Giovedì 24 Maggio 2012 - Aggiornato alle 20:03
Normativa e prassi
Calabria, alluvione febbraio 2010,
disposizioni sui primi interventi
disposizioni sui primi interventi
I contributi, previsti dall’ordinanza del presidente del Consiglio, non concorrono alla formazione del reddito
Pronto il piano degli interventi, predisposto sulla base delle risorse finanziarie disponibili, per la messa in sicurezza delle zone della regione Calabria colpite dall’alluvione dello scorso febbraio e la concessione dei contributi a favore di famiglie e imprese, per un veloce ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione.
Il documento dispone in primo luogo la nomina del presidente della regione Calabria a commissario delegato per il superamento dell’emergenza. Questi provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta, a realizzare un piano per quantificare le spese sostenute per le prime fasi di intervento, dalle amministrazioni delle zone colpite dalla calamità, determinare il fabbisogno sia dei lavori urgenti ancora necessari sia di quelli diretti alla messa in sicurezza del territorio (come viabilità e infrastrutture pubbliche) e fissare i contributi a favore di famiglie, imprese e abitazioni principali danneggiate.
Risorse per le famiglie
Nei limiti delle risorse assegnate, sono previsti dei contributi fino a un massimo di 400 euro mensili (nel limite, comunque, di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare), a favore delle famiglie che hanno subito gravi danni all’abitazione principale, finalizzati al reperimento di un’autonoma sistemazione (il contributo è di 200 euro per i nuclei composti da una sola unità). Se sono presenti persone con più di 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, spetta un contributo aggiuntivo fino a 100 euro mensili per ognuno di essi.
In alternativa, il commissario è autorizzato a trovare un alloggio alla famiglia. I contributi sono erogati a partire dalla data di sgombero dell’immobile.
I contributi non concorrono alla formazione del reddito (ad eccezione di quelli concessi per la sospensione di almeno sei giorni delle attività produttive) e sono scomputati dalle eventuali contribuzioni erogate. Nel caso in cui gli indennizzi assicurativi coprano in tutto o in parte i danni subiti, i contributi saranno concessi solo per l’eventuale differenza.
Sarà cura del commissario, inoltre, predisporre, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta, il programma delle attività da realizzare e la relativa copertura finanziaria, con cadenza trimestrale.
Dall’11 al 17 febbraio 2010, precipitazioni di carattere eccezionale hanno prodotto danni e dissesti idrogeologici, di particolare gravità nelle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia. Con ordinanza del presidente del Consiglio (n. 3862 del 31 marzo 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile, è stata prevista l’attuazione degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni provocati dall’alluvione.
Il documento dispone in primo luogo la nomina del presidente della regione Calabria a commissario delegato per il superamento dell’emergenza. Questi provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta, a realizzare un piano per quantificare le spese sostenute per le prime fasi di intervento, dalle amministrazioni delle zone colpite dalla calamità, determinare il fabbisogno sia dei lavori urgenti ancora necessari sia di quelli diretti alla messa in sicurezza del territorio (come viabilità e infrastrutture pubbliche) e fissare i contributi a favore di famiglie, imprese e abitazioni principali danneggiate.
Per il piano di intervento, il commissario si avvale di un gruppo tecnico rappresentato da vari Enti, fra i quali la Protezione civile, i Vigili del fuoco, l’autorità del bacino regionale, il dipartimento regionale, ecc.
Risorse per le famiglie
In alternativa, il commissario è autorizzato a trovare un alloggio alla famiglia. I contributi sono erogati a partire dalla data di sgombero dell’immobile.
Per il ripristino delle case distrutte o gravemente danneggiate sono erogati contributi fino al 70%, per un importo massimo di 30mila euro per abitazione. Prevista, inoltre, una copertura pari all’80% degli oneri sostenuti per traslochi e depositi, fino a un massimo di 5mila euro.
Risorse per le imprese
Risorse per le imprese
Per favorire la ripresa delle attività produttive gravemente danneggiate, fra cui quelle commerciali, agricole, zootecniche, turistiche, artigianali (articolo 6 dell’ordinanza) sono erogati:
- contributi per impianti, attrezzature, macchinari danneggiati, per un importo massimo di 200mila euro e, comunque, non superiore al 50% del danno medesimo
- contributi correlati alle scorte di materie prime e prodotti finiti danneggiati, pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 60mila euro
- contributi per compensare la sospensione dell’attività, che deve essere di almeno sei giorni lavorativi (quantificato in trecentosessantacinquesimi dei redditi risultanti dall’ultima dichiarazione).
I contributi non concorrono alla formazione del reddito (ad eccezione di quelli concessi per la sospensione di almeno sei giorni delle attività produttive) e sono scomputati dalle eventuali contribuzioni erogate. Nel caso in cui gli indennizzi assicurativi coprano in tutto o in parte i danni subiti, i contributi saranno concessi solo per l’eventuale differenza.
Sarà cura del commissario, inoltre, predisporre, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta, il programma delle attività da realizzare e la relativa copertura finanziaria, con cadenza trimestrale.
Patrizia De Juliis
pubblicato Venerdì 9 Aprile 2010
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