Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Ammanchi di cassa: deducibili
ma con attenzione e ragionevolezza
ma con attenzione e ragionevolezza
Le differenze abbattono la base imponibile della grande distribuzione se fisiologiche e inevitabili
Defaillance di cassa della grande distribuzione? Deducibili solo se fisiologiche, inevitabili e inerenti. Lo sostiene l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 54/E del 22 giugno, condividendo in gran parte la tesi prospettata da un’associazione rappresentante un gruppo di imprese della grande distribuzione e confermando la propria linea interpretativa già espressa in altri interventi di prassi.
Per capire meglio la questione che ha sollecitato la richiesta di un parere tecnico dell’Agenzia, va detto che nel settore della grande distribuzione, in considerazione delle innumerevoli transazioni commerciali effettuate nel corso dell’esercizio e degli elevati importi maneggiati, è plausibile, se non inevitabile, il riscontro periodico di ammanchi di cassa dovuti all’emissione di scontrini errati, minimi arrotondamenti, piccoli furti. Tutti eventi fatali – non verificabili contestualmente ma solo a consuntivo (per i motivi descritti) e non dipendenti da scelte imprenditoriali – da attribuire alla tipologia di attività.
Detto questo, non rimane che stabilire gli ambiti applicativi dell’ammesso trattamento fiscale. Nel quesito viene infatti chiesto un chiarimento a due vie: cioè, una volta appurate le differenze di cassa negative, quale rilevanza fiscale assumono per l’Ires, e quale ai fini Irap? E la risposta vale anche per gli Ias adopter?
Le domande presuppongono naturalmente un richiamo alle norme di riferimento, in questo caso, tutte contenute nel Tuir. In particolare, in base all’articolo 101 del Testo unico, ai fini della determinazione della base imponibile Ires, è possibile dedurre le perdite di beni, diversi dai beni-merce, se sussistono elementi certi e precisi che consentono di ricostruire l’an e il quantum. In presenza di questi presupposti, si spalancano le porte anche al riconoscimento dell’inerenza (articolo 109) di detti componenti negativi all’attività d’impresa, anch’essa condizione indispensabile alla deducibilità.
Per il Fisco, le differenze di cassa della grande distribuzione sono da ricondurre tra i “beni, diversi dai beni-merce”; in più la naturale inerenza di tali costi, perché riferibili alla particolare gestione aziendale del settore, porta ad ammetterne l’inevitabilità degli stessi, che va riconosciuta a prescindere da quelle che sono le scelte dell’imprenditore e senza la necessità di una prova documentale degli eventi che li hanno generati.
Nel caso della grande distribuzione, gli ammanchi di cassa sono fisiologici per il fatto che sarebbe quantomeno antieconomico controllarli e documentarli di volta in volta, per cui è possibile rilevarli solo in un momento successivo.
Tuttavia, nella risoluzione spuntano dei paletti. L’Agenzia ritiene che, per dissolvere ogni dubbio sulla “legalità” della deducibilità, il soggetto incaricato del controllo e il responsabile della cassa “incriminata” per l’ammanco devono sottoscrivere un verbale nel momento in cui viene rilevata la differenza tra la giacenza fisica e quella contabile. Il verbale fa prova del disavanzo.
Una volta documentato, il deficit sarà deducibile dal reddito d’impresa tenendo conto delle “comuni regole di esperienza, secondo cui ammanchi di modesto ammontare quotidiano non potranno che rappresentare oneri diversi di gestione fiscalmente rilevanti”.
Inoltre, l’impresa, nella gestione della cassa, dovrà mettere in atto misure ad hoc per contenere la formazione dei disavanzi, tenere d’occhio il trend delle differenze rilevate nel periodo di osservazione, compensare (se possibile) i più e i meno dello stesso periodo d’imposta.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Martedì 22 Giugno 2010
I più letti
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Si tratta di inviti a fornire, in via preventiva, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Ribadito, dalla Corte di cassazione, il termine di impugnabilità applicabile ai procedimenti instaurati ovvero ai ricorsi notificati successivamente al 1° marzo 2006
Nessun invito al contraddittorio è previsto dalla legge per la liquidazione dell’imposta eseguita con tale metodo. È inutile dialogare se i dati corrispondono al dichiarato
Il dipartimento Finanze ha offerto, con una circolare, una panoramica completa del tributo. Soffermiamoci sul chi, come, quanto e quando, riferiti ai fabbricati abitativi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
La Suprema corte chiarisce quali sono gli effetti processuali che si verificano in caso di chiusura della società contribuente nel corso del contenzioso tributario
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
Legittima la correzione di errori materiali o formali ma non di quelli riferibili a scelte del contribuente, come la deduzione di perdite in periodi di imposta successivi
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Per la scadenza di giugno è dovuto un terzo o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota di base e la detrazione. Saldo a conguaglio, entro il 16 dicembre, con la percentuale definitiva
La Finanziaria 2010 ha stabilizzato l'aliquota ridotta per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Dello stesso autore
7/5/2012
Cancellato l’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai beneficiari all’Anagrafe tributaria. Questa li ricaverà attraverso l’accesso diretto al sistema informativo del Mit
19/4/2012
Vanno indicati nella sezione “Erario” in corrispondenza degli “Importi a debito versati”. Per riempire gli altri campi dell’F24 basta leggere attentamente l’accordo
12/4/2012
Il tributo, introdotto anticipatamente in via sperimentale dall’articolo 13 del “Salva Italia”, è ormai ai nastri di partenza. Il primo appuntamento è fissato per giugno
5/4/2012
Fra i dati spicca l’ottima performance del gettito delle imposte il cui andamento non è legato alla congiuntura economica: giochi, tabacchi, successioni e donazioni
Notizie correlate
- Deducibilità degli interessi passivi. Le modifiche sul Rol in Unico 2011
- 12/1/2011

- Trova applicazione per la prima volta il mutato meccanismo del riporto introdotto dalla Finanziaria del 2008
- Differenze inventariali fra presunzione e buon senso
- 11/10/2006

- Per la grande distribuzione la prova contraria non è vincolata a quanto richiesto dal Dpr 441/97
- Unico società di capitali 2009: il modello si riallinea agli Ias
- 23/3/2009
- Tra le new entry, il trattamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dei principi internazionali
- Tassazione Ias e “all’italiana”. Differenze quasi inevitabili
- 7/2/2011

- Dai commenti conseguenti alla risoluzione 124/2010 lo spunto per alcune considerazioni sistematiche
Archivio Normativa e prassi
Maggio, 2012
(13)
Aprile, 2012
(21)
Marzo, 2012
(23)
Febbraio, 2012
(23)
Gennaio, 2012
(17)
Dicembre, 2011
(27)
Novembre, 2011
(22)
Ottobre, 2011
(15)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(14)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(22)















