Giurisprudenza
Variazione dati Ici: la denuncia è a carico del proprietario
Il Comune non è tenuto a controllare le modifiche produttive di un minor carico d'imposta per il contribuente
aula della corte di cassazione
Le variazioni dei dati e degli elementi indicati nelle dichiarazione Ici, che hanno determinato un diverso debito d'imposta, devono essere tempestivamente denunciate dal proprietario degli immobili. Altrimenti il Comune, che non ha l'onere di controllare se si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile, è legittimato a non tenerne conto. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 12989 depositata il 4 giugno scorso.
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di liquidazione Ici, con cui l'Istituto autonomo case popolari, possessore di oltre cinquanta immobili, contestava la debenza dell'imposta e la sua errata determinazione.

La Ctp accoglieva parzialmente il ricorso, sul rilievo che l'ente impositore non aveva tenuto conto delle "variazioni immobiliari intervenute".
Il Comune impugnava la sentenza di primo grado, deducendo che il contribuente non aveva provato di avere denunciato tempestivamente le variazioni immobiliari che determinarono una riduzione del carico Ici. La Commissione adita confermava quanto statuito dai primi giudici.

Il Comune ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che l'imposta va liquidata per ciascun anno sulla base delle dichiarazioni Ici presentate dai soggetti obbligati e, quindi, le variazioni del patrimonio immobiliare, per essere riconosciute, vanno comunicate dal contribuente, per tempo.

Prima di esaminare la sentenza in rassegna, è opportuno precisare, brevemente, che i possessori di beni immobili devono presentare una dichiarazione Ici con l'indicazione dei dati degli immobili posseduti. La dichiarazione Ici non va presentata necessariamente tutti gli anni e la prima dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se non ci sono state delle variazioni (articolo 10, Dlgs 504/1992).

La dichiarazione va presentata per gli anni successivi se si è verificata, ad esempio, una delle seguenti ipotesi di variazione (cfr istruzioni modello dichiarazione Ici per l'anno 2006, pagina 2):

 

  1. quando vi sono immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione
  2. quando, per motivi diversi da quelli successori (acquisizioni a titolo oneroso o per donazione, cessioni di proprietà o di altri diritti reali), è variato il complesso dei beni dichiarati inizialmente. In tal caso, oggetto della dichiarazione saranno i soli immobili per i quali si sono verificate delle modifiche rispetto alla precedente dichiarazione
  3. quando gli immobili posseduti hanno cambiato le loro caratteristiche (ad esempio, terreno agricolo divenuto area fabbricabile, abitazione che ha smesso di essere utilizzata come principale ecc.).

Invece, non è obbligatorio presentare la dichiarazione Ici se si sono determinate le variazioni che di seguito si riportano in via esemplificativa:

  1. modifica dell'aliquota Ici
  2. aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati "D" privi di rendita, posseduti da imprese
  3. applicazione della detrazione per l'abitazione principale in misura superiore a 103,29 euro
  4. aumento, rispetto al 1996, del 5% del valore catastale dei fabbricati e del 25% di quello dei terreni agricoli.

Si deve evidenziare, inoltre, che il decreto "Visco-Bersani" ha previsto delle modifiche in materia di imposta comunale degli immobili; infatti, si intendeva sopprimere dal 2007 sia l'obbligo della dichiarazione o della denuncia di variazione, che quello della comunicazione Ici. Tuttavia, tali modifiche non entreranno in vigore fino alla effettiva operatività del sistema di fruizione e circolazione dei dati catastali (cosiddetto "catasto online"), da accertarsi con provvedimento dell'Agenzia del territorio.

Si aggiunge, inoltre, che la Finanziaria 2007 ha abrogato la disposizione che consentiva ai Comuni di sostituire la dichiarazione Ici con la comunicazione.
Pertanto, poiché a decorrere dal 1° gennaio 2007 non può essere utilizzato, in via generale, il sistema della comunicazione, permane nella disciplina dell'Ici la sola dichiarazione prevista dall'articolo 10, comma 4, del Dlgs 504/1992.
Tuttavia, data la novità introdotta dalla Finanziaria 2007, i contribuenti che hanno già presentato la comunicazione relativamente alle variazioni intervenute nel 2006, non devono effettuare alcun ulteriore adempimento dichiarativo.

Tanto precisato, la Corte di cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso presentato dal Comune, affermando che l'ente locale non ha l'onere di controllare se si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile, che hanno determinato, per il contribuente, un diverso debito d'imposta; è il possessore degli immobili che deve denunciare le variazioni che abbiano comportato una riduzione del carico Ici.

Per i giudici, la dichiarazione Ici "ha effetto anche per gli anni successivi, semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, in tal caso (però) il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate".

Francesca La Face
pubblicato Martedì 18 Settembre 2007

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