Normativa e prassi
Beni provenienti da deposito Iva,
passaggio al cliente senza fattura
Una volta sbloccata la merce, applicando il reverse charge, il rappresentante ha esaurito il suo compito
Il rappresentante “estrae” i beni in reverse charge e poi, se vuole, certifica il trasferimento al cliente italiano, che assolve l’Iva autofatturandosi.Questo, in ogni caso. Le nuove norme sulla territorialità delle operazioni Iva, infatti, impongono sì tutti gli adempimenti relativi all’imposta in capo al cessionario residente, ma non escludono la produzione di documenti non rilevanti, utili però alla tracciabilità dei passaggi.
È una delle precisazioni rinvenibili nella risoluzione n. 89/E del 25 agosto.

Non si violano le disposizioni dell’Iva comunitaria, modificate a inizio anno con il decreto legislativo 18/2010 e che attualmente obbligano i cessionari/committenti residenti ad assolvere l’imposta tramite il meccanismo dell’inversione contabile, se in una cessione di beni tra un soggetto estero e un cliente passivo italiano, con sosta in un deposito Iva, il cedente provvede al ritiro della merce tramite il suo rappresentante fiscale. Quest’ultimo si occupa dell’estrazione dei beni depositati, regolarizzando l’operazione in reverse charge, poi, cura la cessione nei confronti degli acquirenti “passivi” residenti, producendo un documento non rilevante ai fini Iva. Il cessionario, a sua volta, autofattura l’acquisizione.

Le vie del polietilene e dell’alluminio
La situazione, esposta tramite interpello di una società inglese che commercializza in Italia polietilene e alluminio greggio nei confronti di aziende nazionali ed estere, in concreto si svolge così: il polietilene viene immesso sul territorio “in libera pratica” con l’introduzione in un deposito Iva, l’alluminio, invece, varca i confini nazionali via mare e giunge in diversi porti nazionali.
Entrambe le merci vengono destinate a cessionari che esercitano l’attività di trasformazione e vendita all’ingrosso di metalli non ferrosi.

L’istante prospetta che per l’estrazione dal deposito effettuata dalla stessa società attraverso il proprio rappresentante fiscale quest’ultimo emetta autofattura e “giri” la merce al cliente, indicando su un'altra fattura che l’obbligo di adempiere ai conseguenti obblighi Iva grava sul cessionario nazionale ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione va bene; ma il documento che certifica il passaggio dei beni dal rappresentante all’acquirente, pur utilizzabile dal rappresentante fiscale per suoi fini “contabili”, è senza rilevanza Iva. Questo in considerazione del fatto che gli obblighi relativi all’applicazione del tributo vanno adempiuti dal cessionario residente, tramite emissione di autofattura.

La risoluzione precisa, infine, che nel caso gli acquirenti – nell’ambito di cessioni interne - siano esteri, la società straniera che pone in essere l’operazione dovrà assolvere l’Iva in modo ordinario, tramite identificazione diretta oppure nominando un rappresentante fiscale.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Giovedì 26 Agosto 2010

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