Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Se è frutto dell’arte libraria
la pubblicazione sconta l’Iva light
la pubblicazione sconta l’Iva light
La riduzione è sempre applicabile quando il testo è "stampato" ed è evidente il suo carattere "informativo"
Con riferimento alla cura, composizione, stampa e confezionamento di una raccolta di norme regionali e statali - anche informative - in materia elettorale, la risoluzione n. 223/E ha chiarito ancora una volta la possibilità di applicare l'aliquota del 4% alle pubblicazioni che possono ricondursi alla categoria dei "libri".
Il libro, per essere definito tale, deve essere un prodotto "stampato" e avere un chiaro carattere "informativo". Grazie alla sua funzione divulgativa e scientifica le prestazioni ad esso connesse godono dell''aliquota Iva del 4%: parliamo "di servizi consistenti nella composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa di giornali, libri e periodici".
Il quesito
Il motivo dell'interpello è stato dato dall'affidamento a una tipografia, da parte di una Regione, di un servizio di composizione, stampa, confezionamento e consegna dei materiali occorrenti per una raccolta normativa coordinata con note esplicative per la corretta applicazione delle norme regionali e statali in materia elettorale e per altre pubblicazioni di natura informativa sempre connesse alle elezioni.
In precedenza, la suddetta tipografia aveva sempre applicato l'aliquota Iva ordinaria del 20%, ora chiede se è configurabile che il prodotto editoriale possa rientrare tra le opere librarie con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta, facendo riferimento ai punti 18) e 35) della Tabella A Parte II allegata al Dpr 633/1972".
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Partendo dall'analisi del n. 35 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 6331972, dove è stabilito che "si applica l'Iva nella misura ridotta del 4% alle prestazioni di servizi consistenti nella composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa di giornali, libri e periodici", nella risposta all'interpello l'Agenzia cita quanto indicato nella circolare del Ministero delle finanze n. 63/1990 e nella Circolare ministeriale n. 328/E del 1997, nelle quali è chiaramente indicato che sono libri "tutti i lavori dell'arte libraria di qualsiasi dimensione, pure se solo illustrati o di carattere informativo, purché stampati". Inoltre, in una sua precedente risoluzione - n. 88/E del 19 giugno 2000 - la stessa Agenzia ha indicato che il libro "si caratterizza per avere una funzione divulgativa e scientifica, mentre restano esclusi dalla predetta nozione i prodotti editoriali costituiti da diari scolastici e le agende, nonché relazioni e bilanci di enti e società".
In effetti, da un mero punto di vista linguistico la parola italiana libro deriva dal latino liber, il cui significato si riferisce alla corteccia degli alberi inizialmente utilizzata - specie dai Romani - proprio per scrivere. Tale espressione, estremamente realista, nel tempo e per estensione del termine ha assunto proprio il significato di "opera letteraria", esattamente come l'equivalente greco del libro, cioè biblìon.
In ogni caso, sulla base di quanto rappresentato dall'istante, i funzionari delle Entrate hanno considerato che "la valutazione circa la riconducibilità delle pubblicazioni in discorso alla categoria dei libri richiede un'approfondita indagine di fatto, che esula dalle valutazioni che può formare oggetto di interpello".
Pertanto, pur con la riserva di "riscontrare in sede di eventuale controllo i presupposti di fatto per l'applicazione dell'aliquota agevolata, sembra peraltro che possano sussistere in relazione alle pubblicazioni elencate nell'istanza i requisiti di prodotto stampato e il carattere informativo".
Inoltre, nel quadro di una maggior completezza di trattazione dell'argomento, la risoluzione precisa che secondo quanto indicato nella Direttiva 2009/47/CE del Consiglio del 5 maggio 2009 l'aliquota ridotta è consentita per la "fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico" e che, infine, "qualora le suddette pubblicazioni possano essere qualificate come 'libri' ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva del 4%, beneficeranno della medesima aliquota ridotta anche gli acquisti di materiale (carta), nonché le prestazioni di servizi individuate nel sopra richiamato numero 35 relative alla realizzazione delle stesse".
Il libro, per essere definito tale, deve essere un prodotto "stampato" e avere un chiaro carattere "informativo". Grazie alla sua funzione divulgativa e scientifica le prestazioni ad esso connesse godono dell''aliquota Iva del 4%: parliamo "di servizi consistenti nella composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa di giornali, libri e periodici".
Il quesito
Il motivo dell'interpello è stato dato dall'affidamento a una tipografia, da parte di una Regione, di un servizio di composizione, stampa, confezionamento e consegna dei materiali occorrenti per una raccolta normativa coordinata con note esplicative per la corretta applicazione delle norme regionali e statali in materia elettorale e per altre pubblicazioni di natura informativa sempre connesse alle elezioni.
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Partendo dall'analisi del n. 35 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 6331972, dove è stabilito che "si applica l'Iva nella misura ridotta del 4% alle prestazioni di servizi consistenti nella composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa di giornali, libri e periodici", nella risposta all'interpello l'Agenzia cita quanto indicato nella circolare del Ministero delle finanze n. 63/1990 e nella Circolare ministeriale n. 328/E del 1997, nelle quali è chiaramente indicato che sono libri "tutti i lavori dell'arte libraria di qualsiasi dimensione, pure se solo illustrati o di carattere informativo, purché stampati". Inoltre, in una sua precedente risoluzione - n. 88/E del 19 giugno 2000 - la stessa Agenzia ha indicato che il libro "si caratterizza per avere una funzione divulgativa e scientifica, mentre restano esclusi dalla predetta nozione i prodotti editoriali costituiti da diari scolastici e le agende, nonché relazioni e bilanci di enti e società".
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Paolo Tenaglia
pubblicato Giovedì 13 Agosto 2009
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