Normativa e prassi
Abruzzo, adempimenti post sisma.
L’agenda di sospensioni e riprese
Per i contribuenti dentro il cratere, i versamenti dei tributi "congelati" partiranno a gennaio 2011
La mancata presentazioni di Unico 2009, per effetto della sospensione degli adempimenti tributari prevista a vantaggio dei contribuenti “interessati” dal terremoto che ha colpito l’Aquila lo scorso anno, non precluderà alle imprese abruzzesi la fruizione del bonus “ricerca e sviluppo” maturato nel 2008. La precisazione è contenuta nella circolare 44/E, con cui l’Agenzia delle Entrate fa il punto su sospensioni e riprese degli obblighi fiscali, riepilogandone modalità e “calendarizzazione”.
 
Ripresa in tre tappe
Partiamo col sintetizzare la tempistica degli adempimenti, così come si è delineata dopo l’ultimo intervento in materia (Dl 78/2010):
 
 
Periodo di sospensione degli adempimenti
Adempimenti diversi dai versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione
 
Versamenti in scadenza nel periodo di sospensione
 
 
Contribuenti “fuori cratere”, banche e assicurazioni ovunque domiciliate
 
6 aprile 2009 – 30 novembre 2009
entro marzo 2010
da giugno 2010
Persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari fino a 200mila euro, “dentro il cratere”
 
fino al 20 dicembre 2010
entro gennaio 2011
da gennaio 2011
Contribuenti diversi da quelli indicati al punto precedente, “dentro il cratere”
fino al 30 giugno 2010
entro gennaio 2011
da gennaio 2011
 
Contribuenti “fuori cratere”
I pagamenti dei tributi non versati per effetto della sospensione, per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nei Comuni della provincia del L’Aquila fuori dal cratere del sisma (nonché per gli istituti di credito e assicurativi domiciliati nei Comuni del cratere) sono partiti lo scorso giugno. Pagamenti che possono essere effettuati in un massimo di 60 rate mensili (in scadenza la fine di ogni mese), senza interessi e sanzioni. Il versamento tardivo o parziale apre le porte al ravvedimento operoso.
 
Lavoratori dipendenti (o titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali sono previste erogazioni periodiche mensili) e pensionati possono richiedere al datore di lavoro o all’ente pensionistico di trattenere l’importo dovuto dalle erogazioni mensili e di versarlo all’erario.
Il dipendente o il pensionato dovranno comunque provvedere ai versamenti autonomamente, fino a che il datore di lavoro o l’ente pensionistico comunichino di aderire alla richiesta.
 
Delle operazioni eseguite e dei versamenti effettuati sarà data indicazione nel Cud e nel modello 770.
 
Contribuenti “dentro il cratere” con sospensione fino al 20 dicembre 2010
La sospensione degli adempimenti tributari opererà fino al prossimo 20 dicembre per le persone fisiche titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo (anche svolgenti l’attività in forma associata) e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200mila, con domicilio fiscale nei Comuni del cratere. Saranno “recuperati”, dunque, a partire dal gennaio 2011 gli adempimenti non eseguiti, con i pagamenti che andranno effettuati in 120 rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 
Relativamente alla seconda categoria di contribuenti fruitori della proroga (diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200mila euro), la circolare chiarisce che il parametro contabile di riferimento (il volume d’affare) debba essere quello del 2009. In caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva di tale anno, l’eventuale superamento del limite dovrà essere desunto direttamente dai dati contabili.
 
Per quanto riguarda, infine, il domicilio fiscale “nel cratere”, l’Agenzia ricorda che per fruire della sospensione, tale deve essere al 6 aprile 2009, con, tuttavia, un apertura per i soggetti “sorti” successivamente per effetto di un’operazione straordinaria di scissione e di fusione, a condizione che la sede legale o operativa sia nel cratere e che il dante causa sia in possesso dei requisiti per la sospensione.
 
Contribuenti “dentro il cratere” con adempimenti ripresi dal 1° luglio
Si tratta del “complemento” ai contribuenti del precedente paragrafo: persone fisiche titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione, fondiari, capitale e diversi, nonché altri soggetti con volume d’affari superiore a 200.000 euro.
Alla ripresa degli adempimenti, scattata il 1° luglio, fanno eccezione le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e di impresa, la cui sospensione è stata prorogata fino al 20 dicembre 2010.
 
Anche per questa categoria di contribuenti la ripresa degli adempimenti non posti in essere avverrà dal mese di gennaio 2011, a partire dal quale i tributi non versati andranno restituiti in 120 rate mensili ed entro cui saranno eseguiti gli obblighi diversi dai versamenti (primo fra tutti, la presentazione delle dichiarazioni). Il tutto senza sanzioni e interessi.
 
La prevista scansione temporale comporterà la presentazione di Unico 2010, da effettuare entro il prossimo 30 settembre, prima di quella di Unico 2009 (in scadenza, si ripete a gennaio 2011). La circostanza non precluderà alle imprese di riportare le perdite del 2008 o di effettuare la compensazione con altri tributi e contributi. “Al riguardo, al fine di correlare i dati relativi alle perdite e ai crediti delle dichiarazioni degli anni d’imposta 2008 e 2009, nel frontespizio dei rispettivi modelli dovrà essere inserito il codice 3 nella casella Eventi eccezionali del rigo TIPO DI DICHIARAZIONE”.
 
Allo stesso modo, non si perde per strada il bonus “ricerca e sviluppo”. Il credito d’imposta, si ricorda, va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e si utilizza per abbattere le imposte sui redditi e l’Irap dovute per il periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute; la parte residua è utilizzabile in compensazione a partire dal mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione. Per gli investimenti in R&S realizzati nel 2008, quindi, il credito, esposto in Unico 2009, sarebbe dovuto essere utilizzato in F24, senza la sospensione, a partire da ottobre 2009. L’Agenzia ha, come detto, chiarito che l’assenza della dichiarazione non preclude ai contribuenti “in sospensione” di utilizzare in F24 il credito maturato nel 2008. Contribuenti chiamati, comunque, a effettuare la liquidazione della dichiarazione relativa al 2008 e a riportare in Unico 2009 presentato a gennaio 2011, le eventuali perdite, le eccedenze e i crediti utilizzati. 
r.fo.
pubblicato Venerdì 13 Agosto 2010

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