Giovedì 9 Febbraio 2012 - Aggiornato alle 18:45
Normativa e prassi
Biocarburanti, terreno fertile
per nuovi incentivi fiscali
per nuovi incentivi fiscali
In Gazzetta il decreto interministeriale che stabilisce l'aliquota di accisa ridotta per bioetanolo ed Etbe
Biocarburanti con aliquota di accisa ridotta. E' stato pubblicato, infatti, in Gazzetta il decreto del 5 agosto 2009 del ministero dell'Economia e delle Finanze (di concerto con i ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e con quello delle Politiche agricole, alimentari e forestali) contenente le agevolazioni per il settore.
Il regolamento stabilisce che il bioetanolo, l'Etbe, gli additivi e i riformulanti derivanti da biomasse per benzina e gasolio (escluso il biodiesel), utilizzati nel territorio nazionale come carburanti, sia da soli sia in miscela con altri prodotti energetici, possono fruire di una riduzione dell'accisa. Per finanziare l'agevolazione, è previsto per il 2009 e il 2010 uno stanziamento con un tetto annuo massimo di spesa di 73 milioni di euro .
Per ottenere il bonus, i titolari di impianti produttori, che operano in regime di deposito fiscale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, devono presentare, per ciascun prodotto e per ogni anno, una domanda contenente i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la partita Iva, il codice di accisa, l'ubicazione dell'impianto, tipo e quantità di prodotto per il quale si richiede l'agevolazione, la capacità produttiva annuale dell'impianto espressa in tonnellate, la quantita' di prodotto realizzata nell'anno precedente nel proprio impianto e destinata a essere immessa in consumo, gli estremi della licenza di deposito fiscale e, per gli impianti situati in altri Stati Ue, il cancello di ingresso1 prescelto.
La domanda va accompagnata dalla documentazione in cui il richiedente attesta la conformità del prodotto alle caratteristiche indicate dal decreto, la sua idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti e di non aver ottenuto aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Le istanze vanno inoltrate all'agenzia delle Dogane. Per il 2009, vanno inviate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del comunicato con cui si pubblicizza il decreto (per permettere la partecipazione anche a produttori di altri Stati Ue). Per il 2010, invece, entro il 31 gennaio prossimo.
Le Dogane effettueranno l'assegnazione dei quantitativi dei prodotti agevolati entro trenta giorni dalle scadenze previste per la presentazione delle istanze, secondo i criteri stabiliti dal decreto, il quale indica anche le modalità di svolgimento dei successivi controlli.
___________________________
[1]"Deposito fiscale, preventivamente autorizzato dall'Ufficio competente, ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale i soggetti titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari introducono i prodotti rientranti nei quantitativi assegnati nel territorio nazionale".
Il regolamento stabilisce che il bioetanolo, l'Etbe, gli additivi e i riformulanti derivanti da biomasse per benzina e gasolio (escluso il biodiesel), utilizzati nel territorio nazionale come carburanti, sia da soli sia in miscela con altri prodotti energetici, possono fruire di una riduzione dell'accisa. Per finanziare l'agevolazione, è previsto per il 2009 e il 2010 uno stanziamento con un tetto annuo massimo di spesa di 73 milioni di euro .
Per ottenere il bonus, i titolari di impianti produttori, che operano in regime di deposito fiscale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, devono presentare, per ciascun prodotto e per ogni anno, una domanda contenente i dati identificativi propri e del legale rappresentante, la partita Iva, il codice di accisa, l'ubicazione dell'impianto, tipo e quantità di prodotto per il quale si richiede l'agevolazione, la capacità produttiva annuale dell'impianto espressa in tonnellate, la quantita' di prodotto realizzata nell'anno precedente nel proprio impianto e destinata a essere immessa in consumo, gli estremi della licenza di deposito fiscale e, per gli impianti situati in altri Stati Ue, il cancello di ingresso1 prescelto.
La domanda va accompagnata dalla documentazione in cui il richiedente attesta la conformità del prodotto alle caratteristiche indicate dal decreto, la sua idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti e di non aver ottenuto aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Le istanze vanno inoltrate all'agenzia delle Dogane. Per il 2009, vanno inviate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del comunicato con cui si pubblicizza il decreto (per permettere la partecipazione anche a produttori di altri Stati Ue). Per il 2010, invece, entro il 31 gennaio prossimo.
Le Dogane effettueranno l'assegnazione dei quantitativi dei prodotti agevolati entro trenta giorni dalle scadenze previste per la presentazione delle istanze, secondo i criteri stabiliti dal decreto, il quale indica anche le modalità di svolgimento dei successivi controlli.
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[1]"Deposito fiscale, preventivamente autorizzato dall'Ufficio competente, ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale i soggetti titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari introducono i prodotti rientranti nei quantitativi assegnati nel territorio nazionale".
Alessandra Gambadoro
pubblicato Lunedì 7 Settembre 2009
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