Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Buoni i parametri dell’Isee
per le borse di studio Onlus
per le borse di studio Onlus
I criteri di esonero usati all’università validi anche per misurare l’indigenza dei giovani beneficiari no profit
Le Onlus, che operano nel settore dell’istruzione e vogliono erogare borse di studio a giovani con scarse possibilità economiche, possono adottare i parametri Isee per individuare l’effettivo stato di indigenza dei potenziali beneficiari. Il sistema tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza e consente di rispettare il perseguimento delle finalità di utilità sociale richieste alle organizzazioni senza scopo di lucro.
L’agenzia delle Entrate, pertanto, ritiene che per valutare il livello di disagio economico dei destinatari delle borse di studio assegnate dalle Onlus è corretto applicare i parametri Isee stabiliti per l'esenzione dalle tasse universitarie nella regione in cui opera l'ente.
Così risponde, in sintesi, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 186/E del 17 luglio, a una fondazione iscritta all’anagrafe delle Onlus e che opera nell’ambito dell’istruzione, della formazione e della promozione della cultura e dell’arte. Destinatari di tali attività (per non perdere lo status di ente no profit) devono essere necessariamente - secondo il comma 2, articolo 10, del Dlgs 460/1997 - persone con disagi fisici, psichici, familiari, sociali o economici.
Il dubbio dell’istante nasce dalla necessità di avere riferimenti certi con cui misurare la situazione economica dei destinatari della sovvenzione e chiede se i parametri Isee possano essere considerati “indicatori obiettivi” di valutazione. Il sistema proposto è di norma utilizzato per concedere benefici ed esenzioni agli studenti universitari.
In poche parole, la fondazione vuole essere certa che le borse di studio siano assegnate rispettando le modalità richieste dalla disciplina sulle Onlus, per il perseguimento di obiettivi che siano esclusivamente di solidarietà sociale.
La soglia di indigenza, si precisa nell’interpello, sarebbe quella fissata per l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie, vale a dire un importo Isee non superiore a 17mila euro, oltre il quale il ragazzo non può essere considerato in condizioni disagiate.
La norma, in effetti, riconoscono i tecnici delle Entrate, lascia adito a qualche incertezza. Non individua, infatti, nettamente quali siano le condizioni per poter considerare delle persone economicamente o fisicamente svantaggiate. Anche la circolare 168/1998, che ha comunque fornito un elenco esemplificativo di soggetti in condizioni di disagio, non consente di dare risposta al quesito oggetto dell’interpello.
Con il nuovo documento di prassi l'Agenzia precisa che la condizione di svantaggio economico è stabilta con modalità e limiti reddituali e patrimoniali diversi a seconda del settore in cui interviene la Onlus.
Con il nuovo documento di prassi l'Agenzia precisa che la condizione di svantaggio economico è stabilta con modalità e limiti reddituali e patrimoniali diversi a seconda del settore in cui interviene la Onlus.
Nel caso descritto, in particolare, la Fondazione svolge la propria attività nel settore dell’istruzione e vuole favorire l’accesso allo studio del diritto economico da parte di ragazzi meritevoli, che potrebbero rinunciare al percorso universitario per mancanza di possibilità economiche.
Gli obiettivi sono gli stessi perseguiti dalla normativa che tutela il diritto allo studio universitario e che prevede, secondo i limiti Isee, agevolazioni per i giovani in situazioni finanziarie disagiate.
Anna Maria Badiali
pubblicato Venerdì 17 Luglio 2009
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