Normativa e prassi
Partita Iva "ordinaria" anche per i non residenti
Nella dichiarazione di inizio attività basta indicare il domicilio fiscale, sede principale dei propri affari, come qualsiasi cittadino italiano
Partita iva non residenti.jpg
Un soggetto residente in un paese terzo che intende aprire un'attività economica in Italia, senza esercitare nel proprio paese alcuna professione, può richiedere la partita Iva come qualsiasi cittadino italiano indicando nel modello il domicilio fiscale del luogo in cui svolgerà la professione. In questa ipotesi, infatti, è irrilevante che la persona sia residente all'estero, in quanto l'intenzione di svolgere l'attività lavorativa e costituire il centro dei propri interessi in Italia è sufficiente per essere considerato soggetto passivo di imposta nello Stato.
Questo in sintesi il contenuto della risoluzione n. 369/E del 3 ottobre in risposta all'interpello di un cittadino residente nella Repubblica di San Marino, che intende aprire un'attività a Venezia.

L'Agenzia ricorda innanzitutto che le prestazioni di servizi concernenti un'attività professionale, "si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia" (articolo 7, comma 3, Dpr 633/1972).
In secondo luogo, puntualizza i concetti di residenza e domicilio. La prima, definita come il luogo in cui una persona ha la dimora abituale, è determinata dalla stabile permanenza in un posto e dalla volontà di rimanervi. Il domicilio invece, centro giuridico dei propri affari, prescinde dalla presenza effettiva in una zona.
Richiama, infine, un documento di prassi, nel quale fu specificato che "l'aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l'aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l'integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente" (circolare 304/1997).

Risulta evidente che, essendo irrilevante l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente ai fini dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta in Italia, l'istante, seppur residente a San Marino, andrà considerato alla stregua di un soggetto residente e, quindi, dovrà indicare nella richiesta di partita Iva il domicilio fiscale dove svolgerà l'attività lavorativa
Patrizia De Juliis
pubblicato Sabato 4 Ottobre 2008

I più letti

testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
testo alternativo per immagine
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
testo alternativo per immagine
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
testo alternativo per immagine
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
testo alternativo per immagine
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
non change
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
casa
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
carte di credito
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
testo alternativo per immagine
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
testo alternativo per immagine
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione