Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Giurisprudenza
Valutazione automatica, tre anni e non di più
Per la richiesta delle maggiori imposte, il termine non si "allunga" dei dieci mesi concessi dalla normativa all'Ufficio tecnico erariale per l'attribuzione della rendita
Nell'ipotesi di presentazione dell'istanza di classamento (articolo 12 del Dl 70/1988), il termine di dieci mesi, relativo alla certificazione da trasmettersi a cura del competente Ufficio tecnico erariale (oggi ufficio provinciale dell'agenzia del Territorio), è ininfluente ai fini del compimento della decadenza dal potere impositivo, stabilita, dall'articolo 76 del Testo unico dell'imposta di registro, decorsi tre anni.
In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza 25685 del 10 dicembre 2007.
Occorre, al riguardo, opportunamente premettere che la fattispecie esaminata dai giudici di piazza Cavour riguarda la particolare ipotesi - disciplinata dall'articolo 12 del decreto legge 70/1988 - di trasferimento di fabbricati (o della nuda proprietà degli stessi) nonché di trasferimento e costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, che risultino dichiarati ma non ancora iscritti nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita.
Veniamo alla vicenda giudiziaria. Con avviso di liquidazione e di irrogazione sanzioni, notificato il 9 novembre 1998, veniva rettificato in capo a una società, ai fini Invim, il valore dichiarato in atti di un immobile oggetto di cessione.
L'atto tributario veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pistoia, la quale, con sentenza 193/02/99, accoglieva parzialmente il ricorso.
La società istante proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, con sentenza 119/28/01, accoglieva il motivo di gravame fondato sull'eccezione di intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla pretesa impositiva, rilevando che la notifica dell'avviso era intervenuta oltre i termini previsti dall'articolo 76 del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986).
Avverso la sentenza dei giudici della Ctr, la parte pubblica ricorreva in sede di legittimità, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 della legge 154/1988 e degli articoli 52 e 76 del Dpr 131/1986.
Nello specifico, il ricorrente si doleva del fatto che il collegio tributario non avesse considerato, nella commisurazione del termine triennale di cui all'articolo 76 del Dpr 131/1986, l'ulteriore lasso temporale di dieci mesi concesso all'ufficio tecnico erariale dal comma 2 dell'articolo 12 della legge 154/1988, per attribuire la rendita richiesta.
Nello spiegarsi della fattispecie riportata in premessa, infatti, secondo la norma richiamata da ultimo, gli uffici tecnici erariali (oggi uffici provinciali dell'agenzia del Territorio) "entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro (oggi, ufficio dell'agenzia delle Entrate), presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita".
Sulla questione della rilevanza o meno di tale periodo di dieci mesi, ai fini del calcolo del termine di decadenza per notificare l'avviso di liquidazione per eventuali maggiori imposte calcolate sulla differenza tra valore tabellare e valore dichiarato, i giudici supremi si sono riallacciati al proprio precedente di cui alla sentenza 9052/2005.
Con l'occasione, hanno dunque riconfermato la regola ermeneutica secondo la quale, in tema di imposta di registro e con riferimento al termine per la richiesta del tributo nel caso particolare in esame,"l'Ufficio tecnico erariale può utilizzare l'intero periodo di dieci mesi a propria disposizione, senza con questo interferire o pregiudicare l'esercizio pieno dei poteri dell'Ufficio del registro. Tuttavia, quest'ultimo deve esercitare tali poteri ai sensi della disciplina normativa testuale, che impone la notifica dell'avviso di liquidazione entro il termine decadenziale triennale decorrente dal "pagamento dell'imposta", con la conseguenza che detto termine non può essere fatte decorrere dalla ricezione del certificato inviato dall'UTE".
In sostanza, è stato ribadito che il quadro normativo di riferimento della fattispecie non consente di postulare una interdipendenza tra i due procedimenti, quello riservato all'ufficio tecnico e quello di competenza dell'ufficio impositore, nel senso che il potere accertativo di quest'ultimo non può essere fatto decorrere dalla ricezione del certificato inviato dal primo (conclusione, è bene precisare, cui sono pervenute, tra le altre, anche le sentenze della Cassazione 9705/2005 e 24529/2005).
In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza 25685 del 10 dicembre 2007.
Occorre, al riguardo, opportunamente premettere che la fattispecie esaminata dai giudici di piazza Cavour riguarda la particolare ipotesi - disciplinata dall'articolo 12 del decreto legge 70/1988 - di trasferimento di fabbricati (o della nuda proprietà degli stessi) nonché di trasferimento e costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, che risultino dichiarati ma non ancora iscritti nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita.
Veniamo alla vicenda giudiziaria. Con avviso di liquidazione e di irrogazione sanzioni, notificato il 9 novembre 1998, veniva rettificato in capo a una società, ai fini Invim, il valore dichiarato in atti di un immobile oggetto di cessione.
L'atto tributario veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pistoia, la quale, con sentenza 193/02/99, accoglieva parzialmente il ricorso.
La società istante proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Toscana che, con sentenza 119/28/01, accoglieva il motivo di gravame fondato sull'eccezione di intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dalla pretesa impositiva, rilevando che la notifica dell'avviso era intervenuta oltre i termini previsti dall'articolo 76 del Testo unico dell'imposta di registro (Dpr 131/1986).
Avverso la sentenza dei giudici della Ctr, la parte pubblica ricorreva in sede di legittimità, denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 12 della legge 154/1988 e degli articoli 52 e 76 del Dpr 131/1986.
Nello specifico, il ricorrente si doleva del fatto che il collegio tributario non avesse considerato, nella commisurazione del termine triennale di cui all'articolo 76 del Dpr 131/1986, l'ulteriore lasso temporale di dieci mesi concesso all'ufficio tecnico erariale dal comma 2 dell'articolo 12 della legge 154/1988, per attribuire la rendita richiesta.
Nello spiegarsi della fattispecie riportata in premessa, infatti, secondo la norma richiamata da ultimo, gli uffici tecnici erariali (oggi uffici provinciali dell'agenzia del Territorio) "entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, sono tenuti ad inviare all'ufficio del registro (oggi, ufficio dell'agenzia delle Entrate), presso il quale ha avuto luogo la registrazione, un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita".
Sulla questione della rilevanza o meno di tale periodo di dieci mesi, ai fini del calcolo del termine di decadenza per notificare l'avviso di liquidazione per eventuali maggiori imposte calcolate sulla differenza tra valore tabellare e valore dichiarato, i giudici supremi si sono riallacciati al proprio precedente di cui alla sentenza 9052/2005.
Con l'occasione, hanno dunque riconfermato la regola ermeneutica secondo la quale, in tema di imposta di registro e con riferimento al termine per la richiesta del tributo nel caso particolare in esame,"l'Ufficio tecnico erariale può utilizzare l'intero periodo di dieci mesi a propria disposizione, senza con questo interferire o pregiudicare l'esercizio pieno dei poteri dell'Ufficio del registro. Tuttavia, quest'ultimo deve esercitare tali poteri ai sensi della disciplina normativa testuale, che impone la notifica dell'avviso di liquidazione entro il termine decadenziale triennale decorrente dal "pagamento dell'imposta", con la conseguenza che detto termine non può essere fatte decorrere dalla ricezione del certificato inviato dall'UTE".
In sostanza, è stato ribadito che il quadro normativo di riferimento della fattispecie non consente di postulare una interdipendenza tra i due procedimenti, quello riservato all'ufficio tecnico e quello di competenza dell'ufficio impositore, nel senso che il potere accertativo di quest'ultimo non può essere fatto decorrere dalla ricezione del certificato inviato dal primo (conclusione, è bene precisare, cui sono pervenute, tra le altre, anche le sentenze della Cassazione 9705/2005 e 24529/2005).
Massimo Cancedda
pubblicato Lunedì 21 Gennaio 2008
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