Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Assegnazione azioni, redditi tassati
nel tempo e nel luogo di percezione
nel tempo e nel luogo di percezione
Non importa che il beneficiario, nei tre anni di vesting, trasferisca in Stati diversi la propria residenza fiscale
Il reddito realizzato da un lavoratore dipendente in seguito all'assegnazione di titoli azionari va tassato integralmente in base a un principio di cassa e secondo un criterio di territorialità. Vale a dire che il provento è sottoposto a imposizione nel "tempo" e nel "luogo" in cui avviene la reale percezione dello stesso.
Non conta il fatto che il beneficiario, nei tre anni di vesting period, abbia trasferito da uno Stato all'altro la propria residenza fiscale e, altrettanto, non rileva la circostanza di una eventuale tassazione nel Paese in cui l'intestatario lavorava ed era residente nel periodo compreso tra la data dell'offerta e quella di effettiva assegnazione delle azioni. Circostanza desumibile da una valutazione del piano di fidelizzazione.
In sostanza, qualora il "piano" consenta di riferire il reddito derivante dall'assegnazione di azioni all'intera fase di vesting, una parte dello stesso potrebbe essere già stata tassata e il lavoratore si troverebbe in una situazione di doppia imposizione. Una simile congiuntura si risolve, comunque, attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento nazionale (credito d'imposta) e dalle convenzioni tra Stati sottoscritte, appunto, per evitare le doppie tassazioni.
È, in sintesi, il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 92/E del 2 aprile.
Il caso, tuttavia, in considerazione del quesito posto e della formulazione della soluzione prospettata, induce a una più articolata argomentazione e ad entrare nel dettaglio della vicenda.
A rivolgersi all'agenzia delle Entrate è una società - datore di lavoro e sostituto d'imposta del dipendente in argomento - appartenente a un gruppo (Alfa).
La società riferisce che Alfa ha lanciato, nel 2005 (il 28 febbraio), un piano di assegnazione gratuita di azioni in favore di alcuni dipendenti del gruppo, tra cui un dirigente a quel tempo in servizio nel Regno Unito.
L'operazione prevedeva che l'effettiva ricezione dei titoli sarebbe avvenuta al termine di un periodo di vesting di durata triennale (3 marzo 2008). A quella data il dipendente aveva trasferito l'attività lavorativa e la propria residenza fiscale in Italia.
A parere della società nazionale, il reddito costituito dal valore normale delle azioni, effettivamente percepito nel 2008, è fiscalmente rilevante in Italia e, per tale motivo, ha assoggettato a ritenuta alla fonte l'intero ammontare dello stesso, ma soltanto in via "cautelare".
La prudenza, o meglio, la perplessità nasce dalla lettura del piano di azionariato, secondo il quale il reddito in esame costituisce una remunerazione dei giorni che intercorrono tra la data di avvio del piano e quella in cui sono soddisfatte le condizioni per poter in concreto fruire dei relativi effetti.
Un progetto così strutturato porta a suddividere il reddito in due parti, quella riferibile agli anni in cui l'attività è stata svolta all'estero e quella maturata nel periodo "italiano".
Di conseguenza, la quota attribuibile al lavoro prestato nel Regno Unito, non dovrebbe subire alcuna imposizione in Italia, anche perché potrebbe essere già stata tassata in quel Paese: si configurerebbe, pertanto, un'ipotesi di doppio prelievo. In più, considerato che il dipendente ha lavorato all'estero in via esclusiva e continuativa per oltre 183 giorni (dal 28 febbraio 2005 al 30 settembre 2007), la stessa quota di reddito non dovrebbe scontare alcuna imposta in Italia (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, "retribuzione convenzionale").
Queste osservazioni non hanno trovato accoglimento nella risposta dell'Agenzia che, nel ritenere corretto l'operato della società in merito all'assoggettamento a ritenuta alla fonte dell'intero reddito, smonta il richiamo alla norma del Tuir, disposizione rivolta esclusivamente a lavoratori dipendenti che svolgono sì la propria attività all'estero per più di 183 giorni, ma mantengono in Italia la residenza fiscale.
Per questa categoria di contribuenti, la norma "in ballo" pone una deroga all'obbligo di determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente effettivamente percepiti e stabilisce una base imponibile costituita da retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.
Nel caso in esame, il beneficiario era fiscalmente residente all'estero.
Per quel che riguarda, invece, l'eventualità che il reddito in questione sia stato sottoposto a doppia tassazione, gli esperti delle Entrate ribadiscono che il contribuente potrà avvalersi dello strumento del credito d'imposta.
Non conta il fatto che il beneficiario, nei tre anni di vesting period, abbia trasferito da uno Stato all'altro la propria residenza fiscale e, altrettanto, non rileva la circostanza di una eventuale tassazione nel Paese in cui l'intestatario lavorava ed era residente nel periodo compreso tra la data dell'offerta e quella di effettiva assegnazione delle azioni. Circostanza desumibile da una valutazione del piano di fidelizzazione.
In sostanza, qualora il "piano" consenta di riferire il reddito derivante dall'assegnazione di azioni all'intera fase di vesting, una parte dello stesso potrebbe essere già stata tassata e il lavoratore si troverebbe in una situazione di doppia imposizione. Una simile congiuntura si risolve, comunque, attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento nazionale (credito d'imposta) e dalle convenzioni tra Stati sottoscritte, appunto, per evitare le doppie tassazioni.
È, in sintesi, il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 92/E del 2 aprile.
Il caso, tuttavia, in considerazione del quesito posto e della formulazione della soluzione prospettata, induce a una più articolata argomentazione e ad entrare nel dettaglio della vicenda.
A rivolgersi all'agenzia delle Entrate è una società - datore di lavoro e sostituto d'imposta del dipendente in argomento - appartenente a un gruppo (Alfa).
La società riferisce che Alfa ha lanciato, nel 2005 (il 28 febbraio), un piano di assegnazione gratuita di azioni in favore di alcuni dipendenti del gruppo, tra cui un dirigente a quel tempo in servizio nel Regno Unito.
L'operazione prevedeva che l'effettiva ricezione dei titoli sarebbe avvenuta al termine di un periodo di vesting di durata triennale (3 marzo 2008). A quella data il dipendente aveva trasferito l'attività lavorativa e la propria residenza fiscale in Italia.
A parere della società nazionale, il reddito costituito dal valore normale delle azioni, effettivamente percepito nel 2008, è fiscalmente rilevante in Italia e, per tale motivo, ha assoggettato a ritenuta alla fonte l'intero ammontare dello stesso, ma soltanto in via "cautelare".
La prudenza, o meglio, la perplessità nasce dalla lettura del piano di azionariato, secondo il quale il reddito in esame costituisce una remunerazione dei giorni che intercorrono tra la data di avvio del piano e quella in cui sono soddisfatte le condizioni per poter in concreto fruire dei relativi effetti.
Un progetto così strutturato porta a suddividere il reddito in due parti, quella riferibile agli anni in cui l'attività è stata svolta all'estero e quella maturata nel periodo "italiano".
Di conseguenza, la quota attribuibile al lavoro prestato nel Regno Unito, non dovrebbe subire alcuna imposizione in Italia, anche perché potrebbe essere già stata tassata in quel Paese: si configurerebbe, pertanto, un'ipotesi di doppio prelievo. In più, considerato che il dipendente ha lavorato all'estero in via esclusiva e continuativa per oltre 183 giorni (dal 28 febbraio 2005 al 30 settembre 2007), la stessa quota di reddito non dovrebbe scontare alcuna imposta in Italia (articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, "retribuzione convenzionale").
Queste osservazioni non hanno trovato accoglimento nella risposta dell'Agenzia che, nel ritenere corretto l'operato della società in merito all'assoggettamento a ritenuta alla fonte dell'intero reddito, smonta il richiamo alla norma del Tuir, disposizione rivolta esclusivamente a lavoratori dipendenti che svolgono sì la propria attività all'estero per più di 183 giorni, ma mantengono in Italia la residenza fiscale.
Per questa categoria di contribuenti, la norma "in ballo" pone una deroga all'obbligo di determinazione analitica dei redditi di lavoro dipendente effettivamente percepiti e stabilisce una base imponibile costituita da retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze.
Nel caso in esame, il beneficiario era fiscalmente residente all'estero.
Per quel che riguarda, invece, l'eventualità che il reddito in questione sia stato sottoposto a doppia tassazione, gli esperti delle Entrate ribadiscono che il contribuente potrà avvalersi dello strumento del credito d'imposta.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Giovedì 2 Aprile 2009
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