Normativa e prassi
Agevolazione del 36% preclusa
nel caso di bonifico incompleto
Il contribuente è tenuto a indicare i dati che consentono alle banche e a Poste italiane di operare la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta dovuta dai beneficiari
banconote e lucchetto
Non può essere riconosciuta la detrazione del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia se la causale del bonifico bancario non contiene il riferimento normativo alla legge n. 449/1997, il codice fiscale degli ordinanti e il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. La mancanza di tali dati, infatti, pregiudica alle banche e alla società Poste italiane di effettuare il prelievo del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, introdotto dall’articolo 25 del Dl 78/2010.
A chiarirlo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 7 giugno.
 
Il documento precisa che, in questo caso, l’incompletezza dei dati non può essere colmata, come sostiene l’istante, con l’invio alla banca dove è effettuato il bonifico, del codice fiscale, del numero di partita Iva della ditta beneficiaria del pagamento e degli estremi della norma agevolativa (soluzione che era stata avallata con precedenti interventi di prassi). L’incompletezza dei dati pregiudica in maniera definitiva alle banche e alle Poste italiane spa di operare il prelievo del 4 per cento.
 
Dunque, in conseguenza del mutato quadro normativo, non è più possibile riconoscere la detraibilità delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora il bonifico difetti dei dati necessari all’effettuazione della ritenuta. Dal documento di spesa deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva (o il codice fiscale) del destinatario delle somme.
Patrizia De Juliis
pubblicato Giovedì 7 Giugno 2012

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