Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Ammissione al gratuito patrocinio:
registro fisso per il "riesame"
registro fisso per il "riesame"
Le pronunce sul ricorso contro i provvedimenti di rigetto al patrocinio a spese dello Stato hanno natura decisoria
Scontano l'imposta di registro in termine fisso le ordinanze, previste dall'articolo 99, comma 4 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico in materia di spese di giustizia -, riguardanti i ricorsi contro i provvedimenti di rifiuto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, essendo considerati "atti dell'autorità giudiziaria … che definiscono, anche parzialmente il giudizio".
Questa, in sintesi. la risposta data dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 213/E dell'11 agosto, a un quesito posto dal ministero della Giustizia. I tecnici dell'Amministrazione finanziaria prendono in esame sia la normativa che la giurisprudenza inerente il quesito per giungere alla definizione della corretta imposta da applicare.
Innanzi tutto occorre partire da quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, del Testo unico delle spese di giustizia che prevede, nel caso in cui venga rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, che l'interessato possa proporre ricorso "davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto".
L'articolo 99 del Dpr 115/2002, in particolare, dispone che il giudice che interviene nel riesame del decreto di rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio emani un'ordinanza in cui è accertato il diritto al "patrocinio a spese dello Stato" e in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione che, recependo l'orientamento della Corte Costituzionale, ha stabilito che "nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione" (cfr. Cass. penale, sent. 23 aprile 2004, n. 19289).
A lume di ciò, l'agenzia delle Entrate con il documento di prassi odierno ha risposto al quesito posto dall'Amministrazione giudiziaria affermando che le ordinanze previste dall'articolo 99, comma 4, del Dpr 115/2002, essendo provvedimenti di natura decisoria, debbano essere assoggettati all'imposta di registro in temine fisso in quanto "atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio".
Questa, in sintesi. la risposta data dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 213/E dell'11 agosto, a un quesito posto dal ministero della Giustizia. I tecnici dell'Amministrazione finanziaria prendono in esame sia la normativa che la giurisprudenza inerente il quesito per giungere alla definizione della corretta imposta da applicare.
Innanzi tutto occorre partire da quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, del Testo unico delle spese di giustizia che prevede, nel caso in cui venga rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, che l'interessato possa proporre ricorso "davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto".
L'articolo 99 del Dpr 115/2002, in particolare, dispone che il giudice che interviene nel riesame del decreto di rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio emani un'ordinanza in cui è accertato il diritto al "patrocinio a spese dello Stato" e in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione che, recependo l'orientamento della Corte Costituzionale, ha stabilito che "nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione" (cfr. Cass. penale, sent. 23 aprile 2004, n. 19289).
A lume di ciò, l'agenzia delle Entrate con il documento di prassi odierno ha risposto al quesito posto dall'Amministrazione giudiziaria affermando che le ordinanze previste dall'articolo 99, comma 4, del Dpr 115/2002, essendo provvedimenti di natura decisoria, debbano essere assoggettati all'imposta di registro in temine fisso in quanto "atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio".
Lilia Chini
pubblicato Martedì 11 Agosto 2009
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