Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Autocompensazione: non c’è lo stop
in caso di ruoli sospesi o rateizzati
in caso di ruoli sospesi o rateizzati
Il divieto riguarda soltanto le compensazioni orizzontali, ossia tra tributi di diversa tipologia
Via libera all’autocompensazione in presenza di ruoli per i quali è stata concessa la sospensione o la rateazione. Esclusione dei contributi e dei crediti d’imposta dal calcolo del limite dei 1.500 euro.
Le importanti precisazioni arrivano dalla circolare n. 13/E dell’11 marzo, con cui l’Agenzia illustra in dettaglio le novità introdotte dal decreto legge 78/2010 in tema di divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti.
Compensazione: quando sì, quando no
Non rientrano tra i debiti d’imposta che impediscono la compensazione i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se indicati nella sezione “erario” del modello F24. Ciò al fine di azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e quelle creditorie, dovute ad anticipi d’imposta da parte del contribuente.
L’autocompensazione, inoltre, è possibile in caso di ruoli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione.
Al contrario, concorrono al raggiungimento del limite di 1.500 euro i debiti d’imposta iscritti a ruolo relativi alle ritenute alla fonte della stessa tipologia delle imposte indicate come compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d’imposta.
La circolare precisa che il divieto in caso di ruoli scaduti riguarda soltanto le compensazioni di tipo “orizzontale”, mentre resta esclusa la compensazione “verticale”. In pratica, in presenza di ruoli scaduti, non è possibile compensare tramite modello F24 tributi di diversa tipologia, mentre è possibile compensare, per esempio, Iva con Iva o acconti Ires con saldi Ires a credito.
Per quanto riguarda i ruoli che impediscono la compensazione, sono rilevanti soltanto quelli per i quali il termine di pagamento del debito è già scaduto, indipendentemente dal titolo dell’iscrizione e dalla tipologia del ruolo.
In caso di procedure concorsuali
Un altro chiarimento riguarda le procedure concorsuali: la presenza di debiti erariali iscritti a ruolo nei confronti del fallito, scaduti e non pagati, ma maturati prima dell’apertura della procedura concorsuale, non impedisce la compensazione tra i crediti e i debiti erariali formatisi nel corso della procedura stessa.
Sanzioni
In caso di inosservanza del divieto, la sanzione, nella misura del 50%, viene applicata in riferimento a ciascuna indebita compensazione e non prima della chiusura di eventuali controversie pendenti.
La circolare ricorda inoltre che non sono sanzionabili le eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro nel periodo precedente al 18 febbraio 2011 (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 10/2/2011), a condizione che l’utilizzo dei crediti in compensazione non abbia intaccato quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli.
Come verificare l’esistenza di un debito
Per verificare l’esistenza di debiti iscritti a ruolo che precludono la compensazione, i contribuenti possono riscontrare le cartelle ad essi notificate, oppure accedere dal sito di Equitalia al proprio Estratto conto Equitalia, cioè all’elenco delle cartelle e degli avvisi di pagamento relativi al proprio codice fiscale/partita IVA dall’anno 2000. E’ sempre possibile, comunque, recarsi presso gli sportelli degli agenti della riscossione.
Valeria Ibello
Alessandro Lentini
pubblicato Venerdì 11 Marzo 2011
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