Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Vittime atti terroristici, esenzione Irpef estesa a tutte le pensioni
Beneficio non più limitato al solo trattamento per il quale è stato riconosciuto l'aumento figurativo di dieci anni
Con la risoluzione n. 453/E del 1° dicembre, l'agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di "benefici economici, fiscali, assistenziali, pensionistici e previdenziali in favore delle vittime di atti di terrorismo o di stragi di tale matrice e dei loro familiari, anche superstiti" introdotti con la legge 206/2004.
Sull'argomento, l'Amministrazione finanziaria si era già espressa con la risoluzione 39/2008, rispondendo a un quesito posto dall'Inps circa l'ambito di applicazione di esenzione totale dall'Irpef per la totalità delle pensioni di cui è titolare il soggetto beneficiario, nel caso specifico esaminato un genitore, superstite di una vittima di un tragico evento terroristico e titolare di più trattamenti pensionistici diretti.
In quell'occasione, l'applicabilità del beneficio era stata riconosciuta esclusivamente al trattamento pensionistico per il quale l'Inps aveva attribuito l'aumento figurativo di dieci anni.
In merito alla problematica, anche a seguito di una direttiva emanata dal presidente del Consiglio dei ministri, l'agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti.
Il percorso di analisi si è sviluppato lungo due direttrici: da una parte la formulazione letterale dell'articolo 3, comma 2, della legge 206/2004, che legittima un'interpretazione restrittiva, dall'altra la valutazione della ratio sottesa alla norma, la cui finalità concretamente perseguita va individuata nella volontà di garantire alle vittime e ai loro familiari, anche superstiti, "strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici".
Il risultato, espresso nella risoluzione 453/E, è il convincimento che "l'esenzione totale dall'IRPEF di cui all'art. 3 comma 2 della legge n. 204 del 2006 si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario".
Sull'argomento, l'Amministrazione finanziaria si era già espressa con la risoluzione 39/2008, rispondendo a un quesito posto dall'Inps circa l'ambito di applicazione di esenzione totale dall'Irpef per la totalità delle pensioni di cui è titolare il soggetto beneficiario, nel caso specifico esaminato un genitore, superstite di una vittima di un tragico evento terroristico e titolare di più trattamenti pensionistici diretti.
In quell'occasione, l'applicabilità del beneficio era stata riconosciuta esclusivamente al trattamento pensionistico per il quale l'Inps aveva attribuito l'aumento figurativo di dieci anni.
In merito alla problematica, anche a seguito di una direttiva emanata dal presidente del Consiglio dei ministri, l'agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno effettuare ulteriori approfondimenti.
Il percorso di analisi si è sviluppato lungo due direttrici: da una parte la formulazione letterale dell'articolo 3, comma 2, della legge 206/2004, che legittima un'interpretazione restrittiva, dall'altra la valutazione della ratio sottesa alla norma, la cui finalità concretamente perseguita va individuata nella volontà di garantire alle vittime e ai loro familiari, anche superstiti, "strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici".
Il risultato, espresso nella risoluzione 453/E, è il convincimento che "l'esenzione totale dall'IRPEF di cui all'art. 3 comma 2 della legge n. 204 del 2006 si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario".
Paolo Tenaglia
pubblicato Lunedì 1 Dicembre 2008
I più letti
Il contribuente, che beneficia delle agevolazioni prima casa senza acquisire la residenza nel comune dov’è ubicato l’immobile acquistato, commette elusione fiscale
È l'appuntamento di chiusura con l'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta sull'incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
Consentono di versare il 4 per mille sui “valori” ancora segretati al 2011 e il 10 per mille su quelli prelevati dal rapporto di deposito all’entrata in vigore del Salva Italia
Per il contribuente, il diritto al rimborso inizia a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione ed è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale
Per i contribuenti delle zone interessate dalle recenti eccezionali precipitazioni, sarà valutata la disapplicazione delle sanzioni previste per eventuali ritardi
Approfondimento sulla nuova disposizione normativa: i paletti posti per scoraggiare gli escamotage studiati per dribblarla, come i pagamenti “opportunamente” frazionati
Al lavoratore è consentito svolgere entrambe le funzioni nella stessa società, purché siano estranee e diverse fra loro e tale separazione sia evidente e provata
Riconosciuta la non tassabilità solo per il periodo successivo allo sfratto per morosità. Fino a tale data devono essere dichiarati anche se non sono stati incassati
Il riepilogo dell’Amministrazione sull’applicazione del nuovo strumento che contrasta frodi ed evasioni fiscali
Tutti gli interventi del legislatore sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti fino al Dl 201/2011 che, a partire dallo scorso 6 dicembre, ha abbassato il limite a mille euro
Chiarimenti a 360° sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. In arrivo il software gratuito per la compilazione
Altri chiarimenti sulla comunicazione dei dati relativi alle operazioni Iva di importo non inferiore a 3.000 euro. L’Agenzia risponde a venticinque nuove domande
Ancora precisazioni su “contratti collegati” e leasing, ma anche indicazioni per gli autotrasportatori e i contribuenti che esercitano attività in contabilità separata
Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”
Coppia di provvedimenti per le regole dei nuovi regimi - di vantaggio per “under 35” e lavoratori in mobilità, e di semplificazione contabile - pronti a partire dal 2012
Dello stesso autore
13/8/2009
La riduzione è sempre applicabile quando il testo è "stampato" ed è evidente il suo carattere "informativo"
12/8/2009
E' l'esito di un interpello di una società impegnata in lavori per centrali di produzione di energia elettrica
11/8/2009
E' possibile la presentazione del modello presso banche, Posta, agenti della riscossione e per via telematica
10/8/2009
Agevolati i veicoli di massa tra 7,5 e 11,5 tonnellate e quelli con una massa superiore a 11,5 tonnellate
Notizie correlate
- Vittime del terrorismo, previdenza agevolata una tantum
- 8/2/2008

- In caso di più pensioni, benefici applicabili solo a quella che comporta il trattamento più favorevole
- Irpef, senza esenzione i vitalizi concessi ai parlamentari uscenti
- 26/10/2009

- Gli assegni di fine mandato fuori dalla normativa riservata alle pensioni per le vittime del terrorismo
- Vittime del terrorismo: pensioni non sempre esenti per intero
- 22/9/2005

- Per invalidità inferiori all'80 per cento, il non assoggettamento a Irpef riguarda la sola parte corrispondente all'aumento figurativo dei versamenti contributivi
- Agevolazioni fiscali sui trattamenti pensionistici
- 25/10/2007

- Estese anche al Tfs ma non riguardano l’intera liquidazione
Archivio Normativa e prassi
Febbraio, 2012
(8)
Gennaio, 2012
(17)
Dicembre, 2011
(27)
Novembre, 2011
(22)
Ottobre, 2011
(15)
Settembre, 2011
(18)
Agosto, 2011
(14)
Luglio, 2011
(19)
Giugno, 2011
(22)
Maggio, 2011
(25)
Aprile, 2011
(20)
Marzo, 2011
(22)



















