Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
730/2009, le risposte dell’Agenzia
alle domande della Consulta dei caf
alle domande della Consulta dei caf
Tra le perplessità, al primo posto le detrazioni, ma spazio anche alle deduzioni e un appunto alle istruzioni
I Caf chiedono, l'Agenzia risponde sulla più popolare delle dichiarazioni: il 730. Sette i dubbi dissolti. Nella circolare n. 18/E del 21 aprile, la parte del leone la fanno le detrazioni, sia quelle per i familiari a carico sia quelle relative alle spese per cui è previsto uno sconto d'imposta del 19 per cento. Arriva però anche un chiarimento sulla deduzione dei contributi versati dai lavoratori a forme pensionistiche complementari, più che altro una indicazione affinché gli stessi importi non vengano dedotti doppiamente.
Infine, tra i veri e propri quesiti, anche un invito a modificare le istruzioni del modello affinché sia concessa ai Caf la possibilità di chiedere al contribuente l'indicazione della residenza anno per anno, pur in assenza di variazioni.
Familiari a carico residenti all'estero: detrazione con autocertificazione
Il contribuente fiscalmente residente in Italia, che corrisponde assegni alimentari per sostenere i propri congiunti (a carico) residenti all'estero, può beneficiare delle detrazioni d'imposta previste per "altri familiari a carico", a condizione che sia in grado di provare, in caso di controllo, l'invio delle somme attraverso la documentazione bancaria o di diverso operatore finanziario. In ogni caso, in sede di dichiarazione, deve presentare un'autocertificazione.
Dato residenza: le istruzioni non si cambiano
L'Agenzia specifica che nelle istruzioni del 730/2009 è prevista la facoltà per i Caf di richiedere al contribuente, con un documento a parte, i dati sulla propria residenza. Nessuna indicazione degli stessi nel frontespizio del modello o nel file di trasmissione se non c'è stato un cambio di residenza nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione.
Detrazioni per la formazione dei docenti: interpretazione ampia
Le spese per l'autoaggiornamento e la formazione degli insegnanti (libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari) sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19% calcolato su un massimo di 500 euro, con una dichiarazione del docente che attesti la loro riferibilità alla professione svolta, nonché la sua qualità di insegnante di ruolo o con incarico annuale. Le spese devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale dalle quali risulti la tipologia del servizio o del bene acquistato.
Spese sanitarie: ora gli scontrini devono parlare
Niente detrazione per le spese mediche relative all'acquisto dei medicinali se le stesse non sono certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. A decorrere dal 1° gennaio 2008, quindi, obbligo di seguire tassativamente la norma e impossibilità di utilizzare la documentazione sostitutiva rilasciata dal farmacista, allegata allo scontrino fiscale "non parlante".
Detrazione canoni locazione: ok solo agli affitti nazionali
Il beneficio consistente nella detrazione del 19% dei canoni di locazione pagati, fino a un importo massimo di 2.633 euro, dagli studenti fuori sede non si estende ai contratti d'affitto di immobili situati all'estero, anche se l'agevolazione è stata allargata ad altre tipologie di contratti abitativi non contemplate nella norma di riferimento, la legge 413/1998.
Sconto d'imposta per l'istruzione: pubblico e privato pari sono
Confermato che le spese per la frequenza di università private, che danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani, vanno commisurate all'importo massimo delle tasse stabilite dall'università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente.
Previdenza complementare: l'accorgimento contro la doppia deduzione
Per evitare il rischio che le somme versate a forme pensionistiche complementari possano essere dedotte due volte, sia dal lavoratore nella dichiarazione dei redditi, sia a monte dal datore di lavporo in diminuzione del reddito, l'Agenzia indica la modalità da seguire. Nell'ipotesi in cui il dipendente intenda portare in deduzione l'onere in sede di compilazione del modello 730, e questo non sia già stato sottratto dal reddito da parte del sostituto, l'interessato deve certificare tale ultima circostanza mediante annotazione, debitamente firmata, sul documento di spesa.
Infine, tra i veri e propri quesiti, anche un invito a modificare le istruzioni del modello affinché sia concessa ai Caf la possibilità di chiedere al contribuente l'indicazione della residenza anno per anno, pur in assenza di variazioni.
Familiari a carico residenti all'estero: detrazione con autocertificazione
Il contribuente fiscalmente residente in Italia, che corrisponde assegni alimentari per sostenere i propri congiunti (a carico) residenti all'estero, può beneficiare delle detrazioni d'imposta previste per "altri familiari a carico", a condizione che sia in grado di provare, in caso di controllo, l'invio delle somme attraverso la documentazione bancaria o di diverso operatore finanziario. In ogni caso, in sede di dichiarazione, deve presentare un'autocertificazione.
Dato residenza: le istruzioni non si cambiano
L'Agenzia specifica che nelle istruzioni del 730/2009 è prevista la facoltà per i Caf di richiedere al contribuente, con un documento a parte, i dati sulla propria residenza. Nessuna indicazione degli stessi nel frontespizio del modello o nel file di trasmissione se non c'è stato un cambio di residenza nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione.
Detrazioni per la formazione dei docenti: interpretazione ampia
Le spese per l'autoaggiornamento e la formazione degli insegnanti (libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari) sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19% calcolato su un massimo di 500 euro, con una dichiarazione del docente che attesti la loro riferibilità alla professione svolta, nonché la sua qualità di insegnante di ruolo o con incarico annuale. Le spese devono essere documentate con fattura o ricevuta fiscale dalle quali risulti la tipologia del servizio o del bene acquistato.
Spese sanitarie: ora gli scontrini devono parlare
Niente detrazione per le spese mediche relative all'acquisto dei medicinali se le stesse non sono certificate da fattura o scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. A decorrere dal 1° gennaio 2008, quindi, obbligo di seguire tassativamente la norma e impossibilità di utilizzare la documentazione sostitutiva rilasciata dal farmacista, allegata allo scontrino fiscale "non parlante".
Detrazione canoni locazione: ok solo agli affitti nazionali
Il beneficio consistente nella detrazione del 19% dei canoni di locazione pagati, fino a un importo massimo di 2.633 euro, dagli studenti fuori sede non si estende ai contratti d'affitto di immobili situati all'estero, anche se l'agevolazione è stata allargata ad altre tipologie di contratti abitativi non contemplate nella norma di riferimento, la legge 413/1998.
Sconto d'imposta per l'istruzione: pubblico e privato pari sono
Confermato che le spese per la frequenza di università private, che danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani, vanno commisurate all'importo massimo delle tasse stabilite dall'università pubblica di riferimento, in relazione al corso frequentato dallo studente.
Previdenza complementare: l'accorgimento contro la doppia deduzione
Per evitare il rischio che le somme versate a forme pensionistiche complementari possano essere dedotte due volte, sia dal lavoratore nella dichiarazione dei redditi, sia a monte dal datore di lavporo in diminuzione del reddito, l'Agenzia indica la modalità da seguire. Nell'ipotesi in cui il dipendente intenda portare in deduzione l'onere in sede di compilazione del modello 730, e questo non sia già stato sottratto dal reddito da parte del sostituto, l'interessato deve certificare tale ultima circostanza mediante annotazione, debitamente firmata, sul documento di spesa.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Martedì 21 Aprile 2009
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