Mercoledì 19 Giugno 2013 - Aggiornato alle 14:47
Normativa e prassi
Beni in godimento ai soci.
Primo acconto “recuperabile”
Primo acconto “recuperabile”
Data l’obiettiva incertezza, il secondo potrà sanare l’eventuale omesso versamento, solo con gli interessi nella misura del 4% annuo e senza applicazione delle sanzioni
Primi acconti al riparo da sanzioni, per i contribuenti che non hanno fatto bene i conti con la disciplina dei beni d’impresa, concessi in godimento a soci e familiari a prezzi “di favore”. L’eventuale omesso/carente versamento potrà essere, infatti, sanato con il secondo acconto, applicando i soli interessi del 4% annuo.
E’ una delle indicazioni contenute nella circolare n. 24/E del 15 giugno.
La norma
Il Dl 138/2011 ha introdotto, allo scopo di contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, penalizzazioni sia per gli utilizzatori sia per l’impresa concedente. Per i primi, la differenza fra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito rappresenta un reddito diverso (che, a differenza degli altri proventi della stessa categoria, non è imputato per cassa, bensì per maturazione). L’impresa, dal canto suo, è invece colpita con l’indeducibilità dei costi relativi al bene dato in godimento.
Riguardo agli utilizzatori, la circolare ha puntualizzato che la disposizione interessa:
Per quanto riguarda le aziende concedenti, rientrano nella disposizione le imprese individuali, le società commerciali, le cooperative, le stabili organizzazioni di società non residenti, gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Restano escluse dall’applicazione della norma le “società semplici” concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa.
Fra le indicazioni contenute nel documento di prassi, due sono di particolar rilievo. La prima: coerentemente con quanto espresso nel provvedimento del direttore del 16 novembre 2011, sono esclusi dalla disciplina tutti i beni rientranti nella categoria “altro” del tracciato record della comunicazione, che hanno un valore non superiore a 3mila euro al netto d’Iva (le altre categorie sono “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto” e “aeromobile”).
Stessa esclusione – venendo alla seconda indicazione – anche per gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci.
Determinazione del reddito diverso
La regola del maggior reddito in capo all’utilizzatore scatta anche quando il bene è concesso in godimento solo per una frazione dell’anno. In tal caso, ovviamente, se il valore normale del diritto è ricavabile per annualità, il reddito diverso sarà calcolato rapportando la differenza fra tale valore e il corrispettivo pattuito o pagato al periodo di godimento.
In ogni caso, il corrispettivo e le altre condizioni contrattuali debbono risultare da una certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene.
Una notazione importante. Il reddito diverso nasce ogni volta in cui soci, imprenditore e familiari ricevano in godimento un bene, a un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato; a prescindere dall’eventuale limitazione della deducibilità in capo al concedente. Tuttavia, la disposizione si blocca quando l’utilizzatore è, allo stesso tempo, dipendente della società o dell’impresa individuale, oppure lavoratore autonomo. In questi casi, infatti, il contribuente è già “tassato” con le regole stabilite dagli articoli 51 (fringe benefit) e 54 del Tuir.
Indeducibilità dei costi
La sancita indeducibilità “in ogni caso”, in capo all’impresa concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento, comporta che andranno recuperati a tassazione non solo gli oneri sostenuti per l’acquisto dei beni, ma anche gli altri componenti negativi, quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione eccetera.
Nella pratica, il calcolo va così effettuato:
Esempio tratto dalla circolare
Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: € 8.000;
L’importo così determinato va poi rapportato al periodo di godimento.
Restano interamente indeducibili i costi specificamente imputabili al bene nel periodo di utilizzo dello stesso.
La circolare precisa, in ogni modo, che l’indeducibilità non opera nei casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il Tuir già pone “paletti”, come, ad esempio, per le autovetture, i cui costi sono ordinariamente deducibili al 40 per cento.
Va, infine, precisato che il maggior reddito derivante dall’indeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari), nel caso in cui il bene venga concesso in godimento da una società di persone o da una srl “trasparente”.
E’ una delle indicazioni contenute nella circolare n. 24/E del 15 giugno.
La norma
Il Dl 138/2011 ha introdotto, allo scopo di contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, penalizzazioni sia per gli utilizzatori sia per l’impresa concedente. Per i primi, la differenza fra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito rappresenta un reddito diverso (che, a differenza degli altri proventi della stessa categoria, non è imputato per cassa, bensì per maturazione). L’impresa, dal canto suo, è invece colpita con l’indeducibilità dei costi relativi al bene dato in godimento.
Riguardo agli utilizzatori, la circolare ha puntualizzato che la disposizione interessa:
- i soci e i loro familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale, anche quando i beni in godimento provengano da società controllate dalla partecipata o collegate alla stessa
- l’imprenditore residente e i suoi familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
Per quanto riguarda le aziende concedenti, rientrano nella disposizione le imprese individuali, le società commerciali, le cooperative, le stabili organizzazioni di società non residenti, gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
Restano escluse dall’applicazione della norma le “società semplici” concedenti, in quanto soggetti che non svolgono attività d’impresa.
Fra le indicazioni contenute nel documento di prassi, due sono di particolar rilievo. La prima: coerentemente con quanto espresso nel provvedimento del direttore del 16 novembre 2011, sono esclusi dalla disciplina tutti i beni rientranti nella categoria “altro” del tracciato record della comunicazione, che hanno un valore non superiore a 3mila euro al netto d’Iva (le altre categorie sono “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto” e “aeromobile”).
Stessa esclusione – venendo alla seconda indicazione – anche per gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci.
Determinazione del reddito diverso
La regola del maggior reddito in capo all’utilizzatore scatta anche quando il bene è concesso in godimento solo per una frazione dell’anno. In tal caso, ovviamente, se il valore normale del diritto è ricavabile per annualità, il reddito diverso sarà calcolato rapportando la differenza fra tale valore e il corrispettivo pattuito o pagato al periodo di godimento.
In ogni caso, il corrispettivo e le altre condizioni contrattuali debbono risultare da una certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell’utilizzazione del bene.
Una notazione importante. Il reddito diverso nasce ogni volta in cui soci, imprenditore e familiari ricevano in godimento un bene, a un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato; a prescindere dall’eventuale limitazione della deducibilità in capo al concedente. Tuttavia, la disposizione si blocca quando l’utilizzatore è, allo stesso tempo, dipendente della società o dell’impresa individuale, oppure lavoratore autonomo. In questi casi, infatti, il contribuente è già “tassato” con le regole stabilite dagli articoli 51 (fringe benefit) e 54 del Tuir.
Indeducibilità dei costi
La sancita indeducibilità “in ogni caso”, in capo all’impresa concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento, comporta che andranno recuperati a tassazione non solo gli oneri sostenuti per l’acquisto dei beni, ma anche gli altri componenti negativi, quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione eccetera.
Nella pratica, il calcolo va così effettuato:
Esempio tratto dalla circolare
Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: € 8.000;
- Valore di mercato del diritto di godimento: € 10.000;
- Costi complessivamente sostenuti nell’anno per il bene concesso in godimento: € 1.000;
- Quota di costo indeducibile è pari a: 1.000 * 2.000 (10.000- 8000) / 10.000 = 200
L’importo così determinato va poi rapportato al periodo di godimento.
Restano interamente indeducibili i costi specificamente imputabili al bene nel periodo di utilizzo dello stesso.
La circolare precisa, in ogni modo, che l’indeducibilità non opera nei casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il Tuir già pone “paletti”, come, ad esempio, per le autovetture, i cui costi sono ordinariamente deducibili al 40 per cento.
Va, infine, precisato che il maggior reddito derivante dall’indeducibilità dei costi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari), nel caso in cui il bene venga concesso in godimento da una società di persone o da una srl “trasparente”.
r.fo.
pubblicato Venerdì 15 Giugno 2012
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