Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Abruzzo, la nuova agenda fiscale
per i comuni fuori dal cratere
per i comuni fuori dal cratere
L'Agenzia illustra l'ordinanza che fissa termini e modalità per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari
Per i contribuenti abruzzesi con domicilio fiscale o sede operativa in uno dei comuni al di fuori dell'area del cratere, la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari è cessata il 30 giugno. I versamenti non effettuati durante il periodo di sospensione dovranno essere eseguiti entro il 16 luglio 2009, gli altri adempimenti entro il 30 settembre.
Ad aggiornare le date, l'ordinanza n. 3780 del presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno, i cui contenuti sono stati illustrati dall'agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 2 luglio.
Per quanto riguarda i contribuenti che hanno richiesto al sostituto d'imposta la sospensione delle ritenute, dovranno versarle in cinque rate di pari importo a partire dal 16 luglio. Se il rapporto di lavoro è cessato e i sostituti non possono quindi effettuare il recupero delle ritenute sospese, i dipendenti vi provvedono autonomamente; in tal caso, i sostituti indicheranno tali ritenute nel Cud come "sospese".
Relativamente al modello 730, che poteva essere presentato entro il 30 giugno, dal momento che le operazioni di conguaglio andranno effettuate a partire dal mese di settembre 2009 (articolo 3, comma 4, dell'ordinanza 3780), Caf e intermediari dovranno far pervenire ai sostituti d'imposta i modelli 730-4 non oltre il 31 luglio.
Per quanto riguarda infine i sostituti d'imposta, quelli non domiciliati in comuni del cratere effettuano le consuete operazioni di conguaglio - come appena ricordato - a partire dal mese di settembre 2009, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interesse, previa verifica della residenza del dipendente nel territorio di uno dei comuni beneficiari della sospensione fino al 30 giugno. Se entro la fine dell'anno l'assistenza non verrà conclusa, il sostituto effettuerà le ordinarie consequenziali comunicazioni.
I sostituti d'imposta, che al 6 aprile 2009 erano domiciliati nei comuni del cratere del sisma, se ne hanno la possibilità, provvederanno alle ordinarie operazioni di conguaglio prescritte dall'articolo 19 del Dm 164/1999.
Ad aggiornare le date, l'ordinanza n. 3780 del presidente del Consiglio dei ministri n. 3780 del 6 giugno, i cui contenuti sono stati illustrati dall'agenzia delle Entrate con la circolare 31/E del 2 luglio.
Per quanto riguarda i contribuenti che hanno richiesto al sostituto d'imposta la sospensione delle ritenute, dovranno versarle in cinque rate di pari importo a partire dal 16 luglio. Se il rapporto di lavoro è cessato e i sostituti non possono quindi effettuare il recupero delle ritenute sospese, i dipendenti vi provvedono autonomamente; in tal caso, i sostituti indicheranno tali ritenute nel Cud come "sospese".
Relativamente al modello 730, che poteva essere presentato entro il 30 giugno, dal momento che le operazioni di conguaglio andranno effettuate a partire dal mese di settembre 2009 (articolo 3, comma 4, dell'ordinanza 3780), Caf e intermediari dovranno far pervenire ai sostituti d'imposta i modelli 730-4 non oltre il 31 luglio.
Per quanto riguarda infine i sostituti d'imposta, quelli non domiciliati in comuni del cratere effettuano le consuete operazioni di conguaglio - come appena ricordato - a partire dal mese di settembre 2009, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interesse, previa verifica della residenza del dipendente nel territorio di uno dei comuni beneficiari della sospensione fino al 30 giugno. Se entro la fine dell'anno l'assistenza non verrà conclusa, il sostituto effettuerà le ordinarie consequenziali comunicazioni.
I sostituti d'imposta, che al 6 aprile 2009 erano domiciliati nei comuni del cratere del sisma, se ne hanno la possibilità, provvederanno alle ordinarie operazioni di conguaglio prescritte dall'articolo 19 del Dm 164/1999.
Patrizia De Juliis
pubblicato Giovedì 2 Luglio 2009
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