Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Partita Iva "ordinaria" anche per i non residenti
Nella dichiarazione di inizio attività basta indicare il domicilio fiscale, sede principale dei propri affari, come qualsiasi cittadino italiano
Un soggetto residente in un paese terzo che intende aprire un'attività economica in Italia, senza esercitare nel proprio paese alcuna professione, può richiedere la partita Iva come qualsiasi cittadino italiano indicando nel modello il domicilio fiscale del luogo in cui svolgerà la professione. In questa ipotesi, infatti, è irrilevante che la persona sia residente all'estero, in quanto l'intenzione di svolgere l'attività lavorativa e costituire il centro dei propri interessi in Italia è sufficiente per essere considerato soggetto passivo di imposta nello Stato.
Questo in sintesi il contenuto della risoluzione n. 369/E del 3 ottobre in risposta all'interpello di un cittadino residente nella Repubblica di San Marino, che intende aprire un'attività a Venezia.
L'Agenzia ricorda innanzitutto che le prestazioni di servizi concernenti un'attività professionale, "si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia" (articolo 7, comma 3, Dpr 633/1972).
In secondo luogo, puntualizza i concetti di residenza e domicilio. La prima, definita come il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, è determinata dalla stabile permanenza in un posto e dalla volontà di rimanervi. Il domicilio invece, centro giuridico dei propri affari, prescinde dalla presenza effettiva in una zona.
Richiama, infine, un documento di prassi, nel quale fu specificato che "l'aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l'aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l'integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente" (circolare 304/1997).
Risulta evidente che, essendo irrilevante l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente ai fini dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta in Italia, l'istante, seppur residente a San Marino, andrà considerato alla stregua di un soggetto residente e, quindi, dovrà indicare nella richiesta di partita Iva il domicilio fiscale dove svolgerà l'attività lavorativa
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Patrizia De Juliis
pubblicato Sabato 4 Ottobre 2008
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