente - anche - "la consegna a mani proprie" dell'atto (Cassazione, sentenze nn. 1047/2010 e 1260/2009).

L'ordinanza in commento tiene, inoltre, a precisare che "la consegna a mani proprie", cui fa riferimento il citato articolo 17, non deve necessariamente essere associata alla modalità di notifica "in mani proprie" disciplinata dall'articolo 138 del codice di procedura civile.
Con l'espressione "consegna a mani proprie", secondo la Cassazione, si è voluta intendere qualsiasi forma di notificazione, compresa quella postale. Pertanto, al fine di garantire al destinatario l'effettiva conoscenza dell'atto, l'unica condizione da rispettare è che lo stesso sia stato recapitato nelle sue mani.

Infine, si evidenzia che, se si fosse ritenuta sussistente la pretesa nullità della notifica nel caso di consegna dell'atto in mani proprie della parte, questa, in ogni caso, non avrebbe integrato gli estremi dell'inesistenza. Pertanto, sarebbe stata sanata dalla costituzione in giudizio della parte resistente (Cassazione 4274/2002).
Stefano Scorcia
pubblicato Lunedì 22 Marzo 2010

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