Normativa e prassi
Acquisto immobili cartolarizzati.
L’Azienda è speciale il registro no
Due le disposizioni invocate, due le risposte negative dell’Agenzia: il tributo va assolto in misura proporzionale
facciata
Nessun trattamento fiscale di favore, dal punto di visto dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali, per i trasferimenti di immobili a uso abitativo posti in essere da una società di cartolarizzazione a favore di un'azienda speciale di un Comune.
In sintesi, è il contenuto della risoluzione n. 69/E del 20 marzo.

Il percorso interpretativo
Va prima di tutto rilevato come la cessione in questione sia esente da Iva, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 8-bis), del Dpr 633/1972, dal momento che le società di cartolarizzazione non sono qualificabili come imprese di costruzione, stante la natura prettamente finanziaria dell'attività da esse svolta (cfr risoluzione 215/2001).

Il riferimento diventa, quindi, l'articolo 40 del Testo unico dell'imposta di registro, che introduce il principio di alternatività Iva - Registro, in base al quale "Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma del successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8 bis) e 27 quinquies) dello stesso decreto…".
Tradotto, il trasferimento dovrebbe essere soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, a meno che non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un regime fiscale agevolato.

Partiamo da quello previsto agli articoli 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sul Registro, e 2 della Tariffa allegata al Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali.

L'Agenzia ha osservato come la prima delle citate disposizioni preveda la corresponsione dell'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro per gli atti traslativi a titolo oneroso "se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane"; l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura fissa di 168 euro per le "trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il trasferimento è disposto per legge".

La mancata concessione di tale regime di favore è avvalorata da un costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale l'espressa elencazione dei soggetti che possono avvalersi delle citate disposizioni va considerata tassativa, con esclusione, quindi, della possibilità di ricorrere a un'interpretazione estensiva.

Pertanto, un ente pubblico strumentale di un Comune, dotato di autonoma personalità giuridica, non può essere considerato alla stregua di un organo di un ente pubblico territoriale beneficiario del trattamento agevolato in parola.

Risposta negativa anche in merito alla eventuale applicabilità al trasferimento del regime di cui all'articolo 32, comma 2, del Dpr 601/1973, che prevede la corresponsione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per "…gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV…" della legge 865/1971.

A tal proposito, l'Amministrazione aveva già chiarito (cfr risoluzione 333/2007) che l'articolo 48 della legge 865/1971, in materia di programmi pubblici di edilizia residenziale, stabilisce, tra l'altro, che "nel triennio 1971-1973, i programmi pubblici di edilizia residenziale, di cui al presente titolo, prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori, la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi…Si fa altresì presente che dapprima l'articolo 1 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, e successivamente l'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, hanno individuato i soggetti legittimati a realizzare gli alloggi in attuazione di detti programmi …".

Con riferimento all'individuazione dei soggetti deputati all'attuazione dei programmi di cui al Titolo IV della legge 865/1971, la Corte di cassazione ha altresì precisato che si tratta degli "…istituti autonomi, cooperative edilizie, società con prevalente partecipazione statale …" (cfr sentenze 10950/2005 e 1341/1999).
Inoltre, la stessa Suprema corte aveva negato il "…trattamento agevolato…per le cessioni che si ricolleghino a programmi edificatori privati, o comunque riferibili ad enti diversi da quelli menzionati…", precisando, altresì, che le società operanti nel settore dell'edilizia abitativa "…godono della tassazione di favore esclusivamente per gli atti riconducibili ai progetti di edilizia pubblica di cui alla legge n. 865 del 1971" (sentenza 5023/1997).

L'articolo 32, comma 2, del Dpr 601/1973 si applica, quindi, nell'ipotesi in cui venga data attuazione a un programma pubblico di edilizia residenziale di cui al Titolo IV della legge 865/1971, il quale deve rispettare i tassativi requisiti - sia soggettivi che oggettivi - indicati dalla richiamata normativa di settore.
Nessuna agevolazione, perciò, nel caso in esame in cui, in mancanza di tali requisiti, gli acquisti di immobili residenziali non possono considerarsi attuativi di un programma pubblico di edilizia residenziale.

Marcello Maiorino
pubblicato Venerdì 20 Marzo 2009

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