Venerdì 3 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:20
Normativa e prassi
Abruzzo: niente comunicazione dati
per gli esclusi dagli studi di settore
per gli esclusi dagli studi di settore
Fuori dall’esenzione banche e imprese di assicurazione, tenute a rispettare gli adempimenti regolarmente
I contribuenti abruzzesi, per i quali ricorre una delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore, restano esclusi anche da compilazione e invio del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli stessi studi. L’indicazione è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 30 agosto, che modifica le istruzioni dei modelli sopprimendo l’adempimento per tutti coloro che, in seguito all’evento sismico dell’aprile 2009, sono stati costretti a cessare, liquidare o non svolgere normalmente la propria attività.
Sono queste, infatti, alcune delle cause di esclusione espressamente previste dalla normativa sugli studi di settore in presenza delle quali, però, l’articolo 1 della legge 296/2006, “allo scopo di individuare specifici indicatori di normalità economica idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare”, non “scarta” la possibilità di richiedere comunque la compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti.
Vista la particolare situazione conseguente ai danni causati dal terremoto e tenute in considerazione le problematiche evidenziate dagli operatori attivi nelle aree colpite, l’Agenzia ha ritenuto opportuno modificare le istruzioni del modello di comunicazione relativo al periodo d’imposta 2009 da allegare a Unico 2010, specificando l’esonero in questione.
Chi sono i “sollevati”
Non devono compilare il modulo i contribuenti individuati dall’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 3837/2009. L’esclusione non riguarda le banche e le imprese di assicurazione.
Sono queste, infatti, alcune delle cause di esclusione espressamente previste dalla normativa sugli studi di settore in presenza delle quali, però, l’articolo 1 della legge 296/2006, “allo scopo di individuare specifici indicatori di normalità economica idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare”, non “scarta” la possibilità di richiedere comunque la compilazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti.
L’adempimento “generalizzato” è stato dunque recepito nella parte generale della modulistica relativa agli studi di settore approvata con provvedimento del 25 maggio 2010.
Vista la particolare situazione conseguente ai danni causati dal terremoto e tenute in considerazione le problematiche evidenziate dagli operatori attivi nelle aree colpite, l’Agenzia ha ritenuto opportuno modificare le istruzioni del modello di comunicazione relativo al periodo d’imposta 2009 da allegare a Unico 2010, specificando l’esonero in questione.
Chi sono i “sollevati”
r.fo.
pubblicato Lunedì 30 Agosto 2010
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