Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Affitto camere e case vacanza.
Iva detraibile per principio
Iva detraibile per principio
La “deroga” alle regole ordinarie è conseguenza diretta dell’imponibilità delle prestazioni di alloggio in immobili abitativi, destinati ad attività turistico-alberghiera
Gli immobili abitativi inequivocabilmente destinati a un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanza, affitto camere, eccetera) vanno trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, come fabbricati strumentali per natura. Di conseguenza, l’Iva assolta per il loro acquisto e la loro manutenzione è detraibile.
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 18/E del 22 febbraio.
Alla base della “deroga” all’articolo 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972 – che, in generale, preclude la detrazione dell’Iva assolta in relazione all’acquisto e alla manutenzione di immobili abitativi, che risultino tali dalle risultanze catastali, a prescindere dal loro utilizzo effettivo (circolare n. 12/E del 2007) – c’è la coerenza di sistema con i principi generali dell’imposta sul valore aggiunto: imponibilità delle prestazioni di alloggio = detraibilità dell’acquisto di beni o servizi a esso collegati. E l’imponibilità era stata già affermata dall’Agenzia delle Entrate in due precedenti interventi di prassi: la risoluzione 117/E del 2004 e la citata circolare n. 12/E del 2007. Documenti nei quali si legge che “gli immobili abitativi, quando sono destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad Iva con l'aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva”.
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 18/E del 22 febbraio.
Alla base della “deroga” all’articolo 19-bis1, lettera i), del Dpr 633/1972 – che, in generale, preclude la detrazione dell’Iva assolta in relazione all’acquisto e alla manutenzione di immobili abitativi, che risultino tali dalle risultanze catastali, a prescindere dal loro utilizzo effettivo (circolare n. 12/E del 2007) – c’è la coerenza di sistema con i principi generali dell’imposta sul valore aggiunto: imponibilità delle prestazioni di alloggio = detraibilità dell’acquisto di beni o servizi a esso collegati. E l’imponibilità era stata già affermata dall’Agenzia delle Entrate in due precedenti interventi di prassi: la risoluzione 117/E del 2004 e la citata circolare n. 12/E del 2007. Documenti nei quali si legge che “gli immobili abitativi, quando sono destinabili, secondo la normativa regionale di settore, ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad Iva con l'aliquota del 10 per cento, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva”.
r.fo.
pubblicato Mercoledì 22 Febbraio 2012
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