Giovedì 23 Maggio 2013 - Aggiornato alle 18:57
Normativa e prassi
Bollo su conti correnti (e altro).
Fuori solo i “veri” piccoli risparmi
Fuori solo i “veri” piccoli risparmi
Il calcolo dei 5mila euro di giacenza media per l’esenzione dall’imposta va effettuato su tutti i rapporti intestati in modo identico e intrattenuti con lo stesso istituto di credito
Restano esclusi dall’ambito di applicazione solo i depositi minimi. Pertanto, il conto che non supera i 5mila euro, intestato alla persona fisica, è esente dalla nuova imposta di bollo, mentre più conti intestati allo stesso “cliente” presso lo stesso istituto di credito, singolarmente inferiori ai 5mila euro ma complessivamente oltre la soglia, sono imponibili. Ancora, se il valore medio della giacenza media risulta “in rosso”, non c’è alcun bollo da pagare, ma, occhio, il conto negativo non concorre al calcolo per l’esenzione. In più, l’imposta è dovuta una volta all’anno ed è trattenuta direttamente dagli “enti gestori” al momento della rendicontazione (al 31 dicembre, se la periodicità della comunicazione è annuale; alla fine del periodo rendicontato, in caso di scadenza infrannuale; alla data di chiusura del conto).
Queste alcune delle precisazioni arrivate con il decreto del Mef del 24 maggio scorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 1° giugno, attuativo delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 dell’articolo 19 del Dl 201/2011. Il “Salva Italia” ha, infatti, modificato l’articolo 13 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972, intervenendo sia sulla disciplina dell’imposta di bollo dovuta sui conti correnti e libretti di risparmio sia su quella relativa al bollo sugli strumenti finanziari.
Dal 1° gennaio 2012, quindi, gli estratti conto e i rendiconti dei libretti di risparmio inviati dalle banche o da Poste spa ai clienti scontano un bollo annuale di 34,20 euro, se il cliente è persona fisica, 100 euro se lo stesso è persona giuridica.
Inoltre, il Dl 201/2011 ha introdotto un’imposta di bollo proporzionale (pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013) per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito. Il Dl 16/2012 (“semplificazioni tributarie”) ha poi puntualizzato che il prelievo riguarda anche i cosiddetti conti deposito, bancari e postali, pur se rappresentati da certificati. L’importo minimo è fissato a 34,20 euro, mentre, esclusivamente per il 2012, è stabilito anche un importo massimo, 1.200 euro.
Il Dm è composto da soli quattro articoli. Il primo si sofferma su alcune definizioni che individuano i soggetti e gli oggetti coinvolti dalle nuove norme, come l’“ente gestore”, il “cliente” e i “prodotti finanziari”. Gli altri tre entrano nel merito del quanto dovuto, del come e del quando deve avvenire il prelievo.
In particolare, oltre a quanto prima anticipato, è specificato che l’imposta annua va corrisposta per ogni rapporto di conto corrente, libretto, polizza assicurativa, eccetera, esclusi quelli intestati a banche, società finanziarie, imprese di assicurazione, fondi comuni, società di gestione del risparmio, Poste spa. Nel decreto, infatti, per clienti si intendono esclusivamente quelli indicati nel provvedimento del governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011.
Riguardo ai rapporti, requisito necessario per la tassabilità è la volontà di intrattenerli: pertanto, non si considerano rapporti con il cliente quelli aperti per ordine dell’autorità giudiziaria.
Queste alcune delle precisazioni arrivate con il decreto del Mef del 24 maggio scorso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 1° giugno, attuativo delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 dell’articolo 19 del Dl 201/2011. Il “Salva Italia” ha, infatti, modificato l’articolo 13 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972, intervenendo sia sulla disciplina dell’imposta di bollo dovuta sui conti correnti e libretti di risparmio sia su quella relativa al bollo sugli strumenti finanziari.
Dal 1° gennaio 2012, quindi, gli estratti conto e i rendiconti dei libretti di risparmio inviati dalle banche o da Poste spa ai clienti scontano un bollo annuale di 34,20 euro, se il cliente è persona fisica, 100 euro se lo stesso è persona giuridica.
Inoltre, il Dl 201/2011 ha introdotto un’imposta di bollo proporzionale (pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013) per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito. Il Dl 16/2012 (“semplificazioni tributarie”) ha poi puntualizzato che il prelievo riguarda anche i cosiddetti conti deposito, bancari e postali, pur se rappresentati da certificati. L’importo minimo è fissato a 34,20 euro, mentre, esclusivamente per il 2012, è stabilito anche un importo massimo, 1.200 euro.
Il Dm è composto da soli quattro articoli. Il primo si sofferma su alcune definizioni che individuano i soggetti e gli oggetti coinvolti dalle nuove norme, come l’“ente gestore”, il “cliente” e i “prodotti finanziari”. Gli altri tre entrano nel merito del quanto dovuto, del come e del quando deve avvenire il prelievo.
In particolare, oltre a quanto prima anticipato, è specificato che l’imposta annua va corrisposta per ogni rapporto di conto corrente, libretto, polizza assicurativa, eccetera, esclusi quelli intestati a banche, società finanziarie, imprese di assicurazione, fondi comuni, società di gestione del risparmio, Poste spa. Nel decreto, infatti, per clienti si intendono esclusivamente quelli indicati nel provvedimento del governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011.
Riguardo ai rapporti, requisito necessario per la tassabilità è la volontà di intrattenerli: pertanto, non si considerano rapporti con il cliente quelli aperti per ordine dell’autorità giudiziaria.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Lunedì 4 Giugno 2012
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